I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 9 al 18 giugno

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/E-commerce

Dlgs 25 maggio 2021, n. 83, GU 15 giugno 2021, n. 141

Commercio elettronico e vendite a distanza di beni: nuove regole dal 1° luglio 2021

E' stato pubblicato il decreto che – in recepimento agli articoli 2 e 3, Direttiva Ue n. 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 – disciplina le nuove regole Iva sul commercio elettronico e sulle vendite a distanza.In particolare, si considerano effettuate dal soggetto passivo, che le facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi), le vendite a distanza intracomunitarie di beni e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'Ue, nonché le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da Paesi terzi, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro (l'assolvimento dell'Iva all'importazione può essere semplificata aderendo al regime speciale Ioss-Import One Stop Shop).Per i soggetti che operano nella Ue, con riguardo alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese verso consumatori finali, è possibile adottare il regime semplificato Oss-One Stop Shop. Le novità entrano in vigore il 1° luglio 2021.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 giugno 2021, n. 399

Interventi di bonifica e risanamento ambientale/sanitario: applicabile l'imposta ridotta

La risposta analizza il trattamento fiscale relativo ad interventi pubblici per il risanamento e la bonifica di aree di particolare natura e complessità. Si tratta, nello specifico, di prestazioni finalizzate al risanamento ambientale/sanitario di determinati siti del territorio regionale interessati da fenomeni di diffusione di inquinamento, inseriti all'interno di un piano regolarmente autorizzato. Le operazioni di bonifica/messa in sicurezza sono spacchettate in quattro interventi funzionali: messa in sicurezza della falda mediante captazione e trattamento delle acque sotterranee, per impedire la diffusione della contaminazione; bonifica/messa in sicurezza della discarica abusiva, per isolare la contaminazione e impedirne la diffusione; messa in sicurezza unitaria di due discariche abusive presenti in un dato Comune, per isolare la contaminazione e impedirne la diffusione; messa in sicurezza di siti di stoccaggio temporaneo dei rifiuti solidi urbani. Ciascun ambito di intervento è connotato da elementi peculiari, in quanto la definizione e la realizzazione delle opere devono essere precedute da accurate attività di indagine e caratterizzazione del sito inquinato e dell'area soggetta agli effetti dell'inquinamento lì presente.Tali opere, costruzioni e impianti, sono da considerare «attrezzature sanitarie», riconducibili alle opere di urbanizzazione secondaria, soggette ad Iva con aliquota ridotta nella misura del 10%. L'aliquota ridotta si applica non solo agli interventi di bonifica (in quanto opere di urbanizzazione), ma anche alle attività prodromiche ricomprese nel piano regionale di bonifica regolarmente approvato, quali la fase di progettazione e gli ulteriori necessari adempimenti preliminari, come indagini e monitoraggi (rilievo plano-altimetrico; valutazione rischio legato alla presenza di ordigni bellici inesplosi o alla bonifica bellica preventiva; indagini geofisiche di tipo sismico; indagini idrogeologiche e monitoraggio chimico-fisico della falda).Infatti, le opere, le costruzioni e gli impianti destinati alla bonifica di aree inquinate rientrano tra le «attrezzature sanitarie» (articolo 266, comma 1, Dlgs 152/2006), che sono riconducibili alle opere di urbanizzazione secondaria (articolo 4, secondo comma, lettera g), legge n. 847/1964).Pertanto, alle prestazioni concernenti la realizzazione di tali opere è applicabile l'Iva nella misura del 10%, fissata, tra l'altro, per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nel citato articolo 4, legge n. 847/1964 (numero 127-quinquies, Tabella A, Parte Terza, allegata al Dpr 633/1972).La stessa aliquota, poi, è prevista anche per le prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies (successivo numero 127-septies della medesima Tabella A).Già la Rm n. 247/E/2007 aveva affermato che le attività di bonifica possono considerarsi attrezzature sanitarie, quindi opere di urbanizzazione secondaria soggette all'Iva del 10%, se le stesse risultano inserite all'interno di un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla competente autorità. Inoltre, era stato chiarito che «l'assoggettamento ad aliquota agevolata degli interventi necessari per effettuare la bonifica di un sito inquinato ha la finalità di costituire un incentivo all'effettiva realizzazione della bonifica stessa e appare coerente che tale incentivo riguardi tutte le attività contemplate nel progetto approvato», incluse quelle propedeutiche. Di conseguenza, tutti gli interventi funzionali a tale fine, risultanti dal progetto di bonifica debitamente autorizzato dalle autorità competenti, sono qualificabili quali «opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica».

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 giugno 2021, n. 400

Servizi resi da una cooperativa sociale: applicabile l'imposta ridotta

Il quesito riguarda il trattamento Iva applicabile alle prestazioni (global service, ossia fornitura di alloggio e di altre prestazioni necessarie per la gestione globale della struttura) rese da una cooperativa sociale nell'ambito di una struttura RSA, struttura di proprietà di un Comune.In linea generale, la struttura assistenziale che ospita anziani non autosufficienti, fornendo loro servizi di natura alberghiera e sanitaria in maniera permanente nell'arco delle 24 ore, è assimilabile a una casa di riposo, le cui prestazioni sono esenti dall'Iva. Tuttavia, se il global service è gestito da una cooperativa sociale va applicata l'imposta, nella misura ridotta del 5% (Tabella A, Parte II-bis, numero 1), allegata al Dpr 633/1972).Infatti, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2016 non è applicabile il regime di esenzione ordinariamente previsto per la gestione globale di una casa di riposo.Non è corretto quanto prospettato dagli ospiti della struttura, che chiedevano l'applicazione del regime di esenzione: a sostegno della loro tesi citano la risposta n. 221/E/2019 con cui l'agenzia delle Entrate ha riconosciuto il trattamento agevolato per le prestazioni di gestione globale di una casa di riposo rese da una società.L'agenzia richiama la norma che esenta dall'imposta «le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo e simili, (...) comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie» (articolo 10, comma 1, numero 21), Dpr 633/1972). L'esenzione dall'Iva ha natura oggettiva, cioè si applica a prescindere da chi rende le prestazioni e indipendentemente dalle modalità di effettuazione, ovvero sia se fornite direttamente al beneficiario sia se rese nell'ambito di un contratto con un committente terzo.Inoltre, in precedenti documenti di prassi (Rm n. 188/E/2002 e Rm n. 164/E/2005) è stato chiarito che nella locuzione «e simili» possono rientrare anche strutture diverse dalle case di riposo nelle quali sono resi servizi aventi le stesse caratteristiche delle prestazioni tipiche delle case di riposo. Non vi è dubbio che la RSA, che ospita persone anziane e bisognose di assistenza e cura, rappresenti una struttura «simile» a una casa di riposo.Tuttavia, come disposto dalla Legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 960, lettera c), legge 208/2015), per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2016, se il servizio di gestione è affidato a cooperative sociali o loro consorzi, le prestazioni sono assoggettate all'Iva nella misura ridotta del 5%. Affinché possa applicarsi l'aliquota ridotta, occorre che destinatari dei servizi siano soggetti espressamente elencati nel numero 27-ter del citato articolo 10, tra cui rientrano «gli anziani ed inabili adulti» (Corte di Cassazione 3 settembre 2001, n. 11353; Rm 27 settembre 2018, n. 74/E).Pertanto, nella fattispecie prospettata (diversa da quella rappresentata nella risposta n. 221/E/2019, richiamata nell'istanza), in cui la cooperativa è affidataria della gestione globale della struttura e fornisce prestazioni proprie di una casa di riposo, sul corrispettivo grava l'Iva del 5%.

Iva/Operazioni imponibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 giugno 2021, n. 401

Accordi transattivi: trattamento delle somme erogate

L'agenzia interviene nuovamente per chiarire il trattamento fiscale di una somma erogata in attuazione di un accordo transattivo (articolo 1965 del Codice civile), anche in relazione all'aliquota da applicare.L'articolo 29, Dpr 26 aprile 1986, n. 131 (Tur) dispone che per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione. Però, l'articolo 40 del Tur, nel prevedere il principio di alternatività tra l'Iva e l'imposta di registro, stabilisce che per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa.In attuazione di tale principio, per stabilire il corretto trattamento impositivo applicabile a somme rivenienti da un accordo transattivo, occorre verificare se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'Iva.A tal proposito, l'articolo 3, comma 1, Dpr 633/1972 stabilisce che costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. La prestazione di servizi è un'operazione soggetta a Iva anche quando la stessa si risolve in un semplice non fare o in un permettere, purché si collochi all'interno di un rapporto sinallagmatico (Corte di Cassazione, sentenza 31 luglio 2018, n. 20233).La Corte di Giustizia Ue, sentenza 3 settembre 2015, in causa C-463/14, ha chiarito che la base imponibile di una prestazione di servizi è costituita da tutto ciò che è ricevuto quale corrispettivo del servizio prestato e che una prestazione di servizi è pertanto imponibile solo quando esista un nesso diretto tra il servizio prestato e il corrispettivo ricevuto.Di conseguenza, una prestazione è imponibile soltanto quando tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni (cd. rapporto sinallagmatico), in cui il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario.La prestazione di servizi viene connotata norma unionale (articolo 24, Direttiva 112/2006) come alternativa a quella sulla cessione di beni gravante sul consumo e, quindi, prescinde da quest'ultimo.Con riferimento alla somma che si riconosce in ragione dell'accordo transattivo al consorzio, a saldo, stralcio e tacitazione di qualsiasi pretesa sorta in dipendenza del contratto di appalto, si ritiene integrato il requisito oggettivo per l'applicazione dell'Iva sussistendo il sinallagma tra la assunzione di un obbligo di non fare (che si sostanzia nella rinuncia alle liti) da parte del soggetto beneficiario delle somme e l'erogazione di una somma di denaro prevista a fronte della assunzione di tale obbligo.Con riferimento all'aliquota Iva applicabile alla predetta somma, occorre tener presente che la transazione dispone in relazione alla composizione di una controversia insorta in seguito all'esecuzione di un appalto avente ad oggetto la realizzazione dei lavori relativi alla viabilità locale.Laddove tale contratto di appalto abbia ad oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui alle norme recate dai numeri 127-quinquies) e 127-septies) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972, la costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria come individuate ai sensi dei richiamati articolo 4, legge 847/1964 e articolo 44, legge 865/1971, troverà applicazione, in relazione alla somma dovuta in attuazione dello schema transattivo, l'aliquota Iva ridotta nella misura del 10%.

Iva/Operazioni non imponibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 giugno 2021, n. 402

Contributi pubblici a sostegno della riduzione della Tari

Un Comune che, a seguito della pandemia da Covid-19, ha applicato le riduzioni Tari per alcune categorie di utenze non domestiche (articolo 106, Dl 34/2020), sulla base di una quantità ridotta di rifiuti prodotti, deve computare detto contributo nella determinazione della base imponibile Iva. In particolare, il contributo è stato trasferito al gestore del servizio dei rifiutiSecondo l'agenzia, nel caso di specie esiste il nesso di reciprocità fra lo stesso Comune e il gestore beneficiario, che giustifica l'applicazione dell'imposta. Tale contributo-sostegno dev'essere, quindi, fatturato dal gestore in regime di split payment (articolo 17-ter, Dpr 633/1972).Infatti, la Corte di Cassazione 30 luglio 2007, nn. 16825 e 16827 ho precisato che «una sovvenzione … può concorrere alla formazione della base imponibile Iva in quanto nel rapporto che intercorre tra il beneficiario dei contributi ed il soggetto erogatore si possa configurare un nesso sinallagmatico tra le somme versate a titolo di contribuzione ed una qualsivoglia prestazione di servizi o cessione di beni effettuati dal primo». Anche con la Cm 34/E/2013 è stato affermato che un contributo rileva ai fini Iva in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive nel quale le somme ricevute sono il compenso per il servizio effettuato, come il caso in esame (si vedano anche RRmm n. 72/1999, n. 54/E/2001, n. 90/E/2002, n. 183/E/2002, n. 135/E/2003, n. 100/E/2005, n. 473/E/2008).Nel caso di specie, il contributo erogato a favore del gestore, anche se previsto in via eccezionale per il periodo di pandemia come forma di aiuto per compensare la riduzione delle tariffe, risulta inserito comunque in un rapporto fra due parti in cui una si obbliga a fornire all'altra una prestazione di servizi. Pertanto, il contributo riconosciuto dall'ente locale al gestore rappresenta una sovvenzione direttamente connessa con il prezzo della prestazione di servizi a cui è tenuto lo stesso gestore, destinata a coprire, in tutto o in parte, la perdita che il gestore si troverebbe a fronteggiare in relazione alla riduzione della tariffa deliberata dal Comune per agevolare determinate categorie di utenze che hanno visto sospesa la propria attività a causa della pandemia.Il contributo, quindi, rientra nella base imponibile Iva dell'operazione resa dal gestore e dovrà essere fatturato da quest'ultimo in regime di split payment.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 giugno 2021, n. 403

Realizzazione di un serbatoio d'acqua non asservito al bisogno della collettività: inapplicabile l'imposta ridotta

L'istante è un consorzio costituito in forma privatistica, che svolge servizi di irrigazione, miglioramento e valorizzazione dei campi agricoli dei suoi membri. La sua attività non è commerciale ed è esclusivamente di natura istituzionale. L'impianto che intende realizzare (una cisterna) dovrebbe rendere più efficiente la gestione delle acque destinate all'irrigazione delle piantagioni nel territorio. L'istante ritiene di poter usufruire dell'Iva ridotta al 10% per la realizzazione della cisterna in quanto opera di urbanizzazione associata alla rete idrica del tessuto urbano (articolo 4, comma 1, lettera d), legge 847/1964).Secondo l'agenzia, però, la realizzazione, da parte del consorzio, di un serbatoio artificiale per l'accumulo di acqua, che andrà poi prelevata e distribuita soltanto ai membri del consorzio stesso e non alla collettività, non può essere considerata un'opera di urbanizzazione perché non migliora il funzionamento della rete idrica pubblica già esistente, essendo destinata a soddisfare le esigenze di privati. Infatti, non risulta applicabile l'aliquota al 10% i cui al numero 127-quinquies) della Tabella A, Parte Terza, allegata al Dpr 633/1972 secondo cui l'aliquota ridotta si applica alle «opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre1971, n. 865». I successivi 127-sexies e 127-septies prevedono l'applicazione dell'aliquota ridotta anche all'acquisto di materiali e alle prestazioni di servizi destinati alla realizzazione di tali opere.Tra gli interventi di urbanizzazione agevolabili, sono comprese le condutture e le altre opere realizzate per il rifornimento di acqua della rete esistente nel tessuto urbano, come acquedotti e serbatoi (Cm 69/1990). Sono escluse dall'agevolazione le opere che non rientrano nel concetto di rete idrica.L'agenzia chiarisce che gli interventi di urbanizzazione agevolabili devono essere intrapresi a favore della collettività e al soddisfacimento delle sue esigenze, a prescindere dalla localizzazione. La circolare n. 69/1990, sopra richiamata, ha tra l'altro specificato che rientrano nell'agevolazione le opere «ancorché effettuate nell'ambito propriamente urbano stricto sensu, ma che comunque conservano la loro caratteristica di opere al servizio di un tessuto urbano». Riguardo al caso specifico, l'agenzia chiarisce che l'aliquota ridotta può essere applicata alle «condutture e le altre opere, poste al di fuori dell'ambito urbano, che consentono l'approvvigionamento idrico della rete esistente nel tessuto urbano, quali gli acquedotti e le connesse opere costituite da serbatoi, impianti piezometrici ed analoghe strutture, restandone escluse soltanto quelle opere che non possono essere comprese nel concetto di rete idrica, quali, ad esempio, gli impianti di captazione, i bacini artificiali e le relative dighe di contenimento».L'impianto che vuole realizzare il consorzio, invece, non va a servire l'approvvigionamento idrico della rete esistente nel tessuto urbano, ma soltanto i membri dell'organismo privato e, quindi, non può rientrare tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ammesse all'agevolazione. Con l'effetto che è inapplicabile l'aliquota ridotta.

Iva/Operazioni non imponibili

Provvedimento agenzia delle Entrate 15 giugno 2021

Imbarcazioni da diporto e navigazione in alto mare: modello di comunicazione per la non imponibilità

Per beneficiare della non imponibilità dell'Iva sui servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai sensi degli articoli 7-sexies e 8-bis, Dpr 633/1972 è richiesto che il contribuente attesti il possesso dei requisiti di legge. Nello specifico, l'articolo 1, commi 708 - 712, legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha previsto l'obbligo di presentare telematicamente all'agenzia delle Entrate una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per coloro che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti di navi adibite alla navigazione in alto mare e/o beni e servizi alle stesse riferibili senza applicazione dell'Iva (articolo 8-bis, Dpr 633/1972) e per gli utilizzatori che intendono fruire di prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto (articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), Dpr 633/1972). Si tratta dell'attestazione di utilizzo superiore ai 90 giorni delle imbarcazioni nelle acque comunitarie Ue (ai fini della territorialità Iva e delle prestazioni di servizi).L'agenzia delle Entrate, con il provvedimento in esame, ha predisposto il modello di dichiarazione e disciplinato le modalità e i termini di presentazione dello stesso. Le dichiarazioni potranno essere trasmesse telematicamente (direttamente dal dichiarante o tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica) – utilizzando il software gratuito «dichiarazionenautica» (che sarà disponibile a breve) – a partire dal 15 luglio 2021.Il modello di dichiarazione è costituito da: 1) frontespizio in cui sono riportati i dati del dichiarante o dell'eventuale rappresentante firmatario, il numero del protocollo e l'impegno alla trasmissione telematica; 2) quadro A relativo alla dichiarazione della percentuale di utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine, nel territorio della Ue, di imbarcazioni da diporto dove sono riportate il codice fiscale del prestatore del servizio, i dati identificativi dell'imbarcazione, i dati del contratto per i servizi di locazione e l'attestazione della percentuale di utilizzo dell'imbarcazione nel territorio Ue (che può essere preventiva, indicando l'anno di riferimento o consuntiva, con indicazione del numero di protocollo della relativa dichiarazione preventiva se presentata); 3) quadro B riguardante la dichiarazione di navigazione in alto mare ai fini della non imponibilità ai sensi dell'articolo 8-bis, dove sono riportati: nella sezione I, i dati che identificano la nave; la dichiarazione di intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'Iva, indicando l'anno di riferimento; l'attestazione dell'effettuazione di un numero di viaggi in alto mare superiore al 70% del totale nell'anno solare precedente o in quello in corso al momento della dichiarazione (in caso di periodi inferiori all'anno, le date di inizio e fine del periodo stesso); l'attestazione del possesso dei documenti richiesti ai fini della dimostrazione della sussistenza della condizione di navigazione in alto mare; nella sezione II, il codice fiscale della parte contraente (cedente/prestatore) con riferimento alla singola nave a cui l'operazione si riferisce.I dati delle dichiarazioni saranno resi disponibili nell'area riservata del sito dell'agenzia delle Entrate sia al soggetto dichiarante che, per la parte necessaria, al soggetto indicato in dichiarazione come parte contraente (cedente/prestatore). Le nuove regole saranno applicabili, sulla base della dichiarazione presentata, per le operazioni la cui data della fattura decorre dal sessantesimo giorno successivo all'adozione del presente provvedimento (dal 14 agosto 2021).

Irap/Versamento

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 giugno 2021, n. 404

Conferimento d'azienda: primo acconto figurativo

L'articolo 24, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto un'agevolazione ai fini Irap consistente, a determinate condizioni, nell'esonero dal versamento della prima rata di acconto Irap per l'anno 2020 (oltre che nell'esonero dal versamento del saldo per l'anno 2019). Quanto non versato potrà comunque essere scomputato dall'imposta da versare a saldo per lo stesso anno.Richiamando precedenti documenti di prassi, l'agenzia precisa che: 1) con specifico riferimento alla prima rata dell'acconto 2020, calcolato in base al metodo storico, occorre fare riferimento all'importo indicato nel rigo IR21 (Totale imposta) del modello di dichiarazione 2020, relativo al periodo d'imposta 2019, a prescindere dal fatto che il saldo dovuto per il 2019, indicato nel rigo IR26 (Importo a debito), sia soltanto figurativo, ossia non vada versato grazie all'articolo 24 citato (Cm 25/E/2020); 2) in ogni caso, indipendentemente dal metodo di calcolo adottato, storico o previsionale, «il primo acconto figurativo non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento) dell'importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d'imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest'ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. E ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l'acconto (storico o previsionale)» (Cm 27/E/2020).Sulla base di questi principi, l'agenzia analizza il caso di una società interamente partecipata, costituita nel novembre 2019, con esercizio coincidente con l'anno solare. Il socio unico, con effetto dal 31 dicembre dello stesso anno, ha conferito per intero il proprio complesso aziendale, rimanendo titolare soltanto delle partecipazioni di controllo in aziende industriali.Nel caso in esame l'agenzia conclude che, nell'ambito di un conferimento d'azienda avvenuto nel 2019, la conferitaria non può usufruire dell'agevolazione Irap prevista dal citato articolo 24: in pratica non può determinare l'acconto figurativo 2020 da scomputare dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso anno, facendo riferimento alla dichiarazione della conferente. Il conferimento d'azienda, a differenza di quanto avviene per altre operazioni straordinarie, non produce alcun effetto sull'unitarietà del periodo d'imposta (che non si interrompe e non va frazionato ai fini dichiarativi) né sull'autonomia delle parti coinvolte. Non si realizza, infatti, «alcuna trasposizione soggettiva».In tal caso, infatti concentrante e concentrataria rimangono soggetti indipendenti ai fini fiscali e non possono assumere obblighi tributari riferibili all'altra (Cm 21 marzo 1980, prot. n. 9/252). Quindi la conferitaria non può determinare l'acconto figurativo da scomputare per il 2020, in base all'articolo 24, facendo riferimento alla dichiarazione di un diverso soggetto, ossia della conferente.

Tributi locali/Imu e Tari

Risoluzione agenzia delle Entrate 11 giugno 2021, n. 5/DF

Per i pensionati esteri Imu e Tari dovute in misura ridotta

I tributi locali (Imu e Tari) sono dovuti nel 2021 in misura ridotta per gli immobili posseduti in Italia – a titolo di proprietà o usufrutto – da non residenti titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale.L'articolo 1, comma 48. Legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021) prevede per detti soggetti una riduzione alla metà per l'Imu e a un terzo per la Tari. In particolare, recita la norma: «A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi».La domanda posta al ministero delle Finanze è volta a sapere se possano beneficiare delle agevolazioni i percettori di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti all'estero, che siano proprietari di un immobile ad uso abitativo in Italia, non locato o dato in comodato d'uso: 1) a prescindere dalla nazionalità; 2) a prescindere dal Paese di residenza, poiché la norma prevede che gli stessi siano «residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia». Secondo il documento di prassi, l'agevolazione prevista non può essere concessa indipendentemente dal Paese di residenza del pensionato, perché la norma prevede espressamente che, tra le altre condizioni, sussista anche quella della residenza «in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia», ossia deve coincidere lo Stato di residenza, diverso dall'Italia, e lo Stato che eroga la pensione.Inoltre, sono stati sollevati dubbi se per «pensione in regime di convenzione internazionale» s'intende una pensione maturata tramite la totalizzazione di contributi versati in Italia con quelli versati all'estero in un Paese convenzionato, europeo ed extraeuropeo. Sul punto viene precisato che la definizione di pensione in regime di convenzione internazionale indica una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati: 1) in Paesi Ue, See (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito (l'elenco è consultabile all'indirizzo https://www.inps.it/prestazioniservizi/paesi-dellunione-europea-e-altri-stati-che-applicano-i-regolamenti-comunitari-disicurezza-sociale); 2) in Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l'Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale; l'elenco è consultabile all'indirizzo https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-extra-ue-convenzionati), con la sola eccezione del Messico e della Repubblica di Corea le cui convenzioni non prevedono la totalizzazione internazionale della pensione dei periodi assicurativi. e, di conseguenza, non è applicabile il regime in parola. Nella categoria di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia rientrano, quindi, sia le pensioni in regime europeo sia quelle in regime di convenzione bilaterale e queste danno possibilità di usufruire della riduzione alla metà dell'Imu e anche del versamento in misura ridotta di due terzi della Tari. Resta comunque esclusa dall'applicazione dell'agevolazione la circostanza in cui la pensione sia maturata esclusivamente in uno Stato estero, poiché in questo caso manca uno dei requisiti espressamente richiesti dalla legge.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 giugno 2021, n. 397

Edifici residenziali: spettanza della detrazione al 110% per interventi antisismici

Ai fini del Superbonus (articolo 119, Dl 34/2020) gli edifici posseduti da un unico proprietario sui quali sono eseguiti gli interventi devono qualificarsi come residenziali. A tal fine la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio dev'essere superiore al 50%. Resta esclusa la possibilità di beneficiare del Superbonus per le spese relative a interventi «trainati» realizzati sulle singole unità non residenziali.Il caso esaminato riguarda interventi antisismici realizzati su un edificio di un unico proprietario composto da più unità abitative (autonomamente accatastate) funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo. Il chiarimento rettifica parzialmente quanto affermato nella risposta 9 aprile 2021, n. 231.In ordine agli immobili oggetto degli interventi ammessi al Superbonus-sisma bonus, l'articolo 119, comma 4, Dl 34/2020 non richiama «gli edifici unifamiliari o le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno». Pertanto, dovendo l'intervento di riduzione del rischio sismico analizzare necessariamente l'intera struttura, non è necessario verificare se le unità immobiliari abbiano tali caratteristiche.Solo per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici il Superbonus spetta per «gli edifici unifamiliari o le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno» (articolo 119, commi 1 e 2, Dl 34/2020).

Agevolazioni/Fondo perduto

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 15 giugno 2021, n. 405

Contributi a fondo perduto: non occorre il calo del fatturato se la sede è in un Comune colpito da eventi calamitosi

Un'associazione sportiva dilettantistica con sede in un Comune colpito da eventi calamitosi ha ricevuto sia il primo contributo a fondo perduto (quello regolato dall'articolo 25, Dl 34/2020, Decreto Rilancio) sia quello, in via automatica, previsto dall'articolo 1, comma 5, Dl 137/2020, Decreto Ristori.Anche in assenza del calo del fatturato può beneficiare di entrambe le indennità, in quanto, come chiarito dalla Cm 14 maggio 2021, n. 5/E, il sussidio previsto dal Decreto Ristori è determinato «come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020». Viene altresì precisato che «Tale previsione, rinviando espressamente al comma 4 senza alcuna deroga, determina la necessità di riproporre le modalità di calcolo semplificato per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza dell'emergenza COVID-19, anche ai fini del CFP COVID-19 decreto ristori».Dato che il beneficio del Decreto Ristori richiama i requisiti del Decreto Rilancio, per i quale si prescindeva dal calo del fatturato per i soggetti colpite da calamità, l'associazione sportiva ha ben percepito il bonus e non deve provvedere alla sua restituzione, se in possesso dei requisiti previsti dalla norma di riferimento.

Agevolazioni/Crediti d'imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 16 giugno 2021

Bonus acqua potabile: criteri e modalità di applicazione e fruizione

Con il provvedimento in esame sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, di cui all'articolo 1, commi 1087 e 1089, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021).L'obiettivo del legislatore è quello di incentivare l'acquisto e l'installazione di sistemi utili a migliorare la qualità dell'acqua da bere in casa o in azienda e ridurre, di conseguenza, il consumo di contenitori di plastica.Il tax credit è riconosciuto alle persone fisiche e agli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo.Il credito d'imposta è pari al 50%, fino a una disponibilità di 5 milioni di euro l'anno di spesa complessiva, delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.L'importo massimo della spesa su cui calcolare l'agevolazione è fissato a: 1) 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche; 2) 5.000 euro per ogni immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e per gli enti non commerciali.Tuttavia, considerato che il tetto per la spesa complessiva è di 5 milioni di euro l'anno, l'agenzia calcolerà la percentuale rapportando questo importo all'ammontare complessivo del credito d'imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate.L'importo delle spese sostenute dev'essere documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del richiedente il credito. Per coloro che non sono tenuti a emettere fattura elettronica, invece, è considerata valida anche l'emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale dev'essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.Per l'imputazione delle spese, le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, devono far riferimento al criterio di cassa (ossia alla data dell'effettivo pagamento), mentre le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e quelli non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza.Per i privati e in generale i soggetti diversi dagli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti.In ogni caso, per le spese sostenute prima della pubblicazione del provvedimento in esame, sono fatti salvi i comportamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.Le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all'Enea, per il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile conseguita a seguito della realizzazione degli interventi, in analogia a quanto previsto per le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici. L'Enea elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, al ministro dell'Economia e delle Finanze e a quello dello Sviluppo economico.L'agevolazione è utilizzabile: a) dalle persone fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino al completo utilizzo del bonus ovvero in compensazione tramite modello F24; b) dai soggetti diversi dalle persone fisiche, in compensazione tramite modello F24.Per l'utilizzo in compensazione: a) l'F24 dev'essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'agenzia delle Entrate, con l'apposito codice tributo che verrà istituito con successiva risoluzione; b) se l'importo del credito utilizzato in compensazione è superiore all'ammontare massimo, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il modello F24 è scartato con comunicazione all'interessato; c) non si applica il limite di cui all'articolo 34 della legge n. 388/2000.Ai fini del rispetto del limite di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascun anno, il provvedimento stabilisce che coloro che intendono avvalersi dello sconto fiscale devono comunicare all'agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese agevolabili sostenute nell'anno precedente. A tal fine, viene approvato il modello di «Comunicazione delle spese per il miglioramento dell'acqua potabile», con le relative istruzioni.In particolare, viene previsto che la comunicazione: a) va effettuata nel periodo dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese, inviando il modello approvato; b) va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o da un intermediario, tramite applicativo web disponibile nell'area riservata del sito dell'agenzia o trasmissione di un file nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.Una volta presentata la comunicazione, l'agenzia rilascia, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta, messa a disposizione del richiedente nella sua area riservata, che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. E' possibile inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa o presentare la rinuncia al bonus.Entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente, è resa nota la misura percentuale effettivamente spettante.

Agevolazioni/Bonus locazioni

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/faq-crediti-imposta-locazioni

FAQ Tax credit locazioni: codice tributo da utilizzare per la compensazione

Per utilizzare in compensazione il credito d'imposta spettante per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28, Dl 34/2020, anche a seguito delle successive disposizioni che ne hanno esteso il periodo di applicazione (articolo 4, Dl 73/2021), il beneficiario deve indicare nel modello F24 il codice tributo 6920, istituito con la Rm 6 giugno 2020, n. 32/E.Si ricorda che il credito è fruibile solo dopo aver pagato i canoni, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di sostenimento del canone ovvero in compensazione con il Modello F24. L'eventuale eccedenza è riportabile negli anni successivi.Non si applica il limite annuale di utilizzo pari a 250.000 euro né il limite massimo di crediti compensabili pari a 700.000 euro (nel 2021, 2.000.000 di euro, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, Dl 73/2021).Inoltre, il credito d'imposta: va indicato nel quadro RU del modello Redditi relativo all'anno di sostenimento del canone; non rileva ai fini delle imposte dirette e dell'Irap né ai fini della deducibilità degli interessi passivi o delle spese generali; non è cumulabile con il credito d'imposta sui canoni di locazione di botteghe e negozi.

Monitoraggio fiscale/Trust

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 giugno 2021, n. 398

Trust interposto: trattamento fiscale

Ai fini delle imposte sui redditi, un trust si qualifica quale soggetto passivo laddove sussista l'effettivo potere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui affidati dal disponente. In presenza di un trust irrevocabile nel quale il trustee è di fatto privato dei poteri dispositivi sui beni attribuiti al trust che risultano invece esercitati dai beneficiari, il trust dev'essere considerato come non operante in quanto fittiziamente interposto nel possesso dei beni.Oggetto del caso di specie sono due trust che seguono la legislazione statunitense.Un primo trust ove il disponente ricopre anche il ruolo di trustee e di beneficiario del trust, circostanza che porta a ritenere che non vi sia mai stato un trasferimento irreversibile di beni o diritti e, soprattutto, che il disponente non abbia mai subìto una permanente diminuzione patrimoniale, caratteristiche che avrebbero consentito di poter qualificare il trust come un autonomo soggetto passivo d'imposta. Se il trust inquadra tra i grantor trust, come nel caso di specie, le caratteristiche intrinseche dello stesso lo rendono meramente interposto ai fini fiscali (articolo 37, comma 3, Dpr 600/1973).Un secondo trust, anch'esso ritenuto inesistente ai fini fiscali, ove il disponente è anche trustee, nonché unico beneficiario del trust, e gode del potere di revocare in qualsiasi momento il trust ed il trustee. Anche in riferimento a tale trust non è stato ritenuto verificato quel reale spossessamento dei beni da parte del disponente che consente di reputare il trust in argomento un autonomo soggetto d'imposta.La qualificazione di un trust come interposto assume rilevanza solo con riferimento alle imposte sui redditi, e non anche ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. In ordine agli obblighi di monitoraggio, gli stessi ricadono sulle persone fisiche che abbiano l'effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate a un trust (sia esso residente che non residente). Pertanto, qualora il trust si configuri come un semplice schermo formale e la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, lo stesso dev'essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio del trust dev'essere ricondotto ai soggetti che ne hanno l'effettiva disponibilità, i quali hanno l'obbligo, se residenti in Italia, di provvedere alla compilazione del quadro RW del modello Redditi PF indicando la consistenza degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria formalmente detenuti dal trust.Infine è dovuta l'Ivie e l'Ivafe, con riferimento ai soggetti residenti, anche nel caso in cui gli immobili e le attività finanziarie estere siano detenute per il tramite di una società fiduciaria nonché nei casi in cui detti beni e attività siano formalmente intestati a entità giuridiche (ad esempio società, fondazioni, o trust) che agiscono quali persone interposte mentre l'effettiva disponibilità degli immobili e delle attività finanziarie è da attribuire a tali persone fisiche residenti.