Adempimenti

E-fattura, necessario il rinnovo della conservazione per le adesioni a fine 2018

Per il servizio delle Entrate scadenza triennaleper le opzioni più datate

di Luca De Stefani

Per i servizi di conservazione delle fatture elettroniche dell’agenzia delle Entrate, sottoscritti prima del 4 giugno 2021, la scadenza è di 3 anni dalla data di adesione e deve essere rinnovata, in quanto non è previsto un rinnovo tacito. Per la maggior parte di contribuenti, i tre anni dall’adesione (fine 2018) stanno scadendo in questi giorni.

Le fatture elettroniche emesse e ricevute devono essere conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni contenute dal decreto Mef 17 giugno 2014 (articolo 39, comma 3, del Dpr 633/1972), quindi, sia dal soggetto che le ha emesse, sia dal soggetto che le ha ricevute.

Questa conservazione elettronica può essere assolta direttamente dall’agenzia delle Entrate, previa adesione del contribuente (o per il tramite di un suo intermediario, anche diverso da quelli abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali e indicati nell’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998) all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata di Fisconline o Entratel (portale «Fatture e corrispettivi», sezione Fatturazione elettronica). Il servizio dell’agenzia delle Entrate è gratuito e consente di adempiere agli obblighi di legge, sia per le fatture elettroniche emesse che per quelle ricevute, attraverso il Servizio di interscambio (Sdi), oltre che per le note di variazione. Nulla vieta di richiedere la conservazione gratuita delle fatture all’Agenzia e richiederne un’altra a pagamento o gratuita da altre software house.

La conservazione dura per 15 anni (Faq delle Entrate in «Fatture e corrispettivi» del 11 luglio 2016), anche in caso di decadenza o recesso dal servizio.

Nel sito delle Entrate dedicato al servizio di conservazione delle e-fatture, nel portale «Fatture e Corrispettivi», è indicato che per gli accordi sottoscritti dal 4 giugno 2021, vengono portate in conservazione tutte le fatture elettroniche trasmesse e ricevute dal Sistema di interscambio fino all’eventuale comunicazione del recesso da parte del contribuente (anche attraverso i suoi incaricati o delegati) ovvero fino alla risoluzione dell’accordo. Pertanto, non è più prevista la scadenza di 3 anni come in precedenza e c’è una continuità temporale del servizio. Si ritiene superata anche la Faq 34 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021, secondo la quale la durata della convenzione era di 3 anni, con rinnovo tacito allo scadere dei tre anni, salvo richiesta di revoca della Convenzione.

Solo per gli accordi che sono stati stipulati prima del 4 giugno 2021, infine, la scadenza prevista dagli stessi è di 3 anni dalla data di adesione e deve essere rinnovata, in quanto non è previsto un rinnovo tacito (risposta dell’agenzia delle Entrate del 15 novembre 2018). Secondo l’Agenzia, la mancata manifestazione del rinnovo da parte del contribuente entro il termine dei tre anni, previsto dal precedente accordo, equivale al recesso dal servizio, pertanto, in assenza di esplicito rinnovo, le fatture elettroniche emesse e ricevute successivamente alla scadenza dell’accordo non verranno portate in conservazione.

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