Imposte

Credito ricerca e sviluppo, scudo preventivo per le imprese

Nel Dl 73/2022 arriva anche il salvagente per gli incentivi alla rottamazione auto: più tempo per i documenti. Proroga fino al 2026 per il reverse charge Iva

di Marco Mobili e Giovanni Parente

Più certezze alle imprese rispetto alle possibili contestazioni del Fisco sul credito d’imposta ricerca e sviluppo. Dopo la procedura di sanatoria senza sanzioni e interessi prevista dal decreto fiscale collegato all’ultima manovra, nel Dl 73/2022 (decreto Semplificazioni) pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» e in vigore dal 22 giugno 2022 arriva anche una certificazione preventiva che sarà rilasciata da enti e soggetti qualificati che fungerà da bollino di qualità degli investimenti effettuati in ricerca e sviluppo (articolo 23). Ma non solo perché potrà essere richiesta anche a “copertura” delle attività di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica agevolabili con il credito d’imposta, così come all’avanzamento tecnologico finalizzato al raggiungimento di obiettivi «4.0» e di transizione ecologica per ottenere la maggiorazione del beneficio.

La certificazione potrà essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti dalle norme citate negli stessi periodi non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

L’aspetto più importante è legato alle conseguenze che la certificazione produce rispetto al Fisco. Fermo restando la possibilità di controlli, l’attestazione ha effetti vincolanti nei confronti dell’amministrazione finanziaria, ad eccezione del caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, sia stata rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Addirittura c’è una sanzione di nullità degli atti di contestazione emessi difformi da quanto attestato nelle certificazioni.

Per mettere in piedi tutto il meccanismo, però, sarà necessario un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) adottato di concerto con Economia e Sviluppo economico che dovrà stabilire i requisiti per i soggetti pubblici o privati in grado di rilasciare la certificazione, dovrà istituire l’albo dei certificatori e stabilire forme di vigilanza e modalità di richiesta della certificazione. E, per consentire il funzionamento, il Mise è autorizzato a bandire i concorsi per creare una task force dedicata con un dirigente e altre dieci unità di personale.

Ma non è l’unica novità inserita nel lavoro di messa a punto del Dl 73/2022. Viene, infatti, inserito all’articolo 40 un salvagente per gli incentivi per l’acquisto di nuove auto in caso di rottamazione, attraverso un allungamento dei termini per completare gli adempimenti previsti dalla procedura. In particolare, i termini per la conferma dell’operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell’impresa costruttrice o importatrice del veicolo diventano di 270 giorni. Più flessibilità che, come prevede espressamente la norma, è riconosciuta in deroga alle regole vigenti con un tempo più ridotto.

Restando, poi, in tema di adempimenti arriva la proroga fino al 2026 (articolo 22) per il regime di inversione contabile Iva (reverse charge) in scadenza il 30 giugno 2022. Aspetto su cui più volte i rappresentanti delle categorie produttive avevano chiesto un ripensamento a Governo e amministrazione finanziaria, anche perché con l’obbligo ormai generalizzato da luglio di fattura elettronica le finalità antievasione possono ritenersi garantite mentre il reverse charge continua a rivelarsi un meccanismo che drena liquidità.

Nel testo del Semplificazioni entra anche il “taglia tempi” (articolo 42) per accelerare le pratiche del decreto flussi 2021 e consentire di far fronte più rapidamente alla domanda di lavoro proveniente dall’estero. Il nulla osta al lavoro subordinato verrà rilasciato nel termine di trenta giorni, che scattano da subito con l’entrata in vigore del decreto. Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi e consente lo svolgimento dell’attività lavorativa sul territorio nazionale. Se poi saranno accertati gli elementi ostativi, scatteranno revoca del nulla osta e del visto di ingresso.

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