Diritto

Superbonus, la corretta informazione salva la delibera sul 110%

Le informazioni devono essere puntuali ed esaustive,come nel caso trattato dal Tribunale di Milano

di Saverio Fossati

È il Tribunale di Milano a fare da apripista con le indicazioni concrete per prendere decisioni informate e ragionevoli sul superbonus, respingendo il ricorso di alcuni condòmini che chiedevano un provvedimento d’urgenza per bloccare l’esecuzione della delibera che dava il via ai lavori.

I contorni della vicenda sono esemplari: il condominio (230 condòmini in 12 edifici) aveva deliberato spese per oltre 33 milioni (20 per lavori antisismici), di cui circa 32 all’interno del superbonus del 110% con cessione del credito. Gli undici condòmini che chiedevano la sospensione della delibera evidenziavano, tra l’altro, che la cartella informatica in dropbox fornita dall’amministratore conteneva i documenti (considerati insufficienti) in maniera caotica e l’installazione del cappotto termico avrebbe comportato una riduzione della superficie dei balconi di 4-5 centimetri. Inoltre l’affidabilità dell’impresa veniva considerata discutibile e nel contratto d’appalto l’appaltatore risultava libero di affidare i lavori ad altra impresa socia ma non nominata. Le delibere di approvazione della complessa operazione venivano quindi impugnate e se ne chiedeva la sospensione immediata.

Il condominio, assistito dal legale milanese Augusto Cirla, replicava elencando le ben quattro assemblee che avevano condotto alla decisione nell’arco di 13 mesi, dove erano stati ampiamente discussi tutti i punti e lo studio di fattibilità. All’ultima assemblea era stata allegata una relazione di 20 pagine e tutta la documentazione, disponibile in tre luoghi e in dropbox.

Il Tribunale di Milano (giudice Marco Carbonaro), lo scorso 13 agosto, ha respinto con ordinanza il ricorso per la sospensione (condannando anche i ricorrenti alle spese di lite più il 15%), accogliendo, in sostanza, le motivazioni del legale del condominio: le numerose assemblee, la massa di documentazione «cospicua e poderosa» e la relazione allegata alla convocazione hanno «posto i condomini, e dunque anche i ricorrenti, in condizione di ricevere preventivamente adeguate informazioni sugli argomenti oggetto di discussione assembleare, di formarsi la propria opinione sul punto e, pertanto, di esprimere una decisione ponderata e informata». Le informazioni erano perciò idonee a prendere decisioni consapevoli, anche sotto il profilo del rischio fiscale. Irrilevante che alcuni dettagli secondari non fossero stati ancora definiti, proprio per la complessità dell’operazione, tra i cui attori, ha sottolineato il Tribunale, erano presenti «players di notoria affidabilità quali Eni e Ernst&Young».

Sono quindi inconferenti «le censure dei ricorrenti in ordine all’asserito abnorme valore dei lavori - peraltro da “relativizzare” se si considera che essi riguardano dodici edifici abitati da oltre 230 condomini -, all’opportunità di esecuzione di ingenti lavori “antisismici” in Milano e all’affidabilità dell’appaltatore, tutte considerazioni che riguardano l’opportunità e la convenienza della decisione, sottratte al sindacato giurisdizionale».

Sulla questione del restringimento dei balconi il giudice ha spiegato che, come ha già affermato la Cassazione (sentenza 7042/2020) proprio in casi come l’installazione del cappotto termico «gli effetti di tali decisioni e degli interventi edili deliberati sui beni di proprietà esclusiva dei condomini ricorrenti sono strettamente funzionali al miglioramento dell’uso delle cose comuni e al soddisfacimento di interessi altamente meritevoli di tutela». Inoltre, il condominio aveva prospettato la possibilità di escludere gli interventi sui balconi dei ricorrenti.

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