Controlli e liti

Dichiarazioni pre 2017, discriminatori i rimborsi della fideiussione

La sentenza 663 della Cgt Lombardia: la restituzione integrale prima della legge europea 2017 rischia di creare disparità per i contribuenti

di Massimo Romeo

Irrazionale e discriminatorio il rimborso integrale della fideiussione prima della legge europea 2017. L’accoglimento della tesi della Cassazione sulla portata generale e onnicomprensiva del diritto al rimborso delle spese di fideiussione prestate per ottenere il rimborso accelerato dei crediti Iva con riferimento alle dichiarazioni anteriori al 2017, ovvero prima dell’approvazione della legge europea 2017, conduce a conseguenze irrazionali e a una disparità ingiustificabile fra i contribuenti che, a decorrere dalla dichiarazione Iva 2017, hanno diritto a un rimborso parziale determinato forfettariamente (0,15 dell’importo garantito) delle spese per fideiussione e quelli che, per i periodi antecedenti all’anno 2017, avrebbero diritto al maggior rimborso integrale delle spese per fideiussione prestata in forza della norma generale di cui allo Statuto dei diritti del contribuente.

Così si la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 663 del 17 febbraio 2023 che ha considerato dirimente, con esito favorevole alla parte pubblica, l’articolo 7, comma 1, della legge 167/2017 che ha stabilito che il contribuente ha diritto a un rimborso parziale forfettario nella misura dello 0,15% dell’importo garantito; a norma del successivo comma, tale disposizione si applica alle richieste di rimborso accelerato presentata con la dichiarazione Iva anno 2017.

Pertanto, spiega il Collegio, se al fine di riconoscere al contribuente il rimborso (forfettario) delle spese per fideiussioni prestate a norma dell’articolo 38 bis, comma 4, è stata necessaria l’introduzione di una apposita norma di legge, ciò significa che il rimborso non era in precedenza ottenibile in base alla norma generale dello Statuto dei diritti del contribuente. Soprattutto, «la disposizione transitoria secondo cui il rimborso forfettario delle spese di fideiussione si applica alle richieste di rimborso fatte con le dichiarazioni Iva anno 2017 esclude che il rimborso sia dovuto per le annualità antecedenti».

Inoltre, ha aggiunto la Corte, l’accoglimento della tesi interpretativa della Cassazione, recepita dal primo Giudice, conduce a conseguenze irrazionali: dopo l’approvazione della legge europea 2017, introdotta per ridurre gli oneri finanziari a carico del soggetto che richiede i rimborsi Iva, il contribuente, a decorrere dalla dichiarazione Iva 2017, ha diritto a un rimborso parziale determinato forfettariamente (0,15 dell’importo garantito) delle spese per fideiussione; per i periodi antecedenti all’anno 2017, ai quali non si applica la nuova normativa, il contribuente avrebbe diritto al maggior rimborso integrale delle spese per fideiussione prestata ex articolo 38 bis con una «disparità di trattamento del tutto ingiustificabile». Aderendo a tale tesi, hanno concluso gli interpreti, la legge europea 2017 ne risulterebbe stravolta, in quanto avrebbe introdotto un regime di sfavore per il contribuente, in contrasto con la lettera e la ratio della nuova normativa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©