Adempimenti

Assegno unico ai frontalieri che non pagano le tasse in Italia, ma solo se residenti

Per andare oltre il requisito del versamento imposte in Italia si potrebbe guardare alla reciprocità

di Michela Magnani e Monica Zafferani

L’assegno unico universale, introdotto dal Dlgs 230/2021, dal 1° marzo 2022 costituirà l’unico beneficio economico attribuito dallo Stato alle famiglie con figli fino a 21 anni. Quindi, fino al raggiungimento da parte dei figli di quella età l’assegno sostituirà anche le detrazioni per figli a carico previste dall’articolo 12 del Tuir.

Come regola generale, l’assegno è erogato direttamente dall’Inps e spetta nell’interesse dei figli in parti uguali a ciascuno dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale a condizione che gli stessi siano cittadini italiani, europei o extraeuropei con permesso di soggiorno di lungo periodo, domiciliati in Italia e che qui risiedano per almeno due anni e paghino le imposte.

La richiesta congiunta del domicilio, della residenza e del pagamento delle imposte in Italia, come confermato dalla circolare Inps n. 23 del 9 febbraio scorso, determina che siano esclusi dal diritto ad ottenere l’assegno i genitori non residenti, anche se pagano le imposte sui redditi prodotti nel nostro paese).

Sì ai frontalieri che non pagano le tasse in Italia

Più estensiva, invece, l’interpretazione della circolare n. 23 sul pagamento dell’imposta sul reddito in Italia. Questo requisito, in un primo momento, sembrava escludere anche i genitori, cittadini italiani e residenti nel nostro paese che, invece, non pagano le imposte in Italia (ad esempio in applicazione di una convenzione contro le doppie imposizioni). Ma la circolare «precisa che la locuzione “pagamento dell’imposta sul reddito in Italia”deve essere intesa con riferimento a un’imposta dovuta al lordo degli oneri deducibili (ai sensi dell’articolo 10 del Tuir) e delle detrazioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo Tuir ed è verificata anche nei casi di esclusione o esenzione dal pagamento dell'imposta previsti dall'ordinamento». Sembrano, dunque, inclusi coloro che non pagano le imposte sui redditi perché incapienti e coloro che sono esentati dal farlo in virtù di un accordo tra paesi riconosciuto dall’ordinamento.

Sembra, quindi, chiarita la posizione ad esempio del frontaliere con la Svizzera residente in Italia nelle zone di “frontiera”. In base all’accordo tra l’Italia e la Svizzera del 3 ottobre 1974 (accordo che, probabilmente dal 1° gennaio 2023 verrà sostituito da quello recentemente sottoscritto tra i due paesi) tale soggetto, sui redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera, paga le imposte solo in Svizzera e, in linea di principio, percepisce anche le sovvenzioni svizzere per la famiglia. In tale situazione quel cittadino italiano avrà diritto a percepire l’assegno unico, anche se probabilmente gli potrebbe spettare un doppio “aiuto” per la famiglia. . Probabilmente anche la posizione di tali soggetti verrà meglio chiarita nell'ambito degli approfondimenti specifici che verranno fatti a livello di applicazione delle regole dettate dal regolamento (CE) n. 883/2004 (che riguardano anche la Svizzera) di cui fa cenno l’Inps nel paragrafo 3.3 della propria circolare.

Il nodo dei cross border da chiarire

Visto che la finalità della norma sembrerebbe essere principalmente quella di sostenere i nuclei familiari con figli nei quali i genitori hanno (o hanno avuto) un rapporto “sufficientemente” lungo di “dare” (pagando le imposte) e “avere” (usufruendo di servizi primari) con il nostro paese, sarebbe opportuno che fossero meglio chiarite le posizioni dei soggetti cosiddetti «cross border».

In particolare, ci si chiede se, per queste situazioni, anziché basarsi per il riconoscimento del sostegno sulla residenza e sul pagamento delle imposte in Italia, non possa invece essere opportuno legare l’erogazione dell’assegno al godimento o meno di un beneficio analogo nell’altro Paese (di residenza o di produzione del reddito). Un precedente in questo senso nel nostro ordinamento è contenuto nell’articolo 24 del Tuir che non riconosce ai soggetti non residenti le detrazioni per carichi di famiglia salvo nel caso di soggetti non residenti che producono in Italia almeno il 75% del proprio reddito complessivo (non residenti Schumacker).

A tali soggetti, in applicazione dei principi internazionali in materia di libera circolazione dei lavoratori così come stabilito dalla Corte europea di Giustizia (sentenza 14 febbraio 1995, causa C-297/93 Schumacker) spettano infatti le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del Tuir a condizione che detrazioni analoghe non siano riconosciute nello Stato di residenza.

Qualora si applicasse questo criterio anche per riconoscere l’assegno unico, si ritiene che lo stesso spetterebbe anche al frontaliere sammarinese non residente in Italia, ma che produce in Italia il 75% del suo reddito senza avere la residenza in Italia, qualora la normativa sammarinese non gli consenta di fruire di alcuna agevolazione specifica per la famiglia, ma solo del credito d’imposta per le imposte pagate in Italia.

Sul punto, la circolare Inps sottolinea che «la valutazione in merito alla eventuale applicabilità alla nuova misura di accordi bilaterali e multilaterali stipulati dall'Italia in tema di sicurezza sociale, nonché delle regole dettate dal regolamento (CE) n. 883/2004 sono attualmente oggetto di un approfondimento specifico» e ribadisce però che al momento la disciplina del nuovo assegno unico e universale «trova applicazione limitatamente ai richiedenti residenti in Italia per i figli che fanno parte del nucleo Isee».


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