Imposte

Tax rulings, no a bocciatura come aiuto di Stato illegale se il regime non è confrontato a quello normale

Corte Ue: il vantaggio accordato non può essere definito selettivo solo in base ai principi generali che tutelano la concorrenza

di Paola Rossi

La Fiat Chrysler Finance Europe non dovrà più restituire il vantaggio ottenuto in base al tax rulings in Lussemburgo.
La bocciatura - quale aiuto di Stato illegale - della Commissione e avallata dal Tribunale Ue si fonda sull'erroneo mancato confronto con il regime "normale" applicabile all'imposta sulle società in Lussemburgo.

La Cgue con la sentenza sulla causa C-885/19 ha annullato la decisione che definiva selettiva - e quindi anticoncorrenziale - la decisione fiscale anticipata adottata in favore di Fiat Chrysler Finance Europe, quale società integrata in Lussemburgo.

La Commissione per affermare il carattere selettivo ha sbagliato a individuare la base normativa che attua il principio della concorrenza fondandosi esclusivamente sui principi generali e non sulle specifiche norme lussemburghesi.
Il regime fiscale della società con compiti di supporto finanziario per le altre società del gruppo in Europa si fondava su un metodo di determinazione della remunerazione di tali servizi che consentiva di determinare annualmente il suo utile imponibile a titolo di imposta sulle società nel Lussemburgo.

Le regole generali
Gli interventi degli Stati membri nei settori che non sono stati oggetto di armonizzazione Ue non sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE relative al controllo degli aiuti di Stato.
E la Corte rammenta i quattro requisiti per qualificare una misura nazionale "aiuto di Stato":
- intervento dello Stato o utilizzo di risorse statali;
- impatto sugli scambi tra Stati membri;
- vantaggio selettivo per il beneficiario;
- alterazione o minaccia di falsare la concorrenza.
Secondo la Corte, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE omettendo di tener conto del raffronto con il sistema di tassazione normalmente applicabile nello Stato membro.

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