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Consorzi, il rimando nello statuto al Codice civile consente le assemblee a distanza

Le norme sulle assemblee introdotte con il Dl Cura Italia non trattano esplicitamente dei consorzi, ad eccezione delle società consortili e dei consorzi cooperativi

di Romano Mosconi

La domanda

In base all’articolo 106 del decreto legge 18 del 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”) che ha introdotto una serie di norme speciali e transitorie per ciò che riguarda lo svolgimento dell’assemblea, con riferimento alle società in generale, quotate e non, vi chiedo: è possibile lo svolgimento di assemblea in modalità remoto anche per i consorzi?
F. M. – Bari

L’articolo 106 del decreto legge 18/2020, nella sua ultima versione conseguente al disposto del decreto legge primo aprile 2021, n. 44, articolo 8, titolato «Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti», aggiunge, rispetto all’iniziale versione, anche le società di mutuo soccorso, ma non vengono citati i consorzi. La disposizione richiamata prevede altresì la presenza di un comma 8-bis, in forza del quale le disposizioni dell’articolo considerato si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni. La norma richiamata, forse per dimenticanza, non dispone però nulla per i consorzi costituiti a norma dell’articolo 2602 del Codice civile. Per tale motivo, occorre, in primo luogo, fare riferimento agli statuti di tali consorzi e verificare la presenza o meno della disposizione finale (normalmente presente) di rinvio al Codice civile per quanto non disposto espressamente dallo statuto stesso. La presenza di tale eventuale disposizione statutaria di rinvio consente esplicitamente la possibilità di applicare la disposizione dell’articolo 106 sopra richiamato, potendosi rinviare alle norme sulle società. Nel caso non si rilevi la disposizione statutaria di rinvio al Codice civile e ci si trovi in presenza di un consorzio costituito ai sensi dell’articolo 2612 del Codice civile, occorre tenere presente che, a norma dell’articolo 2615-bis del Codice civile, allo stesso si applicano, per quanto riguarda la composizione del bilancio, le norme sulle società per azioni. Per tale motivo, si deve ritenere che le stesse disposizioni assumano rilievo relativamente alla corrispondente assemblea e quindi a qualunque ulteriore assemblea. Nessuna problematica si pone invece per le società consortili e per i consorzi cooperativi, applicandosi in tali casi le disposizioni espressamente indicate nell’articolo 106.

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