Adempimenti

Spese sanitarie, proroga al 30 settembre per l’invio dei dati al sistema Ts

Pubblicato in «Gazzetta» il decreto dell’Economia che sancisce il differimento

Il termine per l’invio al sistema Ts (tessera sanitaria) dei dati di spesa sanitaria relativi al primo semestre 2021 slitta al 30 settembre 2021. Dopo l’annuncio del comunicato apparso sul sito del sistema Ts che precisava che la scadenza dal 31 luglio passerà al 30 settembre 2021 (si veda l’articolo), è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» il Dm Economia del 23 luglio che sancisce il differimento. L’agenzia delle Entrate e il Mef in una nota stampa hanno precisato che «il differimento del termine per l'invio dei dati del primo semestre del 2021 non comporta effetti sulla tempistica per l'elaborazione della dichiarazione precompilata 2022».

Si tratta di una proroga, di fatto, di soli 41 giorni visto che la scadenza originaria doveva ritenersi slittata di diritto al 20 agosto. Il 31 luglio, infatti, quest’anno cade di sabato e la scadenza è prorogata di diritto al lunedì successivo, 2 agosto. Ma quest’ultima data, essendo compresa tra il 1° e il 20 agosto, rientra a propria volta nel periodo di sospensione feriale degli adempimenti fiscali (l’Agenzia aveva infatti da pochi giorni aggiornato sul sito web lo scadenziario fiscale, inserendolo tra gli adempimenti del 20 agosto).

La proroga interessa tutti gli operatori sanitari che trasmettono al sistema Ts, tra cui: farmacie, strutture sanitarie pubbliche e private accreditate/autorizzate, medici e odontoiatri, parafarmacie, ottici, psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica, strutture della sanità militare, biologi e tutti gli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie.

Il sistema Ts nel 2021 è diventato il canale unico per tutti gli obblighi fiscali di trasmissione: con un solo invio si assolvono contestualmente numerosi obblighi che hanno termini, finalità e contenuti diversi. Il decreto Mef del 19 ottobre 2020 impone l’invio di tutti i documenti, divisi per semestre nel 2021 e mensilmente dal 2022. La piattaforma Ts per il 2021 riceve solo i documenti per i quali nel periodo sia anche intervenuto il pagamento. Il disciplinare tecnico rende infatti obbligatoria (tranne che per le spese esentate dall'obbligo di tracciamento) l’indicazione della modalità di pagamento, senza la quale il sistema scarta l'invio. Il documento pagato in parte tracciato e in parte in contanti va quindi trasmesso come pagato interamente con modalità non tracciata. Fa eccezione il pagamento in contanti del solo bollo per cui le Faq chiariscono che se l'intera prestazione viene pagata con modalità tracciata ed il bollo in contanti la prestazione andrà comunicata come tracciata per l'importo al netto del bollo.

Per i documenti emessi nel semestre, ma non ancora incassati dovrebbe valere la regola generale per cui «per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale» (regola introdotta proprio dal Dm 29 gennaio 2021), tenuto anche conto che il precedente decreto Mef del 19 ottobre 2020 che fissa le regole generali di invio fa riferimento, per il 2021, alle spese «sostenute» nel semestre. In tema di detrazioni e deduzioni, rette dal principio di cassa, «sostenute» significa infatti «pagate». I documenti di spese sanitarie e veterinarie emessi entro il 30 giugno, ma non ancora riscossi a quella data non andranno quindi trasmessi il 30 settembre prossimo.

L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie: vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative o a carattere peritale rilasciate a persone fisiche (comprese quindi perizie medico legali e certificati di idoneità). Ai fini dell'invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da Iva. Il medico competente non deve inviare le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica.L’invio può essere fatto in proprio o delegando terzi (ad esempio associazioni di categoria, professionisti). Per gli studi associati l'invio va fatto dal legale rappresentante, indicando la partita Iva dello studio. Le Srl tra medici sono obbligate all'invio solo se accreditate al Ssn o autorizzate all'esercizio di attività sanitarie, sempreché fatturino direttamente al cliente.

Anche i sanitari e veterinari in regime di vantaggio o forfetario sono tenuti all’invio entro la scadenza del 30 settembre, anche se per tali contribuenti, che non hanno obblighi di registrazione contabile, l'adempimento serve solo per alimentare la precompilata. Ricordiamo infine che il nuovo tracciato impone di inviare anche i documenti per i quali il cliente/paziente ha espresso l'opposizione all'invio (in tal caso il documento dovrà essere inviato privo del codice fiscale, con apposito flag) e la compilazione della natura Iva dell'operazione trasmessa. Le prestazioni esenti in base all'articolo 10 del Dpr 633/1972 dovranno essere ad esempio classificate come operazioni N4.

Il termine per l’invio al sistema Ts (tessera sanitaria) dei dati relativi al primo semestre 2021 slitta al 20 agosto come tutti gli altri adempimenti fiscali di fine mese. Si inviano solo i dati delle prestazioni già incassate al 30 giugno.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©