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Terzo settore, doppio canale per l’accesso ai fondi delle scuole di servizio sociale

Il 50% dei 400mila euro previsti dalla manovra 2022 andrà agli enti gestori individuati dagli uffici scolastici regionali. L’altrà metà sarà assegnata in base alle candidature per i progetti presentati

Si sbloccano i requisiti per l’erogazione dei 400mila euro destinati agli enti non profit gestori scuole di servizio sociale. Il decreto 1° aprile 2022, emanato di concerto da ministero dell’Istruzione e ministero dell’Economia, individua criteri e modalità per la ripartizione dei contributi a fondo perduto dando così attuazione alle novità recate dalla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 765, della legge 234/2021). Vale a dire a quelle previsioni che stanziano un importo complessivo pari a 400mila euro annui per il sostegno delle attività di istruzione e formative promosse dagli enti che gestiscono, senza scopo di luco, scuole di servizio sociale.

Il rifinanziamento per 2023 e 2024 nel Milleproroghe

Un provvedimento senz’altro di rilievo, specialmente in considerazione delle restrizioni legate all’emergenza epidemiologica e che ha trovato, di recente, conferma nel decreto Milleproroghe 2022. In sede di conversione di quest’ultimo decreto, il legislatore è infatti intervenuto con un rifinanziamento della misura anche per le annualità 2023 e 2024 (articolo 5, comma 3-bis, del Dl 228/2021).

Le due categorie di beneficiari

A livello operativo, il decreto dei ministeri dell’Istruzione e dell’Economia individua la platea dei beneficiari in due distinte categorie.

1) La prima, destinataria del 50% del finanziamento complessivo, riguarda gli enti gestori, senza finalità di lucro, delle scuole di servizio sociale, individuati dagli Uffici scolastici regionali secondo la normativa vigente.

2) La seconda metà della tranche è invece riservata ai soli enti ammessi a fronte di previo avviso pubblico di selezione (articolo 3 del Dm 1° aprile 2022).

In altri termini, in quest’ultimo caso, l’accesso al finanziamento è subordinato al superamento di una procedura che richiede agli enti di sviluppare e presentare progetti per il sostegno e l’implementazione delle attività di istruzione e formazione.

Successivamente, sarà poi competenza di un’apposita commissione – nominata dai dirigenti preposti dall’Ufficio scolastico regionale – valutare le candidature pervenute. Ciascun ente potrà sviluppare una sola proposta progettuale, valutata in base ai parametri definiti dal decreto.

Le modalità di riparto

Chiarimenti arrivano, poi, anche circa le modalità di riparto del contributo. Ad esito della procedura valutativa e successiva graduatoria, spetta agli Uffici scolastici regionali comunicare l’elenco degli enti ammessi, con i relativi importi. Ove, invece, le richieste di ammissione siano superiori all’importo previsto, il contributo sarà ridotto proporzionalmente tra tutti gli enti ammessi. Si tratta, nella sostanza, di un sistema premiale previsto dal legislatore a favore di quelle realtà non profit che operano nel settore dell’istruzione e formazione.

Le scelte per l’accesso al Runts

Da notare, poi, come tra gli enti potenzialmente in lizza per il beneficio del Dm 1 ° aprile 2022, molti sono quelli oggi alle prese anche con le scelte legate all’accesso nel nuovo Registro unico del Terzo settore (Runts). Vale a dire con l’inquadramento come ente del Terzo settore (Ets), anche in considerazione del fatto che l’istruzione e la formazione rientrano tra le attività di interesse generale proprie degli Ets (articolo 5, comma 1, lettera d del Dlgs 117/2017). In questo senso, l’ingresso nel Runts è condicio sine qua non per fruire delle agevolazioni legate alla qualifica di Ets e potrà costituire l’occasione per ottenere nuove risorse oltre a quelle spettanti con il finanziamento in parola.