Controlli e liti

Avvisi bonari, con la mini sanzione anche lo sconto sugli interessi

Le Entrate hanno messo in rete un proprio foglio di calcolo per misurare lo sconto sugli interessi che si somma al beneficio della mini-sanzioni

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Con la circolare 1/E, l’agenzia delle Entrate ha dettato le regole per fruire della riduzione delle sanzioni dal 10 al 3%, sui pagamenti relativi alle comunicazioni di irregolarità. Al beneficio della mini sanzione occorre aggiungere anche un piccolo sconto sugli interessi, da calcolare sui nuovi importi. La riduzione di 7 punti, dal 10 al 3%, riguarda gli avvisi bonari relativi alle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dell’Iva per gli anni 2019, 2020 e 2021 e i pagamenti rateali in corso al 1° gennaio 2023, anche se riferiti ad anni precedenti, a condizione che le rate siano state pagate e per le quali, alla stessa data, non si è verificata alcuna causa di decadenza. Per le Entrate (che hanno messo in rete un proprio foglio di calcolo), anche nel caso di importo originario non superiore a 5mila euro, che prima si doveva pagare in otto rate, è possibile beneficiare delle 20 rate trimestrali.

Come si esegue il calcolo

L’esempio che segue riguarda una comunicazione di irregolarità elaborata nel mese di settembre 2022, relativa all’anno 2019. Il totale debito è di 7.719,00 euro per le imposte, più 771,90 euro per le sanzioni del 10% e 946,64 euro per gli interessi, in totale 9.437,54 euro; è stato scelto di pagare in 10 rate, con prima rata in scadenza il 20 ottobre 2022, pagata entro i termini, per 943,75 euro; seconda rata in scadenza il 31 gennaio 2023. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione dalla comunicazione di irregolarità, cosiddetto avviso bonario. Il piano di rateazione in dieci rate è quello indicato nella tabella 1 ( si veda a lato).

Per determinare il debito residuo al 1° gennaio 2023, sul quale ricalcolare le sanzioni del 3%, occorre preliminarmente imputare i versamenti fatti entro il 31 dicembre 2022, in relazione alle singole voci di dettaglio degli esiti comunicati. Per differenza, tra l’importo chiesto con la comunicazione di irregolarità e l’importo versato entro il 31 dicembre 2022, si ottiene l’importo residuo, in base al quale devono essere rideterminate le sanzioni del 3%, come specificato nella tabella 2 (a lato).

Il debito residuo, con sanzioni ricalcolate al 3%, pari a 8.007,49 euro, può essere ripartito nel restante numero di rate (nove) previsto dall’originario piano di rateazione, mantenendo le relative scadenze. Importo per singola rata 889,72 euro (8.007,49 diviso 9). Gli interessi di rateazione sono rideterminati rispetto al nuovo importo delle rate, come riportato nella tabella 3 (a lato).

Con il ricalcolo delle sanzioni al 3%, invece del 10%, e con gli interessi rideterminati, al netto della prima rata pagata di 943,75 euro, il risparmio è di 509,44 euro, pari alla differenza tra quanto originariamente dovuto, di 9.809,27 euro (9.437,50 più interessi 371,77) meno 9.299,83 euro (8.951,23 più interessi 348,60).

I CALCOLI
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