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Regole differenziate per la cessione dei crediti fiscali Iva, energia e canoni di locazione

È possibile cedere solo i crediti Iva risultanti dalla dichiarazione annuale e/o i crediti Iva maturati in sede di liquidazione trimestrale, richiesti al rimborso

di Rosanna Acierno

La domanda

Una Srl ha maturato una serie di crediti fiscali utilizzabili in compensazione. Si tratta, in particolare, di credito Iva, crediti di imposta “locazione” (ex Dl 34/2020, Dl 137/2020 e Dl 73/2021) e credito d’imposta “energia” (ex Dl 21/2022). Tali crediti risultano difficilmente utilizzabili in compensazione da parte dell’impresa se non in un periodo temporale molto lungo. Il socio di maggioranza (con il 75% delle quote) e amministratore unico deve sostenere degli adempimenti fiscali sia come persona fisica, sia in veste di imprenditore agricolo con partita Iva. Il socio di minoranza (con il 25% delle quote) è una persona fisica. È possibile trasferire parte di questi crediti dalla Srl al socio di maggioranza? In caso affermativo, quali sono le procedure da seguire?
A.B. - Milano

In linea di principio i crediti, di qualsiasi natura, sono cedibili a norma dell’articolo 1260 del Codice civile e seguenti. Ciò vale, in termini generali, anche per i crediti di natura tributaria e, in particolare, per il credito Iva, la cui cedibilità è sancita dall’articolo 5, comma 4-ter, del Dl 70/1988. Tuttavia, possono costituire oggetto di cessione esclusivamente i crediti risultanti dalla dichiarazione annuale Iva e/o i crediti Iva maturati in sede di liquidazione trimestrale, richiesti al rimborso con la procedura ex articolo 38-bis del Dpr 633/1972 e non anche i crediti risultanti dalla dichiarazione annuale che il contribuente abbia deciso di computare in detrazione nell’anno successivo a norma dell’articolo 30 del Dpr 633/1972.Affinché la cessione del credito Iva, nei casi in cui è ammessa dalla legge, produca effetti nei confronti dell’amministrazione finanziaria, in conformità all’articolo 69 del Rd 2440/1923, occorre che:
O il cedente notifichi la cessione all’amministrazione centrale oppure all’ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento;
O la notifica avvenga per tempo, giacché essa rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi;
O la cessione del credito risulti da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata da un notaio.
I crediti d’imposta “energia” sono cedibili a norma dell’articolo 151, comma 4, del Dl 4/2022, convertito in legge 25/2022, e degli articoli 3, 4 e 9 del Dl 21/2022, convertito in legge 51/2022. In particolare, tali crediti possono essere ceduti dalle imprese beneficiarie, entro il 31 dicembre 2022, solo per intero - nel senso che l’utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte del beneficiario, non consente a quest’ultimo di effettuare la cessione di quel determinato credito - ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva cessione, con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati” (quali banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia). In caso di cessione del credito d’imposta energia, i beneficiari devono richiedere ai professionisti abilitati il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione. In ogni caso, il credito d’imposta deve essere utilizzato dal cessionario entro il 31 dicembre 2022, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente. Come precisato dal provvedimento dell’agenzia delle Entrate 30 giugno 2022, n. 253445, la cessione dei crediti d’imposta “energia” dev’essere comunicata all’agenzia delle Entrate dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022 dal soggetto che appone il visto mediante l’apposito modello approvato, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Infine, con riferimento al credito sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo previsto dal Dl 34/2020 (decreto Rilancio), si fa rilevare invece che esso, in luogo dell'utilizzo diretto, poteva essere ceduto ex articolo 122 del Dl 34/2020 anche parzialmente, ma solo fino al 31 dicembre 2021.

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