Contabilità

Mandato in scadenza, la proroga non vale

Se l’assemblea resta inerte, sarà il Tribunale a dare la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale

Alcuni autori affermano che, fino alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2022, le società possano avvalersi della proroga dei termini in tutti i casi in cui giunga a scadenza il mandato conferito all’organo di controllo o al revisore legale, e non solo quando si siano trovate, per la prima volta a partire dal 16 marzo 2019, nelle condizioni prescritte dall’articolo 2477, comma 2, lettera c), del Codice civile. Secondo alcuni infatti, se il mandato dell’organo di controllo o del revisore legale, nominato nel 2019, viene a cessare nel 2022 (con l’approvazione del bilancio 2021), la società potrebbe attendere fino al 2023 per deliberare la nomina. Sempre confidando sulla proroga dei termini concessa dall’articolo 1-bis del Dl 118/2021. Tale lettura non è però condivisibile.

L’articolo 379, comma 3, del Ccii, infatti, reca una disciplina transitoria in ordine al procedimento di nomina e cessazione dell’organo di controllo o del revisore legale ideata per consentire alle società minori, già costituite alla data del 16 marzo 2019, di adeguarsi gradualmente ai nuovi obblighi organizzativi imposti dall’articolo 2086 del Codice civile. Ciò si evince chiaramente dall’ultimo periodo del comma 3, ove si precisa che, ai fini della prima applicazione dell’articolo 2477, commi 2 e 3, del Codice civile, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo dello stesso terzo comma dell’articolo 379, vale a dire ai due esercizi antecedenti alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022.

In tutte le restanti ipotesi, la disposizione di riferimento per la nomina e la cessazione dell’organo di controllo e del revisore legale resta, esclusivamente, l’articolo 2477 del Codice civile. Di conseguenza qualora nel 2022, con l’approvazione del bilancio di esercizio 2021 venga a scadere l’organo di controllo o il revisore legale nominato nel 2019 da una società che già prima del 16 marzo 2019 era tenuta all’obbligo di nomina, la disciplina applicabile è quella recata dall’articolo 2477, comma 3, del Codice civile, in forza della quale l’obbligo di nomina cessa quando, per tre esercizi consecutivi (2019, 2020 e 2021) non si superi alcuno dei limiti individuati nel comma 2. Per converso, se nel 2020 e nel 2021 almeno uno dei limiti indicati nell’articolo 2477, comma 2, lettera c), del Codice civile siano stati superati, la società, nei trenta giorni successivi dalla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021, deve deliberare la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale e non attendere il 2023 .

Se l’assemblea non provvederà, alla nomina sarà tenuto il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

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