Finanza

Sanatoria del bonus ricerca, due diligence sull’attività svolta

Disallineamenti nella documentazione possono precludere il riversamento

La modalità di adesione alla sanatoria del credito d'imposta ricerca e sviluppo presenta – in base alla formulazione normativa – alcuni profili critici che vanno preventivamente analizzati da parte dei contribuenti. Ciò per evitare che, anche dopo aver versato il dovuto, l’Agenzia possa contestare la non validità della regolarizzazione, trattenendo le somme versate e chiedendo sanzioni e interessi. E lasciando aperto, in tal caso, il rischio di contestazione penale.

Il riscontro dei dati

Proprio per questo è necessario che il contribuente, riesaminando il progetto realizzato e la relativa documentazione, provveda a riscontrare le singole circostanze giuridiche e fattuali che sono espressamente richiamate dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del Dl 146/2021.

La formula congegnata dal legislatore è particolarmente innovativa e, proprio per questo, pericolosa e, per alcuni versi, incompleta. L’analisi impone ai contribuenti la valutazione dei possibili scenari e degli effetti della sanatoria a seconda che l’indebita compensazione del credito sia già stata contestata, o meno, e a seconda che sia stato riscontrato o sia riscontrabile un caso di frode.

La procedura di “riversamento spontaneo”, infatti, è riservata ai soggetti che, nei periodi d’imposta 2015-19, abbiano realmente svolto – sostenendone le spese – attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta. Questo riscontro comporta il confronto del progetto realizzato con le regole previste per il credito ricerca e sviluppo non solo sul piano normativo, ma anche considerando la prassi interpretativa che si è succeduta nel tempo.

Inoltre, la procedura può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese agevolabili, in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento. Dovrebbero, quindi, potere beneficiare della procedura di “riversamento spontaneo” tutte le ipotesi in cui sia in dubbio la natura non “innovativa” dei progetti, come pure la congruità dei costi agevolabili, siano essi interni alla società ovvero esternalizzati.

Le preclusioni

Vi è infine da considerare il comma 8 che esclude dall’accesso alla sanatoria le situazioni in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

Proprio questa previsione presenta i maggiori rischi per il contribuente, che dovrà verificare con attenzione se la documentazione risulti completa e se la stessa non possa essere considerata materialmente o ideologicamente falsa. In tali casi, infatti, l’utilizzo della sanatoria è precluso a prescindere dal fatto che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti. Si pensi, ad esempio, ai costi extra muros che potrebbero portare a contestazioni da parte dell’ufficio di fatture false se il soggetto che ha posto in essere la prestazione non corrisponde con quello che ha emesso la fattura (falsità soggettiva) o se la prestazione indicata in fattura non sia stata realmente eseguita (falsità oggettiva).

I controlli si differenziano anche rispetto al momento in cui si trova la possibile contestazione. Vi è chi ha già ricevuto un atto di recupero o un verbale di chiusura dell’istruttoria, che deve esaminare se si possa configurare una condotta fraudolenta dagli atti. Ancora, vi è chi ad oggi non ha ricevuto alcuna comunicazione dall’ufficio, per il quale è importante il controllo preventivo della documentazione per evitare di “autodenunciarsi” con la sanatoria. E, infine, vi è chi si trova con una istruttoria aperta e dovrebbe stimolare l’ufficio a rilasciare un verbale di chiusura senza che venga ipotizzata una frode (con il rischio però di vedere ridotte le rate da 3 ad 1).

LA VERIFICA
Analisi dei documenti a supporto del progetto per valutare a posteriori, sulla base delle norme e dei chiarimenti di prassi, se i crediti indicati in dichiarazione ammissibili.

SE IL PROGETTO RISULTA AMMISSIBILE
Non è necessario ricorrere alla sanatoria in quanto il credito ricerca e sviluppo usato in compensazione dovrebbe essere ammissibile

SE IL PROGETTO HA CRITICITÀ O DEFICIENZE

È necessario effettuare controlli ulteriori per vedere in quale delle tre fattispecie seguenti si rientra:
1. I soggetti hanno realmente svolto, sostenendo tutte le relative spese, un'attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta indicato in dichiarazione
La sanatoria è possibile e occorre valutare se aderirvi

2. Ci sono errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento
La sanatoria è possibile e anche in questo caso occorre valutare se aderirvi

3. Il credito utilizzato in compensazione è il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti sotto il profilo oggettivo o soggettivo, oppure manca la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta
La procedura di riversamento spontaneo è esclusa dalla norma. Attenzione ai casi in cui il contribuente, pur non avendo posto in essere deliberatamente una frode, si trova con documentazione in cui sono presenti imprecisioni (es. nell'intestazione fatture) contestabili dal Fisco

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