Imposte

Trust generazionali a favore dei discendenti in cerca di punti fermi sulla tassazione

di Luigi Belluzzo

I trust familiari generazionali possono ricevere partecipazioni di holding di famiglia beneficiando della norma fiscale quando sia palese la linea di continuità tra disponente e beneficiari.

Il passaggio generazionale nelle famiglie imprenditoriali avviene spesso trasferendo titoli partecipativi e, conseguentemente, anche attraverso una modulazione di diritti (e doveri) agli stessi associati. L’utilizzo di holding di famiglia è nella pratica combinato con quello di molti strumenti giuridici disponibili, quali i trust o le società semplici. Il lato fiscale, anche se non centrale, va necessariamente considerato, pur evidenziando come non sempre vi sia chiarezza interpretativa. Non è così per il combinato utilizzo di trust e società.

I trust si presentano come strumenti atti a modulare il passaggio della proprietà societaria e dei diritti conseguenti. Le regole fiscali hanno una previsione di matrice comunitaria molto utile, anche se ancora poco conosciuta, volta a favorire la continuità generazionale: il comma 4 ter dell’articolo 3 Tus (Dlgs 346/1990). La norma prevede un’esclusione dall’imposta indiretta nei trasferimenti di aziende e di quote sociali a favore di discendenti (e del coniuge) a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Quando oggetto di trasferimento sono partecipazioni in società di capitali, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo (incluso quello congiunto) ex articolo 2359, comma 1, n.1, del Codice civile.

La duttilità dei trust, trovando soluzioni di diritto internazionale e di fiscalità domestica, consente di introdurre regole per gestire tale passaggio, ivi includendo la delicata fase di convivenza generazionale, modulando altresì la governance tra i membri della generazione al comando.

Un problema è quello della imposizione indiretta. In termini generali, dottrina, prassi e giurisprudenza non sono sempre concordi sulla tassazione fiscale. La posizione dell’Amministrazione finanziaria si è da subito orientata per una tassazione al momento del passaggio dei beni (circolare 48/E/07); la giurisprudenza di legittimità dapprima si è adeguata alle soluzioni prospettate dall’Agenzia, salvo poi modificare il proprio orientamento, anche assumendo posizioni favorevoli all’imposizione del semplice vincolo.

In attesa di un intervento delle Sezioni Unite, è utile evidenziare come il quadro si chiarisca quando il passaggio prevede l’utilizzo di trust generazionali tra disponente e discendenti beneficiari finali.

In tali casi, infatti, funziona il comma 4-ter dell’articolo 3 del Tus, come anche precisato dall’Amministrazione nella risoluzione 110/E/2009 e poi, in modo specifico, nella circolare 18/E/2013.

Dunque, rispettando poche facili condizioni, i trust familiari generazionali possono ricevere partecipazioni di holding di famiglia, mantenendole in custodia per un periodo non inferiore al quinquennio, beneficiando della norma fiscale quando sia palese la linea di continuità tra disponente e beneficiari.

Per approfondire: Fiducia e trust - Sviluppi normativi, aspetti fiscali e prassi
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