Imposte

Plusvalenze senza prelievo per la Spv irlandese

Esenzione per la residente in un Paese che consente lo scambio di informazioni

di Alessandro Germani

La cessione delle notes di cartolarizzazione da parte di una Spv (special purpose vehicle) irlandese beneficia dell’esenzione sulle plusvalenze realizzate. È quanto emerge dalla risposta a interpello 556/2022 dell’agenzia delle Entrate.

Una Spv irlandese, che ha delegato la gestione del proprio portafoglio a una limited company di Jersey, autorizzata dall’organismo di regolamentazione dei servizi finanziari locale. La Spv ha raccolto capitali da investitori istituzionali e ha acquistato delle notes da una società di cartolarizzazione italiana Beta. Quest’ultima ha emesso le notes per finanziare l’acquisto di crediti da banche e società finanziarie. Poi la Spv irlandese ha ceduto le notes in questione alla Sgr Gamma e vuole conoscere se la relativa plusvalenza possa beneficiare dell’esenzione. La riposta che arriva dalle Entrate è positiva.

Infatti l’articolo 5, comma 5, del Dlgs 461/97 prevede che non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere da c-bis a c-quinquies dell’articolo 67, comma 1, del Tuir, percepiti da soggetti residenti all’estero disciplinati dall’articolo 6, comma 1, del Dlgs 239/96. Quest’ultima norma prevede la mancata imposizione di interessi, premi e frutti delle obbligazioni e titoli similari quando percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Per la stessa tipologia di redditi, poi, l’esenzione è prevista anche per la categoria degli investitori istituzionali, anche se privi di soggettività tributaria, costituiti in paesi collaborativi (oltre che per enti e organismi internazionali nonché banche centrali).

Pertanto l’esenzione si applica sia ai soggetti residenti nei paesi white list, sia a quelli privi di soggettività tributaria in tali paesi, ma che sono investitori istituzionali (circolare 23/E/02). Sono investitori istituzionali esteri le assicurazioni, i fondi comuni, le Sicav, i fondi pensione, le Sgr ricompresi nel regolamento del Tesoro n. 228/99.

L’istante è una Dac (designated activity company) irlandese, simile alle limited companies ma con un oggetto più circoscritto rispetto a queste, in quanto limitato allo svolgimento di attività di cartolarizzazione. Dunque non si tratta di un investitore istituzionale estero che beneficia dell’esenzione ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 in questione.

Ciononostante, poiché si tratta comunque di un soggetto passivo di imposta in Irlanda, la Spv potrà beneficiare dell’esenzione in quanto ricompresa fra i soggetti di cui al primo periodo dell’articolo 6 in questione.

Questo comporta, in conclusione, che in virtù di questo fatto la Spv residente in Irlanda che cede le notes di cartolarizzazione non sarà soggetta ad imposta sulle plusvalenze realizzate nella siffatta operazione.

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