Adempimenti

Dichiarazione precompilata Iva anche senza convalida dei registri

La platea si amplia anche a soggetti in fallimento e ai produttori agricoli. Le Entrate estendono il periodo sperimentale a tutto il 2023

Estensione a tutto il 2023 del periodo sperimentale dell’Iva precompilata e ampliamento della platea dei contribuenti interessati.

Con il provvedimento 9652/2023 pubblicato il 12 gennaio, l’agenzia delle Entrate è intervenuta modificando il precedente provvedimento datato 8 luglio 2021, dettato in attuazione dell’articolo 4 del Dlgs 127/2015, prevedendo inoltre, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, la messa a disposizione della bozza della dichiarazione Iva per tutti i destinatari dei documenti precompilati anche se i relativi registri non siano stati convalidati o integrati.

Quindi per i contribuenti trimestrali, nonché per i nuovi destinatari della misura, sarà resa disponibile la bozza della dichiarazione precompilata Iva per il periodo di imposta 2022 anche se non hanno convalidato o integrato le bozze dei registri predisposti dal fisco sulla base dei dati delle fatture elettroniche, dell’esterometro e dei corrispettivi telematici. Infine, per tutti i contribuenti interessati dalla misura saranno rese disponibili le liquidazioni periodiche a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2023, anche se le bozze dei relativi registri Iva non sono convalidate o integrate.

La tenuta dei registri

Come precisato nelle motivazione del provvedimento, tuttavia, il contribuente che non abbia convalidato o integrato tutte le bozze relative al periodo di imposta di riferimento resta comunque obbligato alla tenuta dei registri Iva, secondo peraltro quanto previsto dalla normativa di riferimento, la quale fa venire meno tale obbligo per i soggetti passivi dell’Iva che, anche per il tramite di intermediari, convalidano ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti.

I contribuenti interessati

Le bozze dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche nonché della dichiarazione precompilata Iva sono generate e messe a disposizione, anche per le operazioni effettuate nel 2023, oltre che ai contribuenti trimestrali per opzione, già originariamente destinatari della misura, anche a quelli cd. speciali che possono cioè liquidare e versare trimestralmente l’imposta in quanto autorizzati con apposito decreto ministeriale in ragione della specifica attività svolta e a prescindere dal volume d’affari realizzato: si tratta, ad esempio, delle società del settore delle comunicazioni, dei concessionari di autostrade per le operazioni di transito, di chi somministra servizi di pubblica autorità e cioè, più in generale, di quei contribuenti che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione. La precompilata Iva per il 2022 sarà resa disponibile anche a coloro che sono stati sottoposti a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa, originariamente espressamente esclusi, nonché ai produttori agricoli, a coloro che svolgono attività connesse o agli agriturismi, alle aziende di enoturismo e oleoturistiche e cioè a tutti coloro che applicano specifici metodi di determinazione dell’Iva in detrazione.

Le esclusioni

Continuano e continueranno, anche per tutto il 2023, ad essere invece esclusi i contribuenti mensili e coloro che liquidano l’Iva per cassa. Oltre alle esclusioni legate alle modalità di liquidazione dell’imposta, alcune specifiche categorie di operatori non riceveranno comunque per tutto il 2023, le bozze dei documenti precompilati e cioè, tra gli altri, coloro che erogano prestazioni sanitarie i quali, anche per il 2023, non possono emettere fatture elettroniche.

Analogamente restano esclusi i commercianti al minuto, quando trasmettano i corrispettivi senza distinzione di aliquote ripartendone il relativo ammontare utilizzano il metodo della ventilazione dei corrispettivi, nonché coloro che trasmettono corrispettivi per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, così come chi effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

Allo stesso modo esclusi risultano anche i soggetti che operano in particolari settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali ai fini Iva, nonché i soggetti che applicano l’Iva separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, relativamente alle diverse attività esercitate, o che aderiscono alla liquidazione dell’Iva di gruppo ovvero che partecipano a un gruppo Iva. Sono esclusi dalla platea anche i soggetti, individuati dall’articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto Iva, nei confronti dei quali è applicato obbligatoriamente il meccanismo della scissione dei pagamenti.

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