Imposte

Rivalutazione di quote e terreni non prorogata, ora è decisivo il costo storico

I conteggi (a volte complessi) possono anche evidenziare costi fiscali positivamente inaspettati

di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo

La mancata riapertura (almeno per il momento) della possibilità di rivalutare le partecipazioni detenute in società non quotate al di fuori del regime d’impresa riporta alla luce l’esigenza di determinare correttamente il costo fiscale delle quote o azioni detenute da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali.

Infatti, senza la possibilità di aggiornare il costo fiscale a una data che sia più vicina possibile a quella di cessione, vanno ripercorse le vicende storiche connesse alle quote dei soci, con conteggi a volte complessi ma che possono anche evidenziare costi fiscali positivamente inaspettati, utili alle trattative in stallo per via della “svista” del legislatore.

Il costo fiscale

In assenza di precedenti rivalutazioni, ai fini della determinazione del costo ex articolo 68, comma 6, del Tuir, bisogna procedere alla ricostruzione analitica degli importi versati dai soci in occasione dell’acquisto, aumentati sia degli oneri inerenti (bolli, spese notarili, imposte indirette, eccetera), sia degli eventuali versamenti in denaro o in natura a fondo perduto o in conto capitale e delle rinunce a crediti vantati nei confronti della società effettuate nel tempo. Il costo o valore di acquisto deve essere documentato dal contribuente.

Successione e donazione

Un’ipotesi che spesso si verifica, soprattutto per le imprese familiari, è l’acquisto delle quote per successione o donazione, o per una loro combinazione.
In questi casi, il costo fiscale va ricostruito in questo modo:
● per le donazioni rileva il costo esistente in capo al donante, incluso il caso in cui lo stesso sia stato oggetto di rivalutazione;
● per le successioni rileva il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, anche se quest’ultima non è stata versata per via delle franchigie. Per i titoli esenti dall’imposta (articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/1990) si assume invece il valore normale alla data di apertura della successione (articolo 68, comma 6, del Tuir). Va dunque fatta attenzione alla differenza che potrebbe emergere: mentre nel primo caso rileva la quota parte del patrimonio netto contabile rappresentativa della partecipazione (articolo 16, comma 1, lettera b, del Dlgs 346/1990), nel secondo il costo corrisponde al valore normale all’apertura della successione (circolare 12/E/2008, risposta 3.1) da determinarsi attraverso una perizia di stima. In caso di successione, quindi, vengono persi gli effetti dell’eventuale rivalutazione del de cuius.

Per le successioni aperte tra il 25 ottobre 2001 e il 2 ottobre 2006 (periodo in cui l’imposta di successione è stata abolita) si assume come costo fiscale quello sostenuto dal de cuius (circolare 91/E/2001, paragrafo 5).

Le operazioni straordinarie

In caso di fusione, le partecipazioni ricevute in cambio dai soci delle società fuse o incorporate assumono il medesimo valore fiscale di quelle detenute in origine, salvo conguagli (articolo 172, comma 3, del Tuir). Pertanto, il costo fiscale da assumere nella società risultante dalla fusione è dato dalla somma dei costi fiscali delle società partecipanti all’operazione. In presenza di precedenti rivalutazioni, rileva il costo rivalutato.

Anche nelle scissioni il costo fiscale delle quote detenute nella scissa non viene meno in virtù del principio di neutralità fiscale. La ripartizione del costo fiscale tra le società risultanti dalla scissione va effettuata sulla base dei valori economici effettivi delle partecipazioni ricevute nelle beneficiarie rispetto al valore complessivo effettivo della partecipazione nella scissa ante operazione (risoluzione 52/E/2015). Nelle trasformazioni ex articolo 170 del Tuir, il costo fiscale si trasferisce alla partecipazione nella società trasformata, anche se precedentemente rivalutato.

L’esempio

Il sig. Rossi, socio della Alfa Srl (nata dalla fusione inversa con Beta Srl di cui era già socio) deve determinare il costo fiscale delle proprie quote nell’ambito di una cessione delle stesse a un fondo d’investimento.
Vicende Beta
In sede di costituzione Rossi ha versato 5.000 euro. Successivamente ha effettuato un aumento di capitale sociale per 20.000 euro; e ha ricevuto per successione dalla madre quote con un costo fiscale di 100.000 euro (costo fiscale ereditato dalla madre in quanto la successione è stata aperta nel 2004).
Vicende Alfa
Alfa nasce dalla fusione inversa nella stessa di Beta. Rossi rinuncia a un credito da finanziamento verso Alfa pari a 400.000 euro.
Costo fiscale quote Alfa
Costituzione Beta 5.000
Aumento CS in Beta 20.000
Successione madre 100.000
Costo fiscale quote Beta ante-fusione 125.000
Costo fiscale Alfa post-fusione 125.000
Rinuncia al credito 400.000
Costo fiscale definitivo di Alfa 525.000

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