Controlli e liti

Notifica nulla senza timbro datato o informativa a tutti i destinatari

La sentenza 737/7/2021 della Ctr Puglia: la mancata produzione comporta l’inammissibilità dell’appello

di Marcello Maria De Vito

La notifica del ricorso a mezzo posta si perfeziona con la consegna al destinatario che può essere provata solo dall’avviso di ricevimento. La mancata produzione di tale atto comporta l’inammissibilità dell’appello. A ribadirlo è stata la Ctr Puglia con la sentenza 737/7/21 (presidente Dima, relatore Morgese).

Nel caso in esame l’ufficio appellava una sentenza della Ctp notificando l’appello al contribuente mediante il servizio postale. In sede di costituzione depositava l’appello, l’elenco delle raccomandate a.r. consegnate alle Poste e la fotocopia dell’avviso di ricevimento privo del timbro datario attestante la spedizione dell’appello.

La Ctr osserva che la controversia va decisa alla luce dei seguenti due principi sanciti dalla Suprema corte.

1. L’appello notificato tramite il servizio postale quando l’appellato non si sia costituito. In tal caso, l’appellante deve depositare l’avviso di ricevimento oppure chiedere di essere rimesso in termini, ex articolo 153 del Codice di procedura civile, per produrre l’avviso avendo per tempo richiesto il duplicato alle Poste (Cassazione 23793/18).

2. Il secondo principio riguarda l’omesso deposito, in sede di costituzione in giudizio, della ricevuta di spedizione dell’atto non è causa di inammissibilità se, nel corso del giudizio, viene depositata la ricevuta recante la data di spedizione con timbro o stampa meccanografica dell’ufficio postale (2133/19). Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento può assolvere la funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione.

La Ctr precisa che nel caso in esame l’elenco delle raccomandate depositato dall’Agenzia è privo di funzione probatoria e il mancato avviso di ricevimento recante la data di spedizione comporta l’inesistenza della notifica. L’appello dunque è inammissibile per violazione degli articoli 53 e 20 del Dlgs 546/92.

Inoltre, secondo la sentenza 5791/08 delle Sezioni unite di Cassazione, la correttezza del procedimento è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata di determinati atti, con le relative notificazioni. Ad esempio la notifica effettuata a soggetto diverso del destinatario impone, al fine del perfezionamento, anche l’invio della raccomandata informativa (articolo 60, comma 1, lettera b-bis, Dpr n.600/73). Interessante, in questo senso, la decisione della Ctr Campania 189/25/21 (presidente Iazzetti, relatore Sdino) su un avviso notificato sia presso la sede della società, sia presso quella del legale rappresentante, in cui in entrambi i casi l’atto era stato consegnato al portiere. Dal materiale depositato in giudizio dall’Agenzia, però, risultava inviata un’unica raccomandata informativa ai due diversi destinatari e, pertanto, secondo la Ctr il procedimento notificatorio non si perfezionato poiché almeno uno dei destinatari, non identificabile, non l’aveva ricevuta.

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