Adempimenti

Perdita sistematica al test periodi d’imposta per le «non operative»

di Giorgio Gavelli

Più complesso è il caso delle società non operative nel 2020 a causa delle perdite sistematiche, vale a dire – ai sensi dei commi 36-decies e 36-undecies dell’articolo 2 del Dl 138/2011 – quelle società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d’imposta consecutivi ovvero che, in tale intervallo, presentano quattro dichiarazioni in perdita fiscale e una con un reddito inferiore al reddito minimo calcolato in base all’articolo 30 della legge 724/1994. La particolarità, in questo caso, non è dovuta all’assenza della causa di disapplicazione, prevista anche in questa ipotesi dal provvedimento dell’11 giugno 2012 e caratterizzata dal codice “8” nelle istruzioni specifiche del modello dichiarativo (casella “3” del rigo RS116). Il nodo, almeno per il 2020, rimane in quanto, come spiega la circolare n. 23/E/2012, in questa specifica ipotesi (società in perdita sistematica) la causa di disapplicazione va individuata nel quinquennio di riferimento, al fine di decidere sulla possibilità di non ricadere nel novero delle società non operative per l’anno successivo. In sintesi, quindi, quando la società compila il modello Redditi 2021 per il periodo d’imposta 2020, il quinquennio di riferimento sarà costituito dal periodo 2015-2019 ed in tale arco temporale il coronavirus non può aver inciso sugli adempimenti o sui versamenti d’imposta e, quindi, sulla causa che porta alla disapplicazione. Per come è stato costruito il meccanismo, le società in perdita sistematica potranno avvalersi di questa esimente solo dal 2021 (modello Redditi 2022), facendo riferimento ad un quinquennio in cui sia compreso il periodo d’imposta 2020.

Per il 2020, quindi, ove non si individuino altre specifiche cause di esclusione o di disapplicazione, la società «in perdita sistematica», al fine di evitare l’adeguamento al reddito minimo e le altre nefaste conseguenze che il legislatore ha ricollegato a questo status, deve attrezzarsi a dimostrare la presenza di una oggettiva situazione di non applicabilità, meglio se avvalorata da una risposta positiva a una istanza di interpello (peraltro non obbligatoria). Anche a queste situazioni poteva servire l’emendamento non approvato.

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