Controlli e liti

Accertamento ispettivo, la permanenza oltre i termini non invalida gli atti compiuti

di Roberto Bianchi

Il superamento del termine di permanenza degli addetti dell’agenzia delle Entrate all’interno la sede del contribuente, non comporta la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte in quanto, nessuna delle menzionate sanzioni, è stata contemplata dal Legislatore e la scelta risulta essere giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati. A tale conclusione è giunta la Corte di cassazione attraverso l’ordinanza n. 8252/2018, depositata in cancelleria il 4 aprile 2018.

L’agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Ctr della Campania attraverso la quale, rigettando gli appelli riuniti dell’ufficio, è stata confermata l’illegittimità degli avvisi di accertamento, relativi a Irpeg e Irap per gli anni 1997, 1998 e 1999, notificati a una Srl successivamente dichiarata fallita.

Il giudice di Appello, da un lato ha ritenuto violato articolo 12, comma 5 della legge n. 212 del 2000, essendosi la verifica presso la sede della società protratta oltre il termine di trenta giorni stabilito dallo statuto e dall’altro ha osservato che «l’ampia e valida documentazione prodotta dalla società» fosse «sufficiente a dimostrare l’infondatezza delle pretese avanzate dall’Ufficio».

A parere del collegio di legittimità il primo motivo del ricorso, con il quale è stata denunciata la violazione dell’articolo 12 comma 5 dello statuto dei diritti del contribuente è fondato in quanto, in base alla consolidata giurisprudenza della Corte Suprema, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, nè l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte, in quanto nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati (Cassazione sent. n. 2055 del 2017).

A tale riguardo i giudici di legittimità, attraverso l’ordinanza n. 10481 del 27 aprile 2017, hanno evidenziato quali possano essere gli strumenti di difesa che il legislatore riconosce al contribuente per le eventuali irregolarità commesse dai verificatori durante l’ispezione.
In tali ipotesi - tra cui va ricompresa anche la ingiustificata protrazione delle operazioni di verifica - il contribuente, oltre a formulare a verbale osservazioni e rilievi (articolo 12, comma 4), può inoltre rivolgersi al Garante del contribuente (articolo 12, comma 6) il quale, in seguito alla segnalazione, esercita i poteri istruttori richiesti dal caso (articolo 13, comma 6), richiamando <gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli artt. 5 e 12 della presente legge» (articolo 13, comma 9) e, qualora rilevi comportamenti che «determinano un pregiudizio per i contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l’amministrazione», trasmette le relative segnalazioni ai titolari degli organi dirigenziali «al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare» (articolo 13, comma 11).

Considerato che nessuna sanzione, in termini di inutilizzabilità delle prove acquisite e di nullità dell’atto emanato, è prevista dal legislatore in caso di maggiore permanenza dei verificatori presso la sede dell’impresa, ad analoghe conclusioni si deve giungere, sempre a parere dei giudici di piazza Cavour, se la durata delle operazioni di verifica è stata sospesa più volte, così come certificato dai processi verbali giornalieri.

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