Diritto

Commercialisti, per la Cassazione prescrizione decennale sul contributo di solidarietà

La sentenza 32812/2022 ricorda che, trattandosi di una ritenuta indebita applicata dalla Cassa dottori, la prescrizione è decennale e non quinquennale

di Federica Micardi

Cassa dottori commercialisti dovrà restituire a un proprio iscritto il contributo di solidarietà applicato ai pensionati nel quinquennio 2009-2013 e nel quinquennio 2014-2018. Le trattenute sono state dichiarate illegittime e l’azione di restituzione soggetta al termine decennale e non quinquennale come sostenuto dalla difesa della Cassa. È quanto ha deciso la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 32812 pubblicata l’8 novembre, che ha anche condannato l’ente di previdenza alla liquidazione delle spese di giudizio.
Il ricorso, respinto, era stato presentato dalla Cassa contro la sentenza 203/2019 della Corte d’appello di Brescia che, confermando la decisione di primo grado, aveva dato ragione al pensionato.

Prelievo illegittimo

La Corte evidenzia, e non intende mettere in discussione, il consolidato orientamento (tra le più recente Cassazione 6897/2022,28054/2020, 603 e 982 del 2019) in base al quale le Casse di previdenza non possono adottare atti o provvedimenti che comportino una trattenuta su un trattamento già maturato neppure se adottati per assicurare equilibrio di bilancio. Questi atti, sottolinea la Cassazione, sono «incompatibili con il principio del pro rata» e danno luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali, ex articolo 23 della Costituzione, la cui imposizione è riservata al legislatore.

I tempi di prescrizione

Bocciata anche la richiesta della Cassa di applicare il termine di prescrizione quinquennale e non decennale. La Cassazione evidenzia che nel caso trattato non ci si trova di fronte a riliquidazione di trattamenti pensionistici, bensì a un credito generato da un’indebita ritenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata.

In materia di previdenza obbligatoria la prescrizione quinquennale è prevista dall’articolo 2948, numero 4 del Codice civile e dall’articolo 129, Rdl 1827/1935, richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato. Non basta quindi che il credito sia determinato nel suo ammontare. Nel caso trattato, il pensionato ha potuto riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi “pagabile” e quindi non è applicabile la prescrizione quinquennale.

Al caso trattato non si applica neppure l'articolo 47-bis del Dpr 639/1970, che prevede la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale perché la fattispecie in esame non è una riliquidazione di trattamenti pensionistici ma è un debito consequenziale a un’indebita ritenuta.


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