Controlli e liti

Chi partecipa alla verifica ne accetta i risultati

Il contribuente deve fornire indicazioni utili per l’accertamento. La semplice assistenza non collaborativa non comporta adesione

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

La partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica e, segnatamente alla rappresentatività del campione di prodotti posti a base del calcolo della percentuale di ricarico, equivale sostanzialmente ad accettazione dei loro risultati stante la facoltà e l’onere di formulare immediatamente il proprio dissenso

La partecipazione del contribuente deve essere effettiva consistente nel fornire ai verificatori le indicazioni ritenute utili ai fini dell’accertamento, non solo per la rappresentatività del campione ma anche per la tipologia di attività esercitata, metodologie di lavorazione sull’organizzazione del lavoro, fornitori. Al contrario, la semplice assistenza silente e non collaborativa non può mai implicare accettazione delle operazioni e dei loro risultati.

Sono questi alcuni dei principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza nr 14889.

Ad una società venivano contestati maggiori ricavi a seguito dell’applicazione di una percentuale sul costo del venduto maggiore di quella risultante dalla contabilità.

L’appello della contribuente, a seguito di decisione sfavorevole di primo grado, era accolto dalla CTR la quale sul punto, evidenziava che l’ufficio aveva calcolato la percentuale di ricarico senza individuare un campione di merci rappresentativo e con modalità incomprensibili.

Nel ricorso per cassazione secondo l’Agenzia la società in sede di accesso non aveva contestato le modalità di determinazione del ricarico sottoscrivendo il verbale finale. Pertanto non le era più consentito di porre in discussione dette modalità, anche per il carattere confessorio delle dichiarazioni rese e per la valenza probatoria del PVC.

La Suprema Corte ha accolto questo motivo di ricorso riaffermando un principio già espresso ancorché datato (sentenza 15851/2016) in base al quale la partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica e, nella specie alla rappresentatività del campione di prodotti posti a base del calcolo della percentuale di ricarico, equivale sostanzialmente ad accettazione delle operazioni dei verificatori e dei loro risultati, stante la facoltà e l’onere di formulare immediatamente il proprio dissenso

La sentenza precisa poi che la partecipazione del contribuente deve essere effettiva cioè a dire collaborativa con i verificatori, consistente nel fornire le indicazioni ritenute utili ai fini dell’accertamento, non solo per la rappresentatività del campione ma anche per la tipologia di attività esercitata, le metodologie di lavorazione sull’organizzazione del lavoro, i fornitori.

Ne consegue che la semplice assistenza silente e non collaborativa del contribuente non può mai implicare accettazione delle operazioni e dei loro risultati

Nella specie la CTR avrebbe dovuto prendere atto che dal PVC emergeva la partecipazione della società al contraddittorio non potendo sostenere l’incomprensibilità dell’operato dell’amministrazione a fronte di risultanze non contestate, invece, dal contribuente.

Non si evincono dalla sentenza, modalità e termini della collaborazione attiva nel corso del controllo da parte della società: cioè a dire se abbia fornito direttamente delle percentuali di ricarico ovvero abbia fornito dati e informazioni rispetto ad una metodologia di rilevamento decisa dai verificatori (come spesso accade)

Va da sé però che la severità di questi principi impongono la massima cautela al contribuente nel corso della verifica, onde evitare che la sua trasparente collaborazione (spesso esortata dai verificatori anche rilevando che, trattandosi di un verbale, i relativi contenuti verranno poi ridiscussi in sede accertativa) di fatto, comporti l’impossibilità di difendersi in futuro.

Sarebbe quindi opportuno, ove tale orientamento venga confermato che, nel corso della verifica, il contribuente non sia collaborativo oltre gli ordinari obblighi di esibizione della documentazione, ma soprattutto, in presenza di rideterminazioni basate su calcoli campionari e percentuali, esprima nel PVC le più ampie riserve sull’esattezza delle conclusioni dei verificatori.

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