Controlli e liti

Liti fiscali, prova testimoniale con il modello del processo civile

Secondo le Finanze la firma può essere autenticata dal segretario della Cgt. La modulistica tratta dal Dm Giustizia del 17 febbraio 2010 andrà adeguata con i riferimenti «Cgt»

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Per l’assunzione della prova testimoniale scritta nel processo tributario occorre utilizzare il modello previsto dal ministero della Giustizia nell’ambito del processo civile apportando i necessari adattamenti. All’interno di tale modello, la firma del testimone può essere autenticata dal segretario della Corte di giustizia tributaria. A fornire questi chiarimenti è dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia e finanze (Mef) in occasione di Telefisco 2023 (le risposte sono pubblicate per la prima volta nelle pagine seguenti).

Tra le principali novità introdotte dalla riforma della giustizia tributaria – contenuta nella legge 130/2022 – vi è la possibilità di avvalersi della testimonianza scritta nel processo. In base al nuovo comma 4 dell’articolo 7 del dlgs 546/1992, la Corte di giustizia tributaria può ammettere la prova ove lo ritenga necessario ai fini della decisione. In ogni caso, quando la pretesa tributaria è fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova può essere ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

Sotto il profilo procedurale si osservano le regole previste dall’articolo 257-bis del Codice di procedura civile. Il giudice, ritenuta ammissibile la prova e individuati con ordinanza i relativi capitoli, dispone che la parte istante predisponga il modello di testimonianza sui fatti che necessitano di essere accertati e lo notifichi al testimone.

Tuttavia, il modello attualmente previsto e le relative istruzioni di compilazione riguardano le testimonianze scritte nel processo civile e infatti sono contenute nell’articolo 103-bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e nel Dm Giustizia del 17 febbraio 2010. Nulla è stato precisato in merito al giudizio tributario.

L’adeguamento del modello

È stato chiesto al Mef se sia in corso di predisposizione un modello ad hoc per il processo tributario o si debba utilizzare quello previsto per il processo civile apportando i necessari adattamenti.

Il ministero ha evidenziato che la nuova norma fa espresso richiamo alle forme previste dall’articolo 257-bis citato. Inoltre viene segnalata la previsione di carattere generale (articolo 1, comma 2, del Dlgs 546/1992) secondo cui i giudici tributari per quanto non disposto dalla normativa sul processo tributario, applicano se con esse compatibili, le norme del Codice di procedura civile. Ne consegue, per il Mef, l’estensione al processo tributario degli stessi adempimenti previsti nel processo civile, tra cui – ai sensi dell’articolo 103-bis delle disposizioni di attuazione citato in precedenza – il modello approvato con Dm Giustizia del 17 febbraio 2010. Tuttavia occorrerà apportarvi le necessarie modifiche quali, ad esempio, i riferimenti della Corte di giustizia tributaria adita presso cui è stata ammessa la prova testimoniale da parte del giudice tributario.

L’autentica della firma

Secondo le istruzioni del modello per la compilazione della prova testimoniale scritta approvate con Dm Giustizia del 17 febbraio 2010, la firma del testimone può essere autenticata dal cancelliere dell’ufficio giudiziario.

Si tratta di una circostanza particolarmente rilevante e delicata perché conferisce di sacralità alle dichiarazioni rese (e quindi sottoscritte) dal testimone. Nulla è stato però espressamente previsto per il processo tributario, essendo evidente che l’autentica non possa effettuarsi n questo contesto da parte del cancelliere del tribunale.

È stato così richiesto se, per analogia, nel modello di testimonianza scritta utilizzato per il processo tributario la firma del testimone possa essere autenticata dalla segreteria della Corte di giustizia tributaria.

Il Mef evidenzia, innanzitutto, che l’articolo 103-bis, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione citato in precedenza prevede l’autentica della sottoscrizione del modello di testimonianza scritta da un segretario comunale o da un cancelliere di un ufficio giudiziario.

In base all’articolo 9, comma 1, del Dlgs 546/92 nel processo tributario, il segretario assiste la Corte secondo le disposizioni del Codice di procedura civile concernenti il cancelliere. Peraltro, secondo l’articolo 35 del Dlgs 545/92, il segretario è deputato all’assistenza dei collegi nelle udienze e l’apposizione della firma nei provvedimenti depositati dai collegi stessi.

In definitiva, rileva il Mef, le funzioni svolte dai segretari e dai cancellieri rispettivamente nell’ordinamento della giustizia tributaria e ordinaria – indipendentemente dal diverso nomen agli stessi attribuito – risultano le medesime. Ne consegue che i segretari delle corti di giustizia tributaria, al pari dei cancellieri, assumono la qualifica di pubblici ufficiali e, in quanto tali, possono autenticare la firma del testimone apposta sul modello.

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