Adempimenti

Pegno non possessorio, il registro si prepara ad aprire i battenti

Le Entrate definiscono anche le modalità per versare le imposte

di Angelo Busani

Il registro del pegno mobiliare non possessorio è ai nastri di partenza. Il quadro regolamentare si è, infatti, arricchito del provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 120760/2023 con il quale sono state stabilite le modalità di versamento dei tributi dovuti per espletare le formalità nel registro. Ora manca solo il provvedimento con il quale le Entrate comunicheranno la data di inizio dell’operatività del registro. L’iter normativo è stato composto da:

• il Dl 3 maggio 2016 n. 59, che introduce nel diritto italiano il pegno non possessorio:

• il decreto Mef n. 114 del 25 maggio 2021, recante il regolamento del registro dei pegni mobiliari non possessori;

• i provvedimenti delle Entrate del 12 ottobre 2021 (che ha approvato la nomenclatura delle categorie merceologiche dei beni gravati da pegno) e del 12 gennaio 2023 (con il quale sono state approvate le specifiche tecniche del registro dei pegni non possessori).

Il pegno non possessorio è una rilevante innovazione nel mondo delle garanzie delle operazioni di finanziamento alle imprese: a differenza del pegno “tradizionale”, non vi è lo spossessamento del bene gravato dal pegno; inoltre il pegno deve essere concesso da un’impresa iscritta nel Registro delle Imprese (ove deve essere iscritto anche il debitore, se diverso dal datore di pegno).

Oggetto di pegno non possessorio può essere un amplissimo perimetro di beni: in sostanza, tutti i prodotti e strumenti inerenti all’attività di impresa (compresi i beni immateriali e gli strumenti finanziari) fatta eccezione per i beni mobili registrati.

Altra rilevante caratteristica è la rotatività della garanzia: salvo diversa pattuizione, il datore del pegno è autorizzato a trasformare o alienare i beni sottoposti a pegno con la conseguenza che la garanzia si trasferisce, rispettivamente, sul bene risultante dalla trasformazione, sul corrispettivo della cessione o sul bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo.

Il contratto costitutivo del pegno non possessorio deve avere forma scritta e deve essere iscritto in via telematica presso il registro informatizzato (il «Registro dei pegni») costituito presso l’agenzia delle Entrate. L’iscrizione dura dieci anni e alla scadenza può essere rinnovata.

Anche l’escussione del pegno è facilitata: il creditore può vendere o locare i beni oggetto di garanzia oppure può appropriarsene (a loro volta, i crediti sottoposti a pegno possono essere escussi o ceduti), ferma in ogni caso la restituzione delle somme eccedenti l’importo garantito.

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