L'esperto rispondeImposte

Formazione 4.0, rileva la data in cui le prestazioni sono ultimate

In merito alla determinazione dell’esercizio di competenza la norma di riferimento è l’articolo 109, comma 2, lettera b) del Tuir

Gabriele Sepio

La domanda

In riferimento al credito d’imposta Formazione 4.0, si chiedono chiarimenti in merito all’imputazione dei costi ammissibili e alle relative fatture di acquisto. In particolare, la nuova norma prevede che per i progetti avviati in data successiva alla sua entrata in vigore, in caso di mancato rispetto delle nuove condizioni (declinate nel decreto attuativo, ancora in fase di pubblicazione), le aliquote siano ridotte. Non è chiara l’ammissibilità temporale dei costi connessi e non è chiara la documentazione richiesta per attestare la data di avvio del progetto e dunque per verificare l’applicazione o meno dell’anzidetta riduzione delle aliquote.
A. F. - Viterbo

Ai fini della risoluzione del presente quesito, occorre soffermarsi sul concetto di spese sostenute indicato dalle norme che regolano il predetto credito d’imposta. Sul punto, in assenza di specifiche indicazioni, occorre fare riferimento ai principi in materia di competenza fiscale se applicabile al caso di specie. In particolare, l’articolo 109, Tuir individua le regole di competenza fiscale che presiedono alla determinazione del reddito d’impresa e il comma 2 stabilisce il momento in cui si considerano conseguiti i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e quello in cui si considerano sostenute le spese per l’acquisizione di beni e servizi. Ai fini della risoluzione del quesito, appare opportuno focalizzarsi sulla sola fattispecie delle prestazioni di servizi. Sul punto, si rileva che, ai sensi dell’articolo 109, comma 2, lettera b) Tuir, ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza, i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute:
• alla data in cui le prestazioni di servizi sono ultimate
• ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi. Ciò premesso, con riferimento all’applicazione delle aliquote maggiorate e alla relativa riduzione, la norma fa riferimento ai "progetti avviati". Tale condizione richiede sia il rispetto del principio di competenza economica - inteso come criterio di riferibilità di una certa spesa ad un certo anno solare - sia il rispetto della riconducibilità della stessa spesa ad uno specifico progetto "avviato" prima o dopo l’entrata in vigore della nuova norma.

Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri.

Consulta le risposte del Forum speciale, abbinato a Telefisco 2023, il convegno annuale del Sole 24 Ore che si è svolto giovedì 26 gennaio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©