Controlli e liti

Presunzione di fruttuosità degli investimenti esteri a tassazione progressiva

La Ctp Novara 76/2/201 conferma la legittimità dell’operato dell’ufficio: secondo i giudici c’è presunzione di fruttuosità

Nel caso di investimenti detenuti tramite soggetti interposti in Paesi black list, in violazione degli obblighi di monitoraggio, oltre all’aggravante del raddoppio dei termini per l’accertamento e alla presunzione di costituzione degli investimenti con redditi sottratti a tassazione (di cui all’articolo 12 del Dl 78/2009), si applica anche la presunzione di fruttuosità prevista dall'articolo 6 del Dl 167/90. Peraltro, il rendimento presunto degli investimenti esteri concorre alla determinazione del reddito complessivo e non sconta la tassazione sostitutiva. Sono questi i principi affermati dalla Ctp Novara con la sentenza n. 76/2/2021 (presidente Martelli e relatore Bertolo).

La controversia origina da una verifica fiscale condotta dalla guardia di Finanza con riferimento ad un trust e ad altre società ritenute fittiziamente interposte nella detenzione di attività finanziarie estere, in realtà riconducibili a persone fisiche residenti in Italia, individuate come effettivi beneficiari.A seguito dell’indagine, nel corso del 2019 l’agenzia delle Entrate contesta ai contribuenti la violazione dell'articolo 4 Dl 167/90 per il periodo d'imposta 2010, perché avrebbero detenuto, senza dichiararle, attività finanziarie in Stati a regime fiscale privilegiato. In particolare, l’Agenzia recupera a tassazione come maggiori redditi gli investimenti finanziari esteri non indicati nel quadro RW della dichiarazione nonché i relativi rendimenti, calcolati in virtù della presunzione di fruttuosità per le attività finanziarie estere (articolo 6 del Dl 167/90). I contribuenti impugnano gli atti impositivi protestando tra l’altro l’illegittimità del criterio con cui l’ufficio ha applicato la presunzione di fruttuosità.

Lamentano in particolare che l’ufficio ha fatto concorrere le somme accertate alla determinazione del reddito complessivo Irpef dei contribuenti, mentre avrebbe dovuto correttamente applicare la tassazione sostitutiva del 12,5%, corrispondente all'aliquota prevista “illo tempore” per i dividendi e gli interessi obbligazionari.La Ctp conferma la legittimità dell’operato dell’ufficio, anche con riferimento alle modalità di applicazione della presunzione di fruttuosità. Secondo i giudici non è condivisibile l’assunto dei contribuenti secondo cui i redditi di capitale avrebbero dovuto essere assoggettati all'imposta sostitutiva dell’Irpef. Ciò, in quanto la “ratio” della norma non è quella di sottoporre ad imposizione dividendi distribuiti ai soci figurativi o ai possessori di obbligazioni, quanto piuttosto il possesso delle disponibilità estere da parte dei reali titolari degli enti interposti, i quali sono in grado di far fruttare tali disponibilità ben al di là di quelli che sono gli apparenti, ordinari rendimenti delle società o dei trust interposti. Pertanto, in linea con la nozione di fruttuosità accolta dal legislatore, atipica e strutturata in modo autonomo, i redditi presunti devono concorrere alla formazione del reddito complessivo netto con applicazione delle aliquote progressive Irpef. Su queste basi, la Ctp respinge i ricorsi e condanna i contribuenti al pagamento delle spese di lite.

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