Superbonus, le coop sociali accedono al 110%
L’interpello n. 407/2022 chiarisce che, per applicare il sistema speciale di calcolo del massimale, si guarda alla situazione a inizio lavori
È possibile accedere al superbonus per le cooperative sociali, considerate Onlus di diritto. Mentre non è possibile accedere al calcolo speciale del massimale, riservato agli enti del terzo settore, per gli immobili che non siano collocati nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 al momento dell’inizio del lavori. Sono i due chiarimenti inseriti dall’agenzia delle Entrate nell’interpello n. 407/2022.
L’interpello ricorda che, in base al decreto Rilancio, sono ammessi ad accedere al 110% le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Le cooperative iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio sono qualificate come Onlus di diritto e rientrano, pertanto, tra i soggetti beneficiari del superbonus.
Per questi soggetti non è prevista alcuna limitazione espressa: il beneficio spetta, allora, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi. C’è, però, la possibilità di applicare uno speciale sistema di calcolo dei massimali di spesa, introdotto dal Dl n. 77/2021, che mette in relazione la superficie dell’immobile con la superficie media dell’unità in base ai parametri individuati dall’Omi.
Questa regola vale solo per gli immobili che rientrano nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, «posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito in data certa anteriore al 1° giugno 2021, data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel citato comma 10-bis dell’articolo 119». Per verificare queste circostanza, si fa riferimento alla situazione a inizio lavori. Quindi, la categoria catastale deve essere individuata all’inizio del cantiere.
Nel caso descritto dal quesito, allora, il contribuente è escluso dal calcolo speciale del massimale, dal momento che il cambio di destinazione d’uso della struttura ad attività socio-sanitaria, (da categoria catastale D/2 a categoria B/1 o B/2) avverrà solo alla fine dei lavori.
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