Imposte

Alberghi, per la rivalutazione gratuita i beni utilizzati nell’attività sono una categoria omogenea

Con l’interpello 269/2022 le Entrate chiariscono che la procedura non onerosa deve ricomprendere nel perimetro dell’operazione tutti i beni assimilabili

di Giorgio Gavelli

Nel settore alberghiero e termale, ai fini della rivalutazione (o del riallineamento) in base all’articolo 6-bis del Dl 23/2020, gli immobili utilizzati per la specifica attività (anche dal locatario o dall’affittuario d’azienda) costituiscono una «categoria omogenea» in base al comma 2 della medesima disposizione. La conferma arriva dalla risposta a interpello 269/2022 delle Entrate e si muove sulla scia della circolare 6/E/2022, con la quale erano stati superate alcune precedenti contraddizioni sull’interpretazione della norma di interpretazione autentica contenuta all’articolo 5-bis, comma 1, del Dl 41/2021.

Nel caso di specie, la società istante (svolgente attività di locazione) è proprietaria di alcuni immobili, tutti a destinazione alberghiera e locati ad un soggetto che vi svolge tale attività, oltre ad un appartamento non locato. Il dubbio – risolto positivamente dalle Entrate - riguarda la possibilità di operare la rivalutazione gratuita sugli immobili locati ed eventualmente quella onerosa al 3% (ex articolo 110 Dl 104/2020) sull’immobile non locato. Il tutto tenendo presente che, differentemente da quest’ultima rivalutazione, quella alberghiera deve rispettare il concetto di categoria omogenea, ossia di ricomprendere nel perimetro dell’operazione tutti i beni “assimilabili” secondo i principi disciplinati dall’articolo 4 del Dm 162/2001.

A seguito della norma interpretativa del decreto Sostegni, non solo l’attenzione sull’attività esercitata si può spostare dal soggetto locatore al conduttore (o affittuario), ma i beni destinati ad attività alberghiera costituiscono categoria a sé stante rispetto a tutti gli altri posseduti dall’impresa. Nulla osta, inoltre, a fruire, per il bene “non alberghiero” della rivalutazione “onerosa” al 3%, in questo caso senza problemi di «omogeneità» con altri beni.

Il dubbio è se l’istante ha fatto in tempo, nonostante la tardività della circolare 6/E. La risposta non si sofferma sul fatto che la società ha iscritto i vari immobili (tranne quello abitativo non locato) ad un unico valore, ed ha intenzione di ripartire tale valore sulla base delle rendite catastali: l’alternativa potrebbe essere una perizia riferita ai valori di mercato al momento dell’acquisto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©