Come funziona l’accordo «madre-figlia» tra Comunità europea e Svizzera
I dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d’origine in presenza di particolari requisiti
Ai sensi dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, meglio conosciuto come «madre-figlia con la Svizzera», siglato il 26 ottobre 2004, all’articolo 15, si afferma che «1. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni previste in Svizzera e negli Stati membri al fine della prevenzione delle frodi o degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi internazionali, i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d’origine allorché:
• la società madre detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società figlia per un minimo di due anni;
• e una delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato membro e l’altra società ha la residenza fiscale in Svizzera;
• e nessuna delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppia imposizione con tale Stato terzo;
• e entrambe le società sono assoggettate all’imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni ed entrambe adottano la forma di società di capitali». Se vengono rispettati tali requisiti, i dividendi corrisposti alle società madri dalle società figlie sono esenti da ritenuta in Italia.
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