I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 27 ottobre al 5 novembre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Iva estera

Provvedimento agenzia delle Entrate 28 ottobre 2021

Esterometro: dal 2022 i dati vanno inviati al SdI

Vengono apportate modifiche al provvedimento agenzia delle Entrate 30 aprile 2018, n. 89757 e successive modificazioni al fine di disciplinare la trasmissione – attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) – dei dati delle operazioni transfrontaliere (articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 127/2015).La modifica, prevista dalla Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 1103, legge 178/2020), decorre dal 1° gennaio 2022.Le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del 2018 prevedevano due opzioni alternative per le comunicazioni dirette all'agenzia delle Entrate, relative alle operazioni transfrontaliere: la prima richiedeva la predisposizione e la trasmissione trimestrale di un file contenente i dati fiscali puntuali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso soggetti esteri nel trimestre di riferimento (cd. esterometro); la seconda richiedeva la predisposizione e l'invio, per ogni operazione attiva, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di Interscambio, impostando il campo del tracciato «codice destinatario» con un valore convenzionale («XXXXXXX»).Alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2021, a partire dal 1° gennaio 2022, le informazioni sulle operazioni con soggetti transfrontalieri dovranno essere trasmesse necessariamente attraverso il Sistema di Interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive.In particolare, per le operazioni attive, l'invio deve avvenire entro la scadenza di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; per le operazioni passive il termine è fissato al quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o della sua effettuazione.Di conseguenza, in base alle modifiche apportate al provvedimento del 30 aprile 2018, n. 89757, dal 1° gennaio 2022, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti in Italia, gli operatori Iva residenti dovranno trasmettere i dati al Fisco utilizzando il formato previsto al punto 1.3 del provvedimento e inviando i file al Sistema di Interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.Non vige l'obbligo di comunicazione, ma solo una facoltà, nel caso in cui per l'operazione sia stata emessa una bolletta doganale o sia stata ricevuta una fattura elettronica secondo le regole stabilite.

Iva/Esportatori abituali

Provvedimento agenzia delle Entrate 28 ottobre 2021

Dichiarazioni di intento: controllo e analisi di rischio

L'articolo 1, commi 1079-1083, legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha previsto il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con l'utilizzo di falso plafond Iva. Il presidio antifrode si sostanzia in specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale tese a invalidare le lettere di intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali. Inoltre, viene previsto il divieto di emissione di una fattura elettronica non imponibile ai fini Iva che riporta un numero di protocollo relativo a una lettera di intento invalidata.Il provvedimento in esame stabilisce le modalità operative relative all'individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione delle lettere di intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove lettere di intento tramite i canali telematici dell'agenzia delle Entrate, che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2022.Quanto all'analisi del rischio e al controllo degli esportatori abituali, l'agenzia si avvarrà dell'incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di intento presentate dal contribuente con quelle disponibili nelle banche dati in possesso dell'agenzia stessa e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private (es. posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società; elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto, persona fisica o giuridica, titolare della partita Iva, con particolare riferimento alle omissioni e\o incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi).Quanto all'invalidazione delle dichiarazioni di intento, nel caso in cui, in base all'attività di analisi e controllo, si verifichi che le dichiarazioni di intento siano state emesse irregolarmente queste vengono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione. Nel contempo l'agenzia delle Entrate invia a chi ha emesso la dichiarazione di intento una comunicazione contenente il protocollo di ricezione della dichiarazione invalidata con le relative motivazioni; la comunicazione è trasmessa mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice nazionale degli indirizzi Pec delle imprese e dei professionisti (Ini-Pec), istituito presso il ministero dello Sviluppo economico. Nella comunicazione sono indicate sinteticamente le anomalie riscontrate e l'ufficio dell'agenzia delle Entrate cui rivolgersi per ricevere informazioni e presentare la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti di esportatore abituale. La presentazione della documentazione non comporta la sospensione dell'efficacia dell'invalidazione. Nel caso in cui venga riscontrata la mancanza o l'errata applicazione dei presupposti che hanno determinato l'invalidazione della dichiarazione di intento, l'ufficio competente procede, in autotutela ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione di intento, dandone comunicazione al contribuente stesso.In seguito alla procedura d'invalidazione l'agenzia delle Entrate invia, tramite Pec, al soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione di intento, una comunicazione che riporta i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione di intento invalidata.Qualora venga riscontrata l'irregolarità delle dichiarazioni di intento trasmesse, il contribuente non può trasmettere altre dichiarazioni di intento tramite i canali telematici dell'agenzia delle Entrate.In merito all'emissione di fatture elettroniche per operazioni non imponibili, da trasmettere al Sistema di Interscambio (SdI), nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria allegato al provvedimento agenzia delle Entrate 30 aprile 2018.La fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 «Natura» il codice specifico N3.5 «Non imponibili - a seguito di dichiarazioni di intento», e gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento trasmessa all'agenzia delle Entrate dall'esportatore abituale. Il numero di protocollo della dichiarazione di intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall'agenzia, è composto di due parti: la prima, di 17 cifre e la seconda, di 6 cifre, che rappresenta il progressivo e che dev'essere separata dalla prima dal segno «-» oppure dal segno «/». In particolare, dev'essere compilato un blocco 2.2.1.16 «AltriDatiGestionali» per ogni dichiarazione di intento, nel seguente modo: 1) nel campo 2.2.1.16.1 «TipoDato» dev'essere riportata la dicitura «INTENTO»; 2) nel campo 2.2.1.16.2 «RiferimentoTesto» dev'essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione di intento e il suo progressivo separato dal segno «-» oppure dal segno «/»; 3) nel campo 2.2.1.16.4 «RiferimentoData» dev'essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione di intento.L'invalidazione della dichiarazione di intento comporta lo scarto della fattura elettronica non imponibile ai fini Iva trasmessa al Sistema di Interscambio e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione di intento invalidata. Il motivo dello scarto è specificato nella ricevuta recapitata all'emittente (punto 2.4 del provvedimento 30 aprile 2018).

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 ottobre 2021, n. 752

Cessione di prodotti della panetteria «basi per pizze»: misura dell'imposta

Il prodotto costituito da una miscela di farine, lievito, sale e olio extravergine di oliva, addizionata di acqua, e sottoposto a lievitazione e precottura, secondo la classifica doganale, rientra nella «panetteria fine», a cui si applica l'Iva al 10% (numero 68) della Tabella, Parte Terza, allegata al Dpr 633/1972). Per l'agenzia delle Entrate, invece, è un prodotto di «panetteria ordinaria» con Iva al 4% (incluso nel numero 15) della Tabella A, Parte Seconda, allegata al Dpr 633/1972: «paste alimentari; cracker e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio»).A determinare la conclusione ha contribuito, in particolare, l'articolo 1, comma 4, 145/2018 (Legge di bilancio 2019) che ha modificato la norma di interpretazione autentica contenuta nell'articolo 75, comma 2, legge 413/1991, la quale chiarisce cosa debba intendersi per «prodotti della panetteria ordinaria». La norma precisa ora che «ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune....».Quindi, per effetto della modifica è necessario individuare all'interno di questa categoria quei prodotti che presentino le caratteristiche indicate dalla norma di interpretazione autentica, che consentono l'applicazione dell'aliquota del 4%. A tal proposito, in riferimento agli impasti per pizza, la Rm 527/1993 precisa che le «basi per pizze» (molto simili alle «basi per pinse», entrambi prodotti senza aggiunta di altra farcitura e contenenti esclusivamente gli ingredienti ammessi dalla norma di interpretazione autentica), pur rientrando tra i prodotti della «panetteria fine», sono comunque preparati con gli ingredienti di cui al Titolo III della legge 580/1967. Pertanto, considerato che l'articolo 75, comma 2, afferma il principio secondo cui tra i prodotti della panetteria ordinaria sono compresi anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal Titolo III della legge 580/1967, le cessioni delle «basi per pizze» sono da assoggettare all'aliquota Iva ridotta del 4%, in quanto compresi nel numero 15), Tabella A, Parte Seconda, allegata al Dpr 633/1972.

Iva/Fatturazione

Provvedimento agenzia delle Entrate 3 novembre 2021

Servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche: proroga dell'adesione

Il termine per effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici, precedentemente fissato al 30 settembre 2021, viene prorogato al 31 dicembre 2021.A seguito dell'adesione si potranno visualizzare le fatture, emesse e ricevute dal 1° gennaio 2019, che sono transitate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).Il provvedimento si è reso necessario in quanto il 30 settembre scorso è scaduto il termine per l'adesione al servizio consultazione e acquisizione delle e-fatture ed è quindi terminato il periodo transitorio in cui operatori e loro intermediari delegati potevano consultare, anche in assenza di adesione allo specifico servizio, la totalità delle fatture elettroniche trasmesse al SdI a decorrere dal 1° gennaio 2019, data di inizio dell'obbligo della fatturazione elettronica. Tenuto conto che, in assenza di adesione espressa entro il 30 settembre 2021, gli operatori economici possono consultare esclusivamente le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all'adesione e considerate le effettive complicazioni procedurali derivanti dall'impossibilità di avere la piena visualizzazione dei documenti, il provvedimento in esame dispone la riapertura fino al 31 dicembre 2021 del termine per aderire al servizio, dando la possibilità, per chi effettua l'adesione nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, di accedere a tutte le fatture emesse e ricevute trasmesse al SdI a partire dal 1° gennaio 2019, e non solo a quelle trasmesse dal giorno successivo all'adesione. Gli operatori Iva possono comunicare l'adesione anche tramite un intermediario appositamente delegato al servizio di consultazione.Si ricorda che l'agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti due diversi servizi, con finalità diverse, a cui si può accedere previa specifica adesione: un servizio gratuito di conservazione a norma delle fatture elettroniche, secondo quanto disposto dal Decreto Mef 17 giugno 2014, e un servizio per la consultazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. Il servizio di consultazione prevede che le fatture elettroniche siano consultabili e scaricabili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI.

Iva/Detrazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 novembre 2021, n. 758

Holding operativa: detrazione dell'imposta per i servizi a favore delle società del gruppo

Una holding, se operativa, si qualifica come soggetto passivo Iva ai sensi dell'articolo 4, Dpr 633/1972.Una holding dinamica, dotata di struttura operativa attraverso cui rende servizi infragruppo (svolgendo la funzione di supporto nella definizione delle linee guida e degli obiettivi operativi del gruppo, verificandone la realizzazione in termini di crescita economica e di equilibrio finanziario), ha diritto alla detrazione dell'imposta assolta in relazione agli acquisti di beni e servizi inerenti ai servizi finanziari, tecnici e strategici resi a favore delle società del gruppo.Secondo la giurisprudenza unionale, «non ha lo status di soggetto passivo dell'IVA (…) e non ha diritto a detrazioni (…) una holding il cui unico scopo sia l'assunzione di partecipazioni presso altre imprese, senza che tale società interferisca in modo diretto o indiretto nella gestione delle stesse, fatti salvi i diritti che detta holding possiede nella sua qualità di azionista o di socio» (Corte di Giustizia Ue, sentenza 6 settembre 2012, causa C-496/11).Inoltre, il diritto alla detrazione (articolo 19, Dpr 633/1972) spetta in presenza di un nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle, «anche quando i costi dei servizi fanno parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, sono elementi costitutivi del prezzo dei prodotti o dei servizi che esso fornisce». Pertanto, nella fattispecie considerata, non rileva la circostanza che gli acquisti per i quali si ritiene ammessa la detrazione dell'Iva siano intervenuti prima del perfezionamento delle operazioni imponibili (ancora non fatturate), sempreché sussista il nesso immediato e diretto con queste ultime o con il complesso dell'attività economica esercitata.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 novembre 2021, n. 759

Servizio di tele-monitoraggio domiciliare: misura dell'imposta

Il servizio di tele-monitoraggio domiciliare pre e post-chirurgico – relativo a dispositivi impiantati nel corpo umano (a cui si applica l'aliquota del 4%) – non può ritenersi accessorio (articolo 12, Dpr 633/1972) alla cessione dei dispositivi impiantabili a pazienti con patologie cardiache. Il servizio, infatti, non si pone in rapporto di necessaria connessione con la fornitura dei dispositivi medici impiantabili. Neppure dal punto di vista tecnologico esiste un nesso fra i dispositivi e il servizio, poiché i dati e i parametri vitali monitorati da quest'ultimo non sono rilevati ed elaborati dai dispositivi impiantati, ma da altri strumenti. Inoltre, il medesimo servizio di tele-monitoraggio può essere reso anche a soggetti non ancora sottoposti a impianto.Di conseguenza, tale prestazione di servizi – autonoma e separata rispetto alla cessione degli impianti – dev'essere assoggettata a Iva con l'aliquota ordinaria.

Iva/Operazioni imponibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 novembre 2021, n. 760

Servizi resi a soggetti che effettuano la raccolta delle scommesse

I servizi resi ai soggetti che esercitano l'attività di raccolta scommesse (cd. bookmaker) non godono del regime di esenzione previsto dall'articolo 10, comma 1, numeri 6) e 7), Dpr 633/1972, salvo che non siano accessori a detta attività.L'agenzia ha precisato che sono accessorie le prestazioni attinenti al funzionamento delle interfacce (API), ai servizi di providing, di scommessa, alle licenze d'uso dei software e/o delle piattaforme di gioco.Le altre prestazioni di servizi che non concretizzano la gestione del gioco né le fasi di elaborazione e di definizione dei dati necessari per consentire ai giocatori di partecipare al gioco, né le fasi di accettazione o raccolta delle singole giocate, invece, saranno assoggettate ad Iva.

Imu/Rimborso

Dm 30 settembre 2021, GU 29 ottobre 2021, n. 259

Imu 2021: rimborso di quanto versato per immobili con sfratto per morosità

Sono dettate le modalità di attuazione del rimborso della prima rata Imu relativa al 2021 in favore dei proprietari che hanno locato l'unità immobiliare e che hanno ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità.L'articolo 4-ter, comma 1, Dl 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) ha stabilito il diritto al rimborso della prima rata dell'Imu 2021, la cui scadenza era fissata per il 16 giugno 2021. Coloro che – ai sensi dell'articolo 1, comma 762, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) – hanno versato l'imposta in un'unica soluzione (sempre entro il 16 giugno 2021), hanno diritto al rimborso dell'intero importo corrisposto.Gli aventi diritto dovranno presentare al Comune competente l'istanza di rimborso dichiarando le proprie generalità, i dati identificativi dell'immobile, la quota di possesso dell'immobile, la prova della concessione dello stesso in locazione a uso abitativo, gli estremi del provvedimento di convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione era sospesa sino al 30 giugno 2021 oppure una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. Vanno altresì indicati gli estremi del versamento della prima rata o dell'unica rata dell'Imu riferita all'anno 2021, nonché l'importo di cui si chiede il rimborso e le coordinate bancarie.

Registro/Documenti informatici

Consulenza giuridica agenzia delle Entrate 27 ottobre 2021, n. 14

Preliminari immobiliari sottoscritti con firma elettronica semplice: nullità

I contratti preliminari di compravendita immobiliare redatti come documenti informatici devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o con firma digitale a pena di nullità del contratto (articolo 21, comma 2-bis, Dlgs 82/2005). Il vizio dev'essere accertato dall'intervento di un giudice. La nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta, salva restituzione «per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma» (articolo 38, Dpr 131/1986). Nello stesso senso si era già espressa la Rm 23/E/2021.Ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, Dlgs 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale o CAD), il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 Codice civile (ossia ha la stessa valenza della scrittura privata: «La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta») quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o se è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo che garantisce sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e la sua riconducibilità all'autore.Con specifico riferimento alle scritture private di cui all'articolo 1350, comma 1, numeri da 1) a 12), Codice civile, l'articolo 21, comma 2-bis, del CAD dispone che queste, se fatte con documento informatico, «sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale».Tra gli atti che necessitano di queste tipologie specifiche di firme rientrano i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (articolo 1350, comma 1, numero 1), Codice civile) e, posto che il contratto preliminare è nullo se non fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo (articolo 1351, Codice civile), ne deriva che i contratti preliminari di compravendita immobiliare redatti come documenti informatici devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o con firma digitale, a pena di nullità, previa sentenza che la dichiari. Non è sufficiente la sottoscrizione con firma elettronica semplice o avanzata.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Dm Cultura 13 agosto 2021, GU 2 novembre 2021, n. 261

Tax credit musica: attestazione delle spese

Alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e a quelle organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo viene riconosciuto – per un triennio – un credito d'imposta pari al 30% dei costi sostenuti dal 1° gennaio 2021 per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali. Si tratta di spese: a) sostenute per compensi afferenti allo sviluppo dell'opera, quelli spettanti agli artisti-interpreti o esecutori, al produttore artistico, all'ingegnere del suono e ai tecnici utilizzati dall'impresa per la sua realizzazione, nonché per la formazione e l'apprendistato nelle varie fasi di tale sviluppo; b) relative all'utilizzo e al nolo di studi di registrazione, noleggio e trasporto di materiali e strumenti; c) di post-produzione, ovvero montaggio, missaggio, masterizzazione, digitalizzazione e codifica dell'opera, di progettazione e realizzazione grafica; d) di promozione e pubblicità dell'opera.La soglia massima di spese è pari a 250.000 euro, con un conseguente credito d'imposta massimo di 75.000 euro, per ciascuna opera. Ad ogni modo, l'importo massimo di beneficio riconoscibile, per ciascuna impresa, è pari a 800.000 euro nei tre anni.L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale o da altro professionista abilitato (commercialisti ed esperti contabili, periti commerciali, consulenti del lavoro) o dal responsabile del Caf.A livello soggettivo, il bonus spetta solo alle imprese esistenti da almeno un anno alla data della prima richiesta. E', inoltre, richiesto che abbiano, quale oggetto sociale, la produzione, in forma continuativa e strutturale, di fonogrammi, di cui all'articolo 78 della legge sul diritto d'autore (legge 633/1941) e che abbiano tra i propri codici Ateco il codice 59.20 (attività di registrazione sonora e di editoria musicale), nonché la produzione di videogrammi musicali, la produzione e l'organizzazione di spettacoli musicali dal vivo.Al fine dell'ottenimento del beneficio occorre presentare apposita istanza telematica al ministero della Cultura dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di distribuzione e commercializzazione dell'opera, intesa come data di prima messa in distribuzione e commercio del relativo supporto fisico, ovvero a quello di prima pubblicazione dell'opera digitale.Entro 60 giorni dal termine di presentazione delle istanze, la Direzione generale Cinema e Audiovisivo comunica all'impresa il riconoscimento o il diniego dell'agevolazione e, in caso di riconoscimento, l'importo del credito effettivamente spettante, anche in misura proporzionalmente ridotto sulla base delle risorse disponibili (5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021) e delle richieste pervenute.Il credito d'imposta – che è detassato – potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione all'impresa del riconoscimento dell'agevolazione e dell'importo spettante.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Dm 21 settembre 2021, GU 29 ottobre 2021, n. 259

Tax credit mobilità sostenibile: modalità attuative

Sono state emanate le disposizioni attuative della misura agevolativa finalizzata a incentivare l'utilizzo di mezzi di trasporto che consentono di diminuire le emissioni di Co2. Si ricorda che l'articolo 44, comma 1-septies, Dl 34/2020 ha previsto un bonus per le spese sostenute dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.Il bonus può essere utilizzato entro tre anni, a decorrere dal 2020, nella misura massima di 750 euro, nei limiti di spesa previsti.Il bonus spetta a condizione che le persone fisiche abbiano consegnato, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di Co2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 (veicoli per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), come previsto dall'articolo 1, comma 1032, legge 145/2018.Il veicolo consegnato per la rottamazione doveva essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, doveva essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei familiari in questione.Per ottenere il bonus le persone fisiche dovranno inoltrare per via telematica, all'Amministrazione finanziaria, un'istanza entro il termine e secondo lo schema definiti con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, non ancora emanato. Nella domanda i richiedenti dovranno indicare quanto hanno speso nel 2020 per l'acquisto dei veicoli agevolabili.L'agenzia, sulla base del fondo stanziato e dell'ammontare complessivo delle spese agevolabili, determinerà, con apposito provvedimento, la percentuale di credito attribuibile a ogni richiedente. L'incentivo non è cumulabile con altri benefici fiscali riconosciuti per le stesse spese.Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute ed è fruibile non oltre il periodo d'imposta 2022 (quindi, nella dichiarazione dei redditi 2023).

Agevolazioni/Prima casa

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 ottobre 2021, n. 751

Agevolazioni «prima casa»: cittadino italiano iscritto all'AIRE

L'agenzia ha fornito chiarimenti in merito all'agevolazione «prima casa» in favore di un cittadino italiano iscritto all'AIRE che acquista un immobile di nuova costruzione da concedere in comodato.Viene precisato che l'agevolazione in esame spetta anche nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, a condizione che l'immobile acquistato costituisca la «prima casa» nel territorio italiano e senza che sussista alcun obbligo di fissare la residenza in Italia o nel Comune in cui sorge l'immobile.Inoltre, il cittadino estero può usufruire anche dell'aliquota Iva ridotta al 4% (numero 21) della Tabella A, allegata al Dpr 633/1972) per l'acquisto dell'immobile (esclusi quelli accatastati come A/1, A/8 e A/9) nel caso in cui l'acquirente sia in possesso dei requisiti previsti per l'agevolazione «prima casa» ai fini dell'imposta di registro ossia dalla nota II-bis, dell'articolo 1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr 131/1986. Il beneficio non viene meno se successivamente il proprietario concede in comodato l'immobile stesso.Quanto, invece, alla tassazione della plusvalenza nel caso di cessione del suddetto immobile, entro il quinquennio dalla data di acquisto (combinato disposto dell'articolo 23, comma 1, lettera f), del Tuir, e del successivo articolo 67, comma 1, lettera b) del Tuir), viene precisato che la non tassabilità della stessa dipende dalla circostanza di fatto che l'immobile sia effettivamente adibito ad abitazione principale (articolo 10, comma 3-bis del Tuir) dal familiare titolare del contratto di comodato per la maggior parte di detto periodo (Rm 136/E/2008).

Agevolazioni/Prima casa

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 ottobre 2021, n. 753

Agevolazioni «prima casa»: cambio di destinazione d'uso dell'immobile

Il chiarimento riguarda l'agevolazione «prima casa» per un immobile classificato in categoria catastale C/2, in corso di ristrutturazione finalizzata al cambio di destinazione d'uso in abitazione.L'agenzia ha chiarito che è possibile fruire dell'agevolazione in esame in caso di immobili non abitativi ma per i quali sia possibile il cambio di destinazione d'uso. Tuttavia, al fine di non decadere dall'agevolazione, dovrà essere dimostrata la destinazione ad abitazione principale entro un anno dall'atto originario di acquisto. Inoltre, qualora non sia stato dichiarato nell'atto di acquisto originario, è possibile dichiarare di voler fruire dell'agevolazione con un atto integrativo del precedente atto d'acquisto, da redigersi nella medesima forma. Per quest'ultimo si applicano le imposte di registro e di bollo ordinarie.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 29 ottobre 2021

Tax credit installazioni pubblicitarie: modalità attuative

Vengono definiti i criteri e le modalità attuative per la fruizione del credito d'imposta a favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio di cui all'articolo 47, comma 1, Dpr 16 dicembre 1992, n. 495 (articolo 67-bis, Dl 25 maggio 2021, n. 73, Decreto Sostegni-bis).Sono stati approvati anche il modello da utilizzare per la comunicazione («Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari»), le relative istruzioni e le specifiche tecniche.Il credito d'imposta è riconosciuto in misura proporzionale all'importo dovuto, nel 2021, per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, (articolo 1, comma 816 e seguenti, legge 160/2019), per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi. L'importo è attribuito nel rispetto dei limiti de minimis previsti dalla disciplina Ue.La comunicazione del canone patrimoniale dovuto nell'anno 2021 può essere effettuata dal 10 febbraio al 10 marzo 2022, esclusivamente online, dal diretto interessato o da un incaricato abilitato, utilizzando i canali telematici dell'agenzia delle Entrate. Entro la medesima data può essere inviato un nuovo modello che sostituisce integralmente il precedente ovvero è possibile presentare la rinuncia al credito già richiesto. Per garantire il rispetto del limite delle risorse stanziate, in base alle comunicazioni ricevute e ai relativi importi richiesti, l'agenzia determina la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili. La percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate. In tal caso, il bonus è fruibile nel limite dell'importo del canone dovuto nel 2021 moltiplicato per la percentuale stabilita con il suddetto provvedimento. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei contributi richiesti risulti inferiore alle risorse stanziate, la percentuale è pari al 100%.Il credito d'imposta potrà essere utilizzato dai beneficiari tramite compensazione con il modello F24 dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione delle percentuali fissate nel richiamato provvedimento. Se, però, il credito spettante supera 150.000 euro, il credito sarà utilizzabile solo dopo che saranno state espletate le verifiche previste per tali importi.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Circolare agenzia delle Entrate 2 novembre 2021, n. 13/E

Tax credit sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione: chiarimenti

Il documento di prassi: a) chiarisce quali sono i soggetti a cui è riconosciuta la misura agevolativa (articolo 32, Dl 25 maggio 2021, n. 73, Decreto Sostegni-bis); b) analizza le spese ammesse ed escluse; c) indica la misura del beneficio; d) ricorda le modalità di fruizione del bonus.Un analogo incentivo era previsto dall'articolo 125, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio), per il quale sono stati forniti chiarimenti con la Cm 20/E/2020 e la Cm 25/E/2020. Il nuovo incentivo presenta delle novità quanto ai soggetti beneficiari. Il credito d'imposta è riconosciuto agli esercenti attività di impresa, agli esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast.Dal punto di vista oggettivo, il beneficio spetta con riferimento alle spese sostenute per: a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 32 in commento. Si tratta di una spesa non contemplata nel precedente articolo 125, Dl 34/2020. La circolare in commento ha chiarito che tra le spese sostenute per la somministrazione di tamponi vanno ricomprese tutte quelle connesse, propedeutiche e necessarie alla somministrazione stessa (es., l'acquisto dei tamponi, le spese del personale sanitario, ecc.), purché sostenute a favore di coloro che prestano attività lavorativa presso i soggetti beneficiari del credito d'imposta. Sono, invece, escluse dall'ambito di applicazione del credito d'imposta in esame le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, per l'addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza; c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.Spetta un credito d'imposta nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.Come espressamente previsto dalla norma, il medesimo credito non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'Irap; non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 61 del Tuir; non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del Tuir.Infine, quanto alla modalità di fruizione del bonus, viene chiarito che il credito d'imposta in trattazione è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, Dlgs 241/1997, mentre risulta esclusa la possibilità di cederlo in tutto o in parte.

Accertamento delle imposte/Doppie imposizioni

Provvedimento agenzia delle Entrate 2 novembre 2021

Doppie imposizioni: accordi preventivi con versamento di commissioni di accesso

L'agenzia emana le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 31-ter, commi 3-bis e 3-ter, Dpr 600/1973, individuando le modalità di determinazione e di pagamento della commissione per l'accesso o il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali.Sono interessate dal provvedimento le imprese con attività internazionale, che puntano ad accedere alla procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi bilaterali o multilaterali e che, per tale motivo, devono presentare una specifica istanza all'Ufficio Risoluzione e prevenzione controversie internazionali – Divisione Contribuenti – della Direzione centrale Grandi contribuenti e internazionale, Settore Controllo dell'agenzia delle Entrate, seguendo le indicazioni fornite con provvedimento agenzia delle Entrate 21 marzo 2016. Per accedere alla procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi bilaterali o di accordi preventivi multilaterali, le imprese con attività internazionale presentano una domanda redatta in carta libera, che può essere inviata all'ufficio via Pec, all'indirizzo dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it o, in alternativa, tramite raccomandata con avviso di ricevimento e, ancora, mediante consegna diretta all'ufficio, che nello stesso momento rilascia la ricevuta di ricevimento. In particolare, negli ultimi due casi, copia dell'istanza e della relativa documentazione devono essere prodotte anche in formato elettronico o, in alternativa, inviate all'indirizzo e-mail dc.gci.controversieinternazionali@agenziaentrate.it.I citati commi 3-bis e 3-er, introdotti dall'articolo 1, comma 1101, legge 178/2020 prevedono che l'ammissibilità delle richieste sia subordinata al versamento di una commissione da parte dall'impresa con attività internazionale istante, diversificata in funzione del fatturato complessivo del gruppo a cui appartiene l'impresa richiedente. Si tratta, in sostanza, di una compartecipazione del contribuente alle spese sostenute dall'agenzia delle Entrate per la gestione delle istanze di un accordo preventivo bilaterale o multilaterale.La misura del contributo è pari a: 10.000 euro, qualora il fatturato complessivo del gruppo al quale appartiene l'impresa con attività internazionale istante è inferiore a 100 milioni di euro; 30.000 euro, se il fatturato è compreso tra 100 e 750 milioni di euro; 50.000 euro, se il fatturato supera i 750 milioni di euro.Per la determinazione del fatturato complessivo del gruppo è necessario fare riferimento all'ultimo bilancio consolidato disponibile alla data di presentazione dell'istanza.Sempre riguardo alla misura della commissione, il provvedimento stabilisce che, in caso di richiesta di rinnovo di un accordo preventivo bilaterale o multilaterale, la stessa è dimezzata.Sul numero di contributi dovuti, nell'ipotesi di presentazione di più istanze di accordo preventivo bilaterale o multilaterale, aventi a oggetto le medesime operazioni con Stati diversi, viene previsto che l'impresa con attività internazionale richiedente debba versare una commissione per ciascuna istanza bilaterale o per ciascuno Stato estero controparte dell'istanza multilaterale.Il contributo dev'essere versato prima della presentazione dell'istanza, alla quale va allegata la ricevuta di pagamento, tramite modello F23. Se la domanda è respinta, il contributo viene rimborsato.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 3 novembre 2021, n. 63/E

Contributo a fondo perduto per imprese con ricavi da 10 a 15 milioni di euro: codici tributo

Vengono istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 30-bis, Dl 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni-bis).Si tratta del bonus spettante ai soggetti di maggiori dimensioni (con ricavi o compensi oltre i 10 e fino a 15 milioni di euro nel 2019, secondo anno d'imposta precedente l'entrata in vigore della norma).Il provvedimento agenzia delle Entrate 13 ottobre 2021 ha definito le regole per accedere a tali contributi, il modello da utilizzare per la richiesta (con le relative istruzioni e le specifiche tecniche) e i termini per la sua presentazione, stabilendo, tra l'altro, che i contributi stessi – oltre che accreditati su conto corrente del beneficiario – «su specifica scelta irrevocabile del richiedente, possono essere riconosciuti, nella loro totalità, come crediti d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'agenzia delle Entrate. I predetti crediti d'imposta saranno fruibili solo a valle dei controlli degli esiti dell'istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento dei contributi riportata nell'area riservata di consultazione degli esiti del portale "Fatture e Corrispettivi"». L'incentivo, dunque, può essere usato in compensazione oppure richiesto in accredito su conto bancario. La possibilità di compensazione consente di non dover attendere l'arrivo del denaro sul conto corrente. Anche se in genere gli accrediti sono stati rapidi da parte dell'agenzia delle Entrate, in questo frangente la compensazione potrebbe risultare interessante, alla luce delle scadenze di versamento ravvicinate (in particolare l'appuntamento mensile del 16 novembre e il secondo acconto delle imposte dirette del 30 novembre).I nuovi codici tributo sono tre, distinti in base all'indennizzo oggetto della domanda (si vedano le lettere a), b) e c) del comma 30-bis citato): «6948» denominato «Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d'imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. a), DL n. 73 del 2021»; «6949» denominato «Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d'imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. b), DL n. 73 del 2021»; «6950» denominato «Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d'imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. c), DL n. 73 del 2021».La risoluzione in esame dispone anche in merito alla restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione.Nello specifico è previsto che: a) le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all'articolo 17, Dlgs 241/1997, esclusa la compensazione prevista; b) il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo e i relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 13, Dlgs 472/1997; c) i versamenti sono effettuati mediante compilazione del modello F24 Elide secondo le indicazioni e gli specifici codici tributo, previsti dalla Rm 24/E/2021 e dalla Rm 48/E/2021 (codici tributo da «8128» a «8133»).