Imposte

Esenzione Imu per le case con sfratti bloccati. Istanza e dichiarazione per il rimborso

L’esclusione prevista dal Dl Sostegni bis vale solo per gli immobili posseduti dalle persone fisiche

di Giuseppe Debenedetto

I proprietari di immobili locati ad uso abitativo, che hanno subito il blocco degli sfratti, non devono pagare l’Imu per l’intero anno 2021 e hanno diritto al rimborso dell’acconto eventualmente versato.

Si tratta di uno dei pochi casi di esonero totale 2021 per il Covid, oltre agli immobili di categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e agli immobili colpiti da eventi calamitosi in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e sull’isola di Ischia. Usufruiscono invece dell’esonero parziale, limitato all’acconto Imu 2021, le strutture ricettive e le attività di allestimento di strutture espositive, nonché gli immobili dei destinatari del contributo a fondo perduto del Dl 41/2021.

L’esenzione per gli sfratti bloccati
L’agevolazione sul blocco degli sfratti è prevista dall’articolo 4-ter del Dl 73/2021 che ha introdotto un’esenzione per tutto il 2021 a favore degli immobili per i quali è stato pronunciato dal giudice un provvedimento di rilascio dell’immobile, nel caso in cui l’esecuzione di tale sfratto stia stata oggetto di sospensione nel periodo Covid-19.

La disposizione si è resa necessaria in quanto l’Imu è un tributo patrimoniale che prescinde dalla disponibilità dell’immobile ed è correlato alla proprietà dello stesso, per cui anche gli immobili occupati da inquilini morosi sono soggetti a imposizione. Sulla questione occorre evidenziare che il legislatore, al fine di fronteggiare gli effetti sociali della pandemia, è più volte intervenuto per bloccare le procedure di sfratto per morosità, da ultimo con la legge di conversione del Dl 41/2021 prevedendo la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto fino al 30 settembre 2021, per i provvedimenti adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, nonché fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

In relazione a questi casi, l’articolo 4-ter del Dl 73/2021 introduce l’esenzione dal pagamento dell’Imu per tutto l'anno 2021 relativamente agli immobili locati ad uso abitativo. L’agevolazione riguarda però solo le persone fisiche, per cui l’immobile posseduto da una società o da un ente non commerciale sarà comunque tenuto al pagamento dell’Imu per il 2021. È anche prevista la possibilità per il contribuente di chiedere il rimborso della prima rata pagata entro il 16 giugno 2021, considerato che la disposizione agevolativa è stata introdotta a fine luglio 2021 e quindi successivamente alla scadenza prevista.

I criteri per il rimborso
Le regole per ottenere il rimborso dell’acconto sono descritte nel decreto del ministro dell’Economia del 30 settembre 2021. Occorre presentare al comune competente un’istanza di rimborso nella quale vengono dichiarati, oltre alle generalità del contribuente e ai dati identificativi dell’immobile, anche gli elementi che danno diritto al rimborso, tra cui il possesso dell’immobile, la concessione dello stesso in locazione a uso abitativo, gli estremi del provvedimento con cui è stata ottenuta una convalida di sfratto per morosità (per i periodi previsti dalla norma), gli estremi del versamento della prima o unica rata Imu 2021, l’importo di cui si chiede il rimborso e le coordinate bancarie.

Dichiarazione Imu entro giugno 2022
Il Dm 30 settembre 2021 prevede inoltre l’obbligo, per i soggetti che usufruiscono dell’esenzione in questione, di presentare entro il 30 giugno 2022 la dichiarazione Imu per l’anno 2021, attestando il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione Imu nonché l’importo del rimborso nello spazio dedicato alle annotazioni.

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