Imposte

L’interconnessione tardiva congela il maggior tax credit

Fino a quel momento il bonus 4.0 può essere fruito solo nella misura ordinaria. L’ok alla compensazione arriva quando viene rilasciata la perizia (obbligatoria oltre i 300mila euro)

L’effettiva fruizione nel modello F24 del credito d’imposta relativo ai beni strumentali nuovi “4.0” presenta alcuni aspetti critici da monitorare.

Tra perizie e interconnessioni

Il via all’utilizzo in compensazione del bonus si ha con l’interconnessione dell’impianto. Non è infrequente, però, il caso in cui la perizia (obbligatoria solo per importi superiori a 300mila euro) venga rilasciata in un momento successivo all’interconnessione stessa. In questo caso, secondo l’interpello 62/22, l’agevolazione è fruibile solo dal momento in cui è acquisita la perizia. Nello stesso senso sembra esprimersi anche la risoluzione 27/E/18. Per questa via, quindi, non sarebbe rilevante il momento dell’interconnessione ma quello seguente della certificazione.

Secondo il comma 1062 della legge 178/2020, però, la perizia non è più richiesta ai fini della fruizione dei benefici, ma ai fini dei “successivi controlli”. Quindi non sembrerebbe più un documento necessario per la decorrenza della fruibilità del credito. A ogni modo, è opportuno sposare prudentemente la tesi delle Entrate.

In relazione alla data certa sulla perizia asseverata, poi, si richiama la risposta 725/2021, dove è stato chiarito che lo strumento della firma digitale corredata da marca temporale, se rispondente ai requisiti previsti dalle norme e dalle regole tecniche vigenti, è idoneo a garantire la certezza della data di emissione.

L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta 4.0 nel modello F24 non è vincolato all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e all’apposizione del visto di conformità. Il credito, infatti, va semplicemente monitorato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Un’eventuale omissione dell’indicazione dell’investimento agevolabile nel quadro RU non comporta la perdita del beneficio. L’errore, quindi, è ravvedibile.

Tra investimenti e funzionamenti

Un aspetto critico attiene al caso, non infrequente, della preventiva messa in funzione del bene 4.0 non ancora interconnesso. In questo caso le Entrate hanno (opinabilmente) chiarito (Faq del settembre scorso) che il bene va trattato fin dall’origine come un “4.0”, anche se non ancora interconnesso e periziato. In pratica, il credito d’imposta pieno 4.0 resta congelato fino all’interconnessione. Dall’entrata in funzione fino a tale momento, il bonus può essere fruito nella misura ordinaria, ma con le regole del “4.0”: quindi in tre quote annuali, con indicazione nel modello F24 del codice tributo “6936” (non “6935”).

È bene ricordare, infine, che nel modello F24, in caso di disallineamento tra la data di interconnessione e quella di effettuazione dell’investimento, va indicato come “anno di riferimento” quello di avvenuta interconnessione. (risoluzione 3/E del 13 gennaio 2021). Viene così disancorato il sistema di compilazione del modello F24 da quello che governa il quadro RU, nel quale, invece, l’indicazione dei beni strumentali nuovi 4.0 che danno origine al credito d’imposta segue il momento in cui l’investimento è effettuato, a prescindere da quello di interconnessione.

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