Diritto

Transazione fiscale, l’istanza di liquidazione esclude le proroghe

A meno che il debitore non abbia avviato l’iter di regolazione della crisi

di Giulio Andreani

Gli inconvenienti sui tempi (si veda l’articolo in alto) vengono amplificati se l’articolo 44, comma 1, lettera a), del Codice della crisi viene interpretato nel senso che una proroga del termine è esclusa, non solo nel caso in cui l’istanza di liquidazione giudiziale sia intervenuta anteriormente al deposito della domanda, ma anche se tale istanza viene presentata successivamente. Questa norma prevede che il termine compreso tra i 30 e 60 giorni, concesso dal tribunale dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, è «prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di istanze per l’apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni».

Sulla base di questa interpretazione gli effetti discendenti dal difetto di coordinamento fra l’articolo 44 e il comma 2 dell’articolo 63 sarebbero ancor più ingiustificati.

Tale lettura dell’articolo 44 tradirebbe, però, la ratio della disposizione, la quale, come si legge nella relazione illustrativa del Codice, risiede «nell’evidente intento di scoraggiare un utilizzo abusivo del concordato come strumento di difesa (e di differimento) dalla trattazione della richiesta di liquidazione giudiziale». Ciò posto, è evidente che, se è questo lo scopo dell’esclusione della proroga del termine previsto dall’articolo 44, un’analoga esigenza non sussiste se, prima di presentare l’istanza di liquidazione giudiziale, il debitore ha già autonomamente avviato il percorso di regolazione della crisi, depositando la domanda di concordato con riserva: l’esclusione della proroga non avrebbe quindi alcuna giustificazione.

Inoltre, se così non fosse, ogni creditore, informato della presentazione, da parte del suo debitore, della domanda di concordato con riserva avrebbe modo di ostacolare il risanamento dell’impresa, mediante il semplice deposito di una richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, in contrasto con alcuni dei principi fondamentali della riforma introdotta con il Codice della crisi.

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