Imposte

Contributo extra profitti con doppio appuntamento

Definiti i codici tributo per rideterminare l’importo entro il 31 marzo. A fine giugno la scadenza per il prelievo di solidarietà solo per alcuni codici Ateco

di Luca Gaiani

Alla cassa entro il 31 marzo 2023 il contributo straordinario sugli extra profitti del settore energetico del 2022, rideterminato a seguito delle modifiche della legge di bilancio. Con la risoluzione 15/E/2023 le Entrate hanno approvato il codice tributo da utilizzare per pagare l’eventuale maggior importo del contributo ricalcolato, oppure per compensare, sempre dal 31 marzo prossimo, l’eccedenza a credito rispetto a quanto già versato entro il 30 novembre 2022. La risoluzione ha inoltre istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento entro fine giugno del nuovo contributo di solidarietà 2023 previsto dai commi da 115 a 119 della legge 197/2022 oltre a quelli per interessi e sanzioni in caso di ravvedimento.

Doppia scadenza per il versamento dei contributi sugli extra profitti del settore energetico. Entro venerdì 31 marzo 2023, le imprese a cui si applica il contributo straordinario istituito dall’articolo 37 del decreto Ucraina (Dl 21/2022) devono procedere a rideterminare l’importo dovuto a seguito delle modifiche apportate alla norma dal comma 120 della legge di bilancio 2023. La disposizione ha innanzitutto limitato i soggetti interessati dal contributo stabilendo che esso è dovuto se almeno il 75% del volume di affari del 2021 deriva dalle attività (settori energetici) indicate nella norma originaria. È stato inoltre rettificato dalla legge 197/2022 l’ambito oggettivo, escludendo dal calcolo talune operazioni Iva, come la cessione di azioni e di altri strumenti finanziari e le operazioni attive non soggette per carenza di presupposto territoriale qualora gli acquisti ad esse afferenti siano pure territorialmente irrilevanti ai fini Iva. Le imprese che hanno versato il contributo nel mese di novembre 2022 devono, se dalle nuove norme deriva un importo differente, versare il residuo entro il 31 marzo prossimo oppure evidenziare un credito di imposta da utilizzare in compensazione a partire dalla medesima data. In entrambi i casi, nel modello F24 si utilizzerà il nuovo codice tributo 2712.

Scade invece a fine giugno il contributo di solidarietà 2023 istituito dai commi 115 e seguenti della legge 197/2022. Il nuovo tributo è dovuto solo dalle società di capitali e dai soggetti Ires che hanno particolari codici Ateco (indicati nella circolare 4/E/2023) riguardanti il settore energetico.

La base imponibile del contributo 2023 del settore energetico si calcola partendo dalla media del reddito realizzato nel quadriennio 2018-2021 e maggiorando tale media di un importo pari al 10%. Se il reddito dichiarato 2022 supera la media maggiorata del 10%, l’eccedenza costituisce l’imponibile da assoggettare ad aliquota del 50 per cento. Il contributo, così calcolato, non può però eccedere il 25% del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio al 31 dicembre 2021.

Il pagamento si effettua entro il 30 giugno 2023, salvo che per le società che approvano il bilancio dell’esercizio 2022 nel mese di giugno 2023 (o successivamente), avvalendosi del termine di 180 giorni, le quali verseranno il tributo entro il 31 luglio 2023. Per il pagamento si utilizzerà il codice tributo «2716», approvato dalla risoluzione 15/E/2023, mentre per eventuali ravvedimenti si indicheranno i codici «1946» (interessi) e «8946» (sanzione).

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