I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 30 settembre al 7 ottobre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 ottobre 2022, n. 483

Cessioni di dispositivi medici: aliquota applicabile

Sono forniti chiarimenti in merito all'aliquota Iva applicabile alle cessioni di alcuni dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, alla luce di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (norma di interpretazione autentica). Tale norma dispone che sono compresi nel numero 114), Tabella A, Parte III, Dpr 633/1972, recante l'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%, anche i dispositivi medici suddetti, classificabili nella voce doganale 30.04. Come già precisato con circolare agenzia delle Entrate 8/E/2019, per poter applicare l'aliquota Iva del 10% è necessario che i dispositivi medici rientrino nella classificazione doganale alla voce doganale citata.

Iva/Note di variazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 ottobre 2022, n. 484

Scissione societaria: non incide sui termini di emissione delle note di variazione

L'agenzia chiarisce che la scissione non influenza i termini di emissione della nota di credito (articolo 26, comma 3, Dpr 633/1972), dato che fa fede la sola data di effettuazione dell'operazione. Ad ogni modo, in caso di scissione, laddove manchi una separata contabilità riferita all'azienda/ramo passato in capo alla società beneficiaria, determinante è l'efficacia della scissione stessa. Infatti, in aderenza a quanto è stato affermato con la risoluzione ministero delle Finanze 183/1995 (richiamando l'articolo 16, comma 11, legge 24 dicembre 1993, n. 537), nei casi di scissione senza contabilità separata del ramo scisso attribuito alla società beneficiaria è determinante l'efficacia della scissione stessa: le operazioni effettuate fino a quel momento restano in capo alla scissa, quelle successive si trasferiscono alla beneficiaria. Questa potrà sia emettere note di variazione in diminuzione (in presenza di eventi che comportano la riduzione dell'imposta dopo la scissione) sia procedere alla registrazione delle fatture di acquisto e alla detrazione Iva se non vi abbia già provveduto la società scissa indipendentemente dall'intestazione della fattura. Riguardo alle fatture di acquisto emesse nei confronti della società scissa successivamente alla data di efficacia della scissione, l'agenzia evidenzia che tali documenti non si possono considerare pienamente regolari e che, pertanto, devono essere regolarizzati (articolo 6, comma 8, lettera b), Dlgs 471/1997). È possibile regolarizzare tutte le fatture per ogni fornitore, in via cumulativa.

Iva/Note di variazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 ottobre 2022, n. 485

Fallimento: emissione di note di variazione in caso di mancata insinuazione al passivo

I chiarimenti riguardano l'emissione della nota di variazione in diminuzione da parte del creditore in caso di mancata insinuazione al passivo, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, Dpr 633/1972 (che consente di emettere note di variazione in diminuzione «in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale»). Un soggetto vanta un credito verso un soggetto fallito, nei confronti dei quali ha emesso 9 fatture. All'apertura della procedura ha emesso nei termini (entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione) una sola nota di credito, per la sola Iva da recuperare. L'agenzia precisa che: 1) il creditore può emettere nota di variazione in diminuzione, a decorrere dalla data di avvio della procedura concorsuale (articolo 26, comma 3-bis, Dpr 633/1972); 2) il creditore può detrarre l'imposta non incassata, anche in caso di mancata insinuazione al passivo del credito corrispondente (circolare agenzia delle Entrate 20/E/2021); 3) è irrilevante la mancata accettazione delle note di variazione da parte del curatore fallimentare. Però, la modalità di variazione non risulta corretta, in quanto con l'apertura del fallimento viene a mancare in tutto o in parte l'originaria prestazione imponibile, con l'effetto che la variazione in diminuzione dev'essere rappresentativa sia della riduzione dell'imponibile che della relativa imposta, come precisato dalla risoluzione agenzia delle Entrate 127/E/2008. Diversamente, la nota di variazione che tiene conto soltanto dell'Iva non riscossa andrebbe a scindere il collegamento esistente tra imposta ed operazione imponibile. Infine, come previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 26, comma 5, Dpr 633/1972, il curatore o commissario che riceve la nota di variazione non è tenuto ad annotare la corrispondente variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 o all'articolo 24 del Decreto Iva. Pertanto, in tal caso, la procedura non è tenuta al versamento dell'imposta, che resta a carico dell'Erario (circolare agenzia delle Entrate 12/E/2016, paragrafo 13.1).

Iva/Fatturazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 5 ottobre 2022, n. 488

Agli acconti si applica lo stesso regime dell'operazione a cui si riferiscono

Una società fornisce una vasta gamma di servizi; il corrispettivo di alcuni di essi dev'essere assoggettato ad Iva, mentre in altri casi opera il regime di esenzione. Viene successivamente prevista una modifica all'accordo, che consente al committente di fruire di uno sconto sul prezzo qualora avvenga un pagamento anticipato, di ammontare pari all'80% dei corrispettivi dell'anno precedente, salvo conguaglio. L'istante chiede come fatturare l'acconto (il cui momento impositivo è l'incasso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, Dpr 633/1972) e cosa deve fare qualora l'acconto si rivelasse di importo superiore ai corrispettivi per i servizi resi. Gli acconti da clienti sono assoggettati allo stesso regime Iva applicabile all'operazione di riferimento per la quale sono stati versati. Se le somme incassate a tale titolo si riferiscono a servizi con trattamento differenziato (ad esempio, operazioni imponibili ed esenti), spetta al soggetto passivo individuare i criteri di allocazione più appropriati, purché oggettivi, coerenti con il servizio e verificabili. Pertanto, per il caso descritto, l'acconto riferibile alle prestazioni di servizi imponibili sconterà l'imposta con l'aliquota ordinaria, mentre quello riferibile alle prestazioni esenti non verrà assoggettato ad imposta. Qualora l'acconto versato risulti a consuntivo maggiore dei corrispettivi stabiliti per le prestazioni rese, la nota di variazione in diminuzione non è riconducibile a un errore di fatturazione (articolo 21, comma 3, Dpr 633/1972), ma trova la propria giustificazione nelle originarie condizioni contrattuali, con l'effetto che l'eventuale successiva variazione in diminuzione può essere operata ai sensi dell'articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972 (senza limitazioni temporali). Quando si verifica il presupposto per operare la variazione, ossia al 31 dicembre dell'anno di erogazione delle prestazioni, l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva è subordinato alle condizioni di cui all'articolo 19, Dpr 633/1972 (entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per la variazione). Dunque, una volta emessa tempestivamente la nota di credito, l'imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione Iva di riferimento (circolare agenzia delle Entrate 20/E/2021). Ancora una volta l'agenzia delle Entrate aggancia il termine per emettere la nota di variazione in diminuzione a quello di esercizio del diritto alla detrazione; secondo l'agenzia si applica la medesima tempistica per fruire della detrazione d'imposta. Ma proprio nella Risposta in esame è la stessa agenzia ad escludere che il pro rata generale di detraibilità (articolo 19-bis, Dpr 633/1972) possa incidere sulla detrazione dell'Iva derivante dalla nota di credito riferita all'acconto relativo alle prestazioni imponibili rese al committente. Si tratta, infatti, «di una variazione diretta di una imposta già versata e riconducibile all'operazione imponibile da eseguire». Pertanto, il prestatore può recuperare l'imposta addebitata nella fattura originaria al committente, mentre quest'ultimo registrerà una variazione in aumento nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al prestatore a titolo di rivalsa.

Iva/E-commerce

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 5 ottobre 2022, n. 493

Vendite a distanza intra-Ue di beni: documentazione delle operazioni

Un soggetto passivo, che abbia optato per il regime speciale OSS Ue, può far concorrere anche le operazioni assoggettate a tale regime alla determinazione dello status di esportatore abituale e alla maturazione del plafond Iva, purché per le stesse continui ad assolvere gli obblighi ordinariamente previsti dalla normativa interna (fatturazione). Ancorché l'applicazione del regime OSS consenta l'esonero dagli adempimenti di cui al Titolo II del Dpr 633/1972, per godere dell'agevolazione prevista per gli esportatori abituali il soggetto passivo, per esigenze di controllo, è tenuto a emettere fattura ai sensi dell'articolo 46, Dl 331/1993. La fattura deve poi essere annotata nei registri Iva ed indicata nel quadro VE della dichiarazione Iva. Diversamente, se il soggetto passivo non intende includere le operazioni OSS ai fini del calcolo del plafond, per avvalersi dell'acquisto di beni in sospensione d'imposta, non è tenuto ad adempiere detti obblighi nazionali. Resta ferma la possibilità di avvalersi del plafond nel limite delle altre operazioni poste in essere che conferiscano tale diritto. Già con la Risposta Interpello 802/2021 era stato precisato il rapporto che intercorre tra il regime OSS e il regime degli esportatori abituali.

Iva/Territorialità

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 5 ottobre 2022, n. 494

Qualificazione del servizio e territorialità Iva

Viene analizzato il trattamento Iva di un'operazione consistente nella vendita di un pacchetto di servizi che include la fornitura di contenuti digitali predefiniti (ad esempio, video-corsi ed e-book) e servizi di consulenza telefonica volta a indirizzare i clienti nella scelta di detti contenuti digitali e nell'accesso a gruppi dedicati sui social network. La vendita viene effettuata nell'ambito delle operazioni B2C (nel caso, vendita effettuata da un soggetto residente nel Regno Unito verso privati consumatori italiani). Ai fini della corretta individuazione del luogo di effettuazione dell'operazione ai fini Iva occorre una preliminare qualificazione del servizio, per comprendere se esso vada ricondotto tra quelli generici (soggetti ad Iva nello Stato membro del prestatore, ossia nel Regno Unito) ai sensi dell'articolo 7-ter, Dpr 633/1972, ovvero tra quelli elettronici, soggetti ad Iva, in genere, nello Stato membro del privato committente (Italia), ai sensi dell'articolo 7-octies, comma 2, Dpr 633/1972. Non può non osservarsi che parte del pacchetto in esame sembra essere riconducibile ai servizi elettronici (ci riferiamo ai contenuti digitali), in quanto prestazione fornita tramite Internet, in modo essenzialmente automatizzato e senza alcun intervento umano (come prevede l'articolo 7, Regolamento Ue 282/2011); l'altra parte del pacchetto, invece, che consiste in attività personalizzate (consulenze telefoniche), sembra annoverabile tra i servizi generici. Alla luce di ciò, occorre valutare se le due prestazioni (pacchetto digitale e consulenze) debbano considerarsi distinte o, piuttosto, come una prestazione economica unitaria, composta da un elemento principale e da un elemento accessorio. In quest'ultimo caso, l'individuazione dell'elemento principale e dell'elemento accessorio deve fondarsi sull'analisi delle clausole contrattuali e delle circostanze concrete nelle quali è svolta l'operazione (ad esempio, la quota di corrispettivo imputabile al servizio di consulenza rispetto a quello previsti per i contenuti digitali, la prospettiva del consumatore, la durata dei corsi rispetto alle consulenze, ecc.). In sintesi, la natura elettronica del pacchetto di servizi web da valutare in base a clausole contrattuali e circostanze di fatto. Se l'oggetto principale consiste nell'attività consulenziale, la fornitura dell'intero pacchetto sarà non soggetta ad Iva in Italia, ai sensi dell'articolo 7-ter, Dpr 633/1972 (sarà eventualmente tassato in Uk); laddove, invece, sia il servizio elettronico a costituire l'oggetto principale, il pacchetto medesimo sarebbe territorialmente rilevante in Italia ai fini Iva (luogo di residenza del consumatore privati, ai sensi dell'articolo 7-octies, Dpr 633/1972). In quest'ultima ipotesi, il prestatore Uk – al fine di assolvere gli obblighi Iva in Italia – è tenuto a identificarsi nel territorio dello Stato (direttamente, sulla base dell'articolo 35-ter, Dpr 633/1972 o mediante nomina di un rappresentante fiscale, sulla base dell'articolo 17, comma 3, Dpr 633/1972). In alternativa, per adempiere agli obblighi della normativa italiana, potrebbe avvalersi del regime OSS non Ue (articolo 74-quinquies, Dpr 633/1972; Provvedimento agenzia delle Entrate 168315/2021), così da dichiarare e versare l'imposta su tali servizi nel solo Paese di identificazione ai fini OSS.

Iva/Rimborsi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 5 ottobre 2022, n. 495

Acquisti di un dipendente di un ente internazionale: rimborso dell'imposta

Un funzionario di un'organizzazione internazionale ha effettuato in Italia acquisti di beni per uso privato. Intende ora chiedere il rimborso dell'imposta pagata. A tal fine, l'istante produce un certificato attestante il diritto all'esenzione rilasciato dal ministero degli Esteri del Paese Ue in cui ha sede l'Organizzazione in cui lo stesso lavora. L'articolo 151, Direttiva 2006/112/Ce (articolo 72, Dpr 633/1972) prevede il regime di non imponibilità per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di dipendenti di Organismi internazionali non aventi sede in Italia. Il certificato, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante l'Organismo internazionale, è conforme a quello previsto dall'articolo 51, Regolamento Ue 282/2011, in base al quale «Se colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi è stabilito nella Comunità, ma non nello Stato membro in cui ha luogo la cessione o la prestazione, il certificato di esenzione dall'Iva e/o dalle accise di cui all'allegato II del presente regolamento funge da conferma che l'operazione può beneficiare dell'esenzione a norma dell'articolo 151 della Direttiva 2006/112/CE, ferme restando le note esplicative figuranti nell'allegato di detto certificato. Nell'usare tale certificato, lo Stato membro in cui è stabilito colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi può decidere se utilizzare un certificato comune Iva e accise ovvero due certificati distinti». Nel certificato prodotto dall'istante risulta che i beni acquistati rispondono alle condizioni e ai limiti vigenti nello Stato membro che ospita l'Organismo internazionale. Data la conformità di tale certificato alla previsione del citato Regolamento Ue, al funzionario spetta il beneficio Iva, e pertanto il rimborso dell'imposta applicata in occasione delle cessioni.

Ritenute/Dividendi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 ottobre 2022, n. 486

Dividendi distribuiti alle società semplici: lo stesso regime si applica alle associazioni professionali

L'agenzia affronta il tema del nuovo regime fiscale previsto dall'articolo 32-quater, Dl 26 ottobre 2019, n. 124. Si ricorda che, secondo la disposizione citata, i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. In altri termini, i dividendi distribuiti alla società semplice si considerano percepiti direttamente dai soci nel momento in cui sono corrisposti alla società semplice. In tale momento, quindi, i dividendi sono assoggettati a tassazione, in capo a ciascun socio, e secondo il regime fiscale proprio di ognuno di essi, come se ciascun socio avesse percepito i medesimi dividendi direttamente dalla società emittente. Tale imputazione dei dividendi ai soci della società semplice comporta che gli stessi non concorrono a formare il reddito complessivo della società semplice. Inoltre, la tassazione dei dividendi prescinde dalla loro distribuzione in favore dei soci (tassazione per imputazione). L'agenzia delle Entrate precisa che tale regime fiscale, per quanto espressamente riferito ai dividendi corrisposti alle società semplici, trova applicazione anche in caso di distribuzioni di dividendi in favore di associazioni tra professionisti. Il caso esaminato riguarda gli utili distribuiti da una società, interamente partecipata da un'associazione professionale che opera in più Stati. Alla luce del nuovo regime fiscale, nel caso di specie, i dividendi distribuiti dalla società istante saranno tassati da quest'ultima, nella sua qualità di sostituto d'imposta, con le seguenti modalità: - la quota imputabile ai soci persone fisiche dell'associazione professionale fiscalmente residenti sarà assoggettata a tassazione mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26% (di cui all'articolo 27, comma 1, Dpr 600/1973 e articolo 32-quater, comma 1, lettera c), Dl 124/2019); - la quota imputabile ai soci persone fisiche dell'associazione professionale fiscalmente non residenti sarà assoggettata a tassazione mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26% (di cui all'articolo 27, comma 3, Dpr 600/1973 e articolo 32-quater, comma 1, lettera c-ter, Dl 124/2019), ovvero nella misura inferiore prevista dalle convenzioni contro le doppie imposizioni, ove applicabili. Quanto all'individuazione degli associati e alla determinazione delle quote di partecipazione agli utili che la società istante deve distribuire in favore dell'associazione professionale, l'agenzia ritiene che il criterio debba essere individuato avendo riguardo agli associati che risultano tali al momento in cui la società istante effettua il pagamento dei dividendi all'associazione professionale. Circa gli adempimenti dichiarativi e certificativi, viene precisato che la società, oltre a compilare il modello dei sostituti d'imposta (quadro SI per riportare il dato complessivo dei dividendi pagati nel periodo d'imposta, e quadro SK per indicare i dati relativi ai soggetti non residenti in Italia nei cui confronti gli utili sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta, anche se in misura convenzionale), dovrà rilasciare la certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati (CUPE) agli associati non residenti che hanno percepito utili assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta per consentire agli stessi di ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d'imposta relativo alle imposte pagate in Italia.

Immobili/Bonus edilizi

Circolare agenzia delle Entrate 6 ottobre 2022, n. 33/E

Cessione di bonus edilizi: chiarimenti e modello per la correzione di errori nella comunicazione

Vengono commentate le modifiche apportate al regime delle cessioni dei bonus edilizi (articolo 121, Dl 34/2020) dall'articolo 14, comma 1, lettera b), Dl 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti) e dall'articolo 33-ter, Dl 9 agosto 2022, n. 115 (Decreto Aiuti-bis). Con l'occasione l'agenzia precisa che la passata scadenza del 30 settembre 2022 – termine per la fruizione del Superbonus 110% per le cd. villette (unità monofamiliari e indipendenti) – richiedeva che a tale data fossero stati effettuati i pagamenti e i lavori per almeno il 30% degli interventi. Da evidenziare il chiarimento sulla responsabilità dei cessionari (articolo 33-ter, Dl 115/2022; articolo 14, commi 1-bis.1 e 1-bis.2, Dl 50/2022): questi rispondono solo nelle ipotesi di dolo (con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero di ostacolare l'accertamento) o di colpa grave (quando la negligenza e l'imperizia sono indiscutibili). Viene, altresì, chiarito che i correntisti a cui le banche venderanno i crediti d'imposta non dovranno acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella già in possesso degli istituti di credito. Un interessante chiarimento riguarda la possibilità di fruire dell'istituto della remissione in bonis fino al 30 novembre per chi non ha trasmesso entro il 29 aprile 2022 la comunicazione su spese 2021 o rate residue delle spese 2020. Infine, viene approvato il modello da utilizzare per la correzione di errori contenuti nelle comunicazioni di cessione e sconti in fattura inviate tramite la piattaforma informatica dell'agenzia e già accettate dai cessionari e dai fornitori. Per alcuni errori di natura formale è richiesto solo l'invio di una nota (sottoscritta digitalmente) via pec, mentre per gli errori sostanziali, che impattano sul credito d'imposta e necessitano dell'annullamento della comunicazione, occorre inviare tramite pec un apposito modello (allegato alla circolare). Il dato errato od omesso che incide sugli elementi essenziali della detrazione e, quindi, del credito ceduto è definito errore sostanziale (ad esempio, l'errata indicazione del codice dell'intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante, oppure del codice fiscale del cedente).

Agevolazioni/Ecobonus

Dpcm 4 agosto 2022, GU 4 ottobre 2022, n. 232

Auto non inquinanti: incentivi per l'acquisto

Il Decreto in esame integra le disposizioni della norma preesistente (Dpcm 6 aprile 2022) in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti. La norma in materia di ecoincentivi (contributi per l'acquisto di veicoli ecologici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica) viene ad essere modificata. In particolare, viene previsto l'inserimento del comma 1-bis nell'articolo 2, Dpcm 6 aprile 2022, che innalza il contributo del 50% nei casi in cui il compratore abbia un indicatore Isee inferiore a 30.000 euro. Il contributo è concesso a un solo soggetto per nucleo familiare. La stessa percentuale di aumento del contributo è concessa anche alle persone giuridiche che impiegano i veicoli acquistati in attività di autonoleggio a finalità commerciali (la modifica è apportata al comma 2 dell'articolo 2, Dpcm 6 aprile 2022), con il vincolo che la proprietà del veicolo in capo al destinatario dell'agevolazione dev'essere mantenuta per almeno 12 mesi. Infine, attraverso il nuovo punto f-bis), aggiunto al comma 1 dell'articolo 2, Dpcm 6 aprile 2022, viene riconosciuto un contributo per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici: il bonus è pari all'80% del costo complessivo, nel limite massimo di 1.500 euro per persona fisica richiedente; il limite di spesa è portato a 8.000 euro nel caso di posa in opera sulle parti comuni di edifici condominiali.

Agevolazioni/Tasso di attualizzazione e rivalutazione

Dm Sviluppo economico 22 settembre 2022, GU 30 settembre 2022, n. 229

Agevolazioni alle imprese: fissato il tasso di attualizzazione e rivalutazione

Il Decreto concerne la variazione del tasso di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese: a partire dal 1° ottobre 2022 – in conformità alla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (GUUE 19 gennaio 2008, n. 14) – il tasso da applicare è pari al 2,03%.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 6 ottobre 2022

Cessione di bonus energetici: comunicazione all'agenzia delle Entrate

Il legislatore ha recentemente emanato numerose disposizioni che riconoscono alle imprese ulteriori crediti d'imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel 2022 per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti (articolo 3-bis, Dl 50/2022; articolo 6, commi 1-4, Dl 115/2022; articolo 7, Dl 115/2022). I bonus sono spendibili in compensazione tramite il modello F24 oppure possono essere ceduti (per via telematica e in modalità tracciabile), una sola volta e per intero (ulteriori cessioni sono consentite soltanto nei confronti di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione). Nel primo caso, i tax credit destinati ai comparti pesca e agricoltura sono utilizzabili in compensazione fino al 31 dicembre 2022, per gli altri c'è tempo fino al 31 marzo 2023. I n caso di cessione l'agenzia delle Entrate dev'essere preventivamente informata della decisione. Con il provvedimento in esame, che estende ai nuovi crediti le disposizioni introdotte con il precedente Provvedimento 30 giugno 2022 (vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento), è possibile comunicare le cessioni dei bonus. Il termine ultimo per le comunicazioni è il 21 dicembre 2022 per i bonus a favore di imprese della pesca e dell'agricoltura, e il 22 marzo 2023 per gli altri crediti d'imposta. Con il Provvedimento è approvato anche un nuovo «Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta» per consentire l'acquisizione delle comunicazioni delle cessioni dei bonus destinati ai settori della pesca e dell'agricoltura. Nuove anche le istruzioni di compilazione e le relative specifiche tecniche in sostituzione di quelle approvate con il Provvedimento dello scorso 30 giugno.

Redditi di impresa/Risarcimenti e rinuncia al credito

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 5 ottobre 2022, n. 491

Sopravvenienze passive e perdite su crediti: trattamento fiscale

L'istante sottopone all'agenzia delle Entrate una questione relativa alla qualificazione come: - sopravvenienze passive di somme versate a titolo di risarcimento danni provocati dall'esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento. Viene chiarito che le somme erogate in esecuzione dell'accordo transattivo risultano deducibili ai sensi dell'articolo 101, comma 4 del Tuir. Trattandosi di somme corrisposte a titolo di risarcimento per fatti commessi nell'espletamento dell'attività anche se in violazione di obblighi contrattuali, sono qualificabili comunque come spese attinenti al concreto svolgimento dell'attività di impresa deducibili come sopravvenienze passive nell'esercizio in cui interviene la relativa spesa; - perdite su crediti per gli importi per i quali viene effettuata una rinuncia. Nel caso di specie, si tratta di rinuncia al credito da regresso: trattandosi di perdite riferibili a somme erogate dalla società istante quale garante di spese addebitabili ad altra società del Gruppo, utilizzate per risarcire i danni provocati dall'esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento, per i quali la società istante era ritenuta responsabile in solido, sono deducibili in quanto dotate del requisito di inerenza (ai sensi dell'articolo 109, comma 5 del Tuir).

Redditi di impresa/Rivalutazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 5 ottobre 2022, n. 492

Distribuzione del saldo attivo di rivalutazione: tassazione

Viene riepilogata la disciplina fiscale applicabile alla distribuzione di riserve in sospensione d'imposta da parte di società di capitali, in relazione alla presunzione di distribuzione di cui all'articolo 47, comma 1 del Tuir. Il caso esaminato riguarda una società controllata che intende distribuire alla propria controllante riserve in sospensione d'imposta derivanti dal disallineamento civile-fiscale di beni ammortizzabili, a seguito della sospensione degli ammortamenti disposta, per l'anno 2020, dall'articolo 60, comma 7-bis, Dl 104/2020 (Decreto Agosto). Ai sensi del successivo comma 7-ter, i soggetti che si avvalgono di tale facoltà «destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata [...]. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi». L'articolo 47 citato introduce una presunzione secondo la quale – indipendentemente dal contenuto della delibera assembleare – si presumono prioritariamente distribuiti ai soci l'utile di esercizio e le riserve di utili. La finalità della disposizione è quella di evitare che, attraverso la distribuzione delle riserve di capitale, il socio possa differire, anche indefinitamente, la tassazione personale dei dividendi. Pertanto, anche se nel patrimonio netto della società sono presenti riserve di capitale, delle quali la delibera prevede l'attribuzione ai soci, la presenza di riserve di utili disponibili comporta automaticamente la riqualificazione (ai fini fiscali) in utili della distribuzione ai soci con l'applicazione del regime fiscale dei dividendi proprio del soggetto percipiente. L'anzidetta presunzione, però, è applicabile «sempreché le riserve di utili presenti siano liberamente disponibili» (circolare agenzia delle Entrate 16 giugno 2004, n. 26/E, paragrafo 3.1). Pertanto, la presunzione non opera se, accanto a riserve di capitale, vi sono solo riserve di utili indisponibili; tra queste ultime va annoverata anche la riserva in sospensione d'imposta derivante dal vincolo posto ai maggiori valori iscritti in bilancio. Con riferimento ai saldi attivi di rivalutazione in sospensione d'imposta iscritti in bilancio si applica l'articolo 13, comma 3, legge 342/2000, secondo cui, se vengono attribuiti ai soci, concorrono a formare il reddito imponibile della società aumentati dell'imposta sostitutiva corrispondente. Al soggetto che ha eseguito la rivalutazione viene attribuito un credito d'imposta, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva versata (trasferibile al consolidato fiscale nazionale; cfr. articolo 7, comma 1, lettera d), Dm 1° marzo 2018). I soci che percepiscono il saldo attivo di rivalutazione, invece, sono assoggettati alle imposte (5%, nel caso di dividendi distribuiti a società di capitali) sulla base dell'importo effettivamente percepito, al netto cioè dell'importo dell'imposta sostitutiva pagata. Infatti, l'articolo 9, Dm 13 aprile 2001, n. 162 (attuativo della disciplina sulla rivalutazione dei beni d'impresa) prevede che, in caso di distribuzione del saldo attivo di rivalutazione, debba essere incrementato dell'imposta sostitutiva versata il solo imponibile della società. Del resto, anche l'articolo 89 del Tuir – nello stabilire il principio di cassa dei dividendi – prevede che devono essere tassati gli utili effettivamente «percepiti» dal socio, e quindi per un importo distribuito al netto dell'imposta sostitutiva pagata dalla società che ha effettuato la rivalutazione.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 30 settembre 2022, n. 53/E

Credito d'imposta Imu per il comparto turistico: codice tributo per l'utilizzo

Viene istituito il codice tributo 6982 per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta in favore di imprese turistico-ricettive per il versamento dell'Imu di cui all'articolo 22, Dl 21 marzo 2022, n. 21. Il bonus è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive in relazione alla seconda rata dell'Imu per l'anno 2021 (50% dell'importo versato). Rilevano anche i versamenti a titolo di Imis e Imi, rispettivamente, delle Province Autonome di Trento e di Bolzano. Si ricorda che il modello di autodichiarazione (per attestare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework) che gli operatori del turismo devono presentare (entro il 28 febbraio 2023) è stato approvato dal Provvedimento agenzia delle Entrate 356194/2022.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 30 settembre 2022, n. 54/E

Tax credit energia di ottobre e novembre 2022: codici tributo per l'utilizzo

Sono istituiti i codici tributo da 6983 a 6987 per l'utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l'acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022. Si ricorda che gli articoli 1 e 2, Dl 144/2022 (Decreto Aiuti-ter) hanno previsto agevolazioni per le imprese energivore, non energivore, gasivore, non gasivore, nonché per le imprese esercenti attività agricola e della pesca e per le imprese esercenti l'attività agro-meccanica di cui al codice ATECO 1.61.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 4 ottobre 2022, n. 55/E

Fondazioni bancarie e progetto «Fondo per la Repubblica Digitale»: codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta

L'articolo 29, Dl 6 novembre 2021, n. 152 ha previsto un credito d'imposta, pari al 65% per gli anni 2022 e 2023, e al 75% per il 2024, 2025 e 2026, a favore delle fondazioni di origine bancaria che hanno versato delle somme al «Fondo per la Repubblica Digitale». Il Fondo ha l'obiettivo di accrescere le competenze digitali degli Italiani sostenendo progetti di formazione e inclusione digitale. Le disposizioni attuative del credito d'imposta sono state stabilite con Dm 25 marzo 2022, il cui articolo 3 prevede che l'agenzia delle Entrate comunichi l'ammontare del credito d'imposta spettante alle fondazioni, dopo che l'Acri (Associazione di fondazioni e di casse di risparmio) abbia comunicato l'elenco delle fondazioni, inclusi i codici fiscali e le somme versate per l'iniziativa. Il totale dell'agevolazione riconosciuta sarà disponibile nel Cassetto fiscale di ciascun beneficiario. Il credito d'imposta, dopo il riconoscimento dell'agenzia, è cedibile dalle fondazioni finanziatrici agli intermediari bancari, finanziari e assicurativi ed è utilizzabile dal cessionario alle stesse condizioni. A tal fine, è stato istituito il codice tributo 6988 per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta relativo ai versamenti effettuati.

Dogane/Interessi di mora

Dm 20 settembre 2022, GU 5 ottobre 2022, n. 233

Diritti doganali: fissati gli interessi per il ritardato pagamento

Come ogni semestre, viene fissato il tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (articolo 79, Dpr 23 gennaio 1973, n. 43). In particolare, per il periodo 13 luglio 2022 - 12 gennaio 2023 il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali, effettuato oltre il periodo di giorni trenta (ma non oltre i 90), è stabilito nella misura dello 0,165% annuo (misura invariata rispetto a quella del precedente semestre).