Contabilità

Revoca delle rivalutazioni, impatto solo patrimoniale

Dai commercialisti la guida alle novità in legge di Bilancio e Sostegni-ter. Documento allineato alla bozza del Documento interpretativo 10 dell’Oic

di Franco Roscini Vitali

L’ammortamento dei maggiori valori iscritti nel bilancio 2020 a seguito della rivalutazione di marchi e avviamenti in 50 anni genera due basi di calcolo.

È quanto si evince dall’esempio contenuto nel documento «Revoca delle rivalutazioni dei beni d’impresa effettuate nell’esercizio 2020» emanato ieri dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili che analizza gli aspetti operativi della rivalutazione già iscritta nei bilanci 2020 a seguito della legge 126 (decreto legge 104/2020).

Il documento intende fornire elementi di riflessione per la contabilizzazione delle operazioni di «annullamento» fiscale e, eventualmente, «civilistico» delle rivalutazioni: si tratta di due alternative che si aggiungono alla possibilità di accettare quanto prevede la norma a seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022, ovvero l’ammortamento in 50 anni del maggior valore conseguente alla rivalutazione.

Come accennato, se la società decide di mantenere in bilancio il maggior valore e di ammortizzarlo in 50 anni, si genera un doppio calcolo con riferimento all’ammortamento: sul valore ante rivalutazione l’ammortamento sarà, per esempio, di 18 anni, mentre la rivalutazione sarà ammortizzata in 50 anni.

Il documento non lo precisa, ma questa “bipartizione” della base di calcolo dell’ammortamento potrà creare qualche problema ad alcuni software perché, da sempre, la base di calcolo è unitaria: d’altra parte è quanto accade anche con riferimento a migliorie/incrementi dei cespiti.

Invece, nel caso di revoca della rivalutazione ai fini fiscali, con restituzione anche tramite compensazione dell’imposta sostitutiva, la rettifica ripristina fiscalmente i valori patrimoniali esistenti in sede di apertura dell’esercizio 2021 antecedenti alla rivalutazione.

Gli effetti contabili della revoca fiscale hanno un impatto solo patrimoniale con l’iscrizione delle imposte differite passive sul disallineamento tra valori contabili (rivalutati) e valori fiscali per i quali la rivalutazione è stata stornata. Le differite passive sono portate a riduzione della riserva di rivalutazione, mentre l’imposta sostitutiva già pagata origina un credito con contropartita la riserva di rivalutazione e quella eventualmente non ancora pagata comporta l’eliminazione del debito in contropartita della riserva di rivalutazione.

La revoca della rivalutazione anche ai fini civilistici, possibilità introdotta dal decreto Sostegni-ter, ha un impatto solo a livello patrimoniale con eliminazione della stessa in contropartita della riserva di rivalutazione o di altra riserva in caso di utilizzo già avvenuto (copertura di perdite) della riserva di rivalutazione.

Il comunicato del Cndcec precisa che il documento è in linea con quanto contenuto nella bozza del Documento interpretativo 10 dell’Oic: pertanto, non è richiesta la riesposizione ai fini comparativi dei dati riferiti all’annualità 2020, non rappresentando un cambiamento di criterio. Sarà interessante leggere, nella versione finale del Documento interpretativo 10, le motivazioni tecniche di questa esclusione che non sono d’immediata comprensione: in ogni caso, si tratta di una notevole semplificazione, anche se comporta una comparazione fra dati non omogenei.

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