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Addizionale energia elettrica in fuorigioco dal 2004 con il diritto unionale

La sentenza 157/1/2022 della Ctp Pavia in linera con Cassazione e Corte di giustizia: contrasto tra normativa interna e disciplina Ue dal 1° gennaio 2004

di Giorgio Emanuele Degani

In materia di imposte armonizzate, le addizionali provinciali all’accisa sull’energia elettrica sono incompatibili con il diritto unionale in quanto prive di una finalità specifica attribuita dal legislatore a tali imposte. In particolare, il contrasto è ravvisabile tra la normativa interna e l’articolo 1, paragrafo 2, direttiva 2008/118/Ce, nonché con l’articolo 3, paragrafo 2, direttiva 92/12/Cee, e decorre dal 1° gennaio 2004, momento in cui tale direttiva è stata estesa ai prodotti energetici. Questo è il principio di diritto elaborato dalla Ctp di Pavia con la sentenza 157/1/2022 che, in conformità con quanto statuito dalla Cassazione e dalla Corte di giustizia, ha precisato l’ambito temporale dell’incompatibilità tra la norma interna e quella unionale.

La Suprema corte sulla base di diverse pronunce (tra le tante, Cassazione 27101/2019) ha rilevato che l’addizionale provinciale prevista ex articolo 6 del Dl 511/1988 era incompatibile con l’articolo 1, paragrafo 2, direttiva 2008/118/Ce. Ciò in quanto non è stata ravvisata alcuna «finalità specifica» attribuita al tributo in parola.

Prima di tale disposizione unionale il medesimo obbligo di non introdurre imposte indirette ulteriori all’Iva e alle accise, salvo che aventi una «finalità specifica» sussisteva anche in forza della disciplina di cui alla direttiva n. 92/112/Cee. Ed infatti, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva in questione ricalca la norma più recente, determinando una continuità normativa tra gli obblighi unionali.

Da ciò consegue che l’incompatibilità dell’addizionale in parola sussisteva anche prima del recepimento della direttiva 2008/118/Ce, in forza della previgente normativa di cui alla direttiva 92/12/Cee.

I precedenti giurisprudenziali

Il principio di diritto reso dai giudici di primo grado è stato elaborato anche dalla Suprema corte (Cassazione 12143/2022 e 12142/2022), la quale ha precisato che l’incompatibilità dell’addizionale provinciale sussiste dal 1° gennaio 2004, momento in cui la direttiva 2003/96/Ce, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità ed ha esteso il campo d’applicazione della direttiva 92/12/Cee a detto ambito, è entrata in vigore.

In ogni caso, anche la Corte di giustizia dell’Ue (causa C-255/20) ha rilevato che le disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, direttiva 2008/118/Ce e di cui all’articolo 3, paragrafo 2, direttiva 92/12/Cee non sono «sostanzialmente diverse», ovvero sono speculari.

Da ciò consegue che avendo le disposizioni in questione il medesimo contenuto normativo, l’incompatibilità tra l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica sussisteva tanto in forza del contrasto con la direttiva 2008/118/Ce quanto per l’effetto della direttiva 92/12/Cee; l’addizionale era, dunque, incompatibile anche prima del recepimento della direttiva 2008/118/Ce.