Diritto

Patrimonio del beneficiario conferibile nel Dopo di noi

Lo ha deciso il Tribunale di Lodi

di Gianluca Dan e Matteo Pettinari

Il giudice tutelare del Tribunale di Lodi, con un innovativo decreto del 9 luglio 2022, ha autorizzato l’istituzione di un trust “Dopo di Noi” da parte di un genitore, amministratore di sostegno, a favore del figlio con disabilità, con il conferimento nel fondo in trust della quasi totalità dei fondi presenti sul conto corrente intestato al figlio.

La famiglia aveva per molti anni sostenuto ogni tipo di spesa del ragazzo, lasciando che sul suo conto si accumulasse una somma considerevole. Tale disponibilità, concepita come un patrimonio per il futuro, perfettamente sovrapponibile con i principi della legge 12/2016 sul Dopo di Noi, aveva in realtà penalizzato il figlio che era stato considerato nella fascia alta nelle graduatorie relative alla determinazione della compartecipazione alle spese per l’erogazione di servizi di assistenza.

Il Tribunale di Lodi riconosce quindi l’iniquità di tale situazione ove la volontà della famiglia di aiutare il figlio per il futuro, in un contesto di modeste risorse economiche, ha in realtà determinato un effetto distorsivo penalizzante.

Il giudice, con una interpretazione innovativa autorizza l’istituzione di un trust Dopo di Noi da parte della madre, nominando come trustee la sorella, mentre la figura obbligatoria del guardiano viene fatta coincidere ipso iure con l’amministratore di sostegno (attualmente la madre e disponente del trust).

Questo legame tra amministrazione di sostegno e dinamica interna del trust caratterizza in molti punti l’atto istitutivo: il giudice pone come condizione dell’autorizzazione il rafforzamento del ruolo dell’amministratore di sostegno e del giudice tutelare, prescrivendo, ad esempio, che l’impiego del fondo in trust potrà avvenire solo in conformità alle linee guida dettate dal guardiano e dal giudice tutelare, limitando la “discrezionalità” del trustee (si legge nell’atto istitutivo che «i poteri del trustee, ottenuti i consensi richiesti da questo atto, sono esercitati con discrezionalità secondo le circostanze salvo il diritto di rendiconto e i doveri di informazione nei confronti del guardiano e dell’autorità giudiziaria»).

Grazie alla legge 12/2016 il fenomeno del trust è passato, in pochi anni, dall’essere percepito come uno strumento abusivo volto a celare la disponibilità di beni, in particolare ai fini fiscali, ad essere considerato istituto fondamentale per la collettività. Il trust Dopo di Noi non è altro che un trust di scopo: il fondo in trust non apparterrà mai al beneficiario ma sarà unicamente funzionale a realizzare il suo progetto di vita. E questo schema del trust di scopo potrà essere utilizzato anche nel settore finanziario e societario. Da notare, per inciso, che tale costruzione supera i dettati della circolare 61/E/2010 delle Entrate la quale sostanzialmente disconosceva qualsiasi trust ove fossero posti limiti al potere gestionale e dispositivo del trustee.

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