Controlli e liti

Ricorso lungo sulla sentenza inviata all’ente

La Ctr Puglia con la sentenza n. 1663 depositata il 15 giugno 2022 ricorda il “doppio termine” per impugnare le sentenze in base alle modalità di notifica

di Rosanna Acierno

La notifica della sentenza comporta la decorrenza del termine “breve” di 60 giorni per la sua impugnazione soltanto nel caso in cui essa sia diretta al procuratore della Parte soccombente. Invero, la notifica diretta alla Parte personalmente, senza alcuna menzione del procuratore, non è idonea a produrre l'effetto acceleratorio. Ciò neppure se la Parte è una pubblica amministrazione e la notifica sia eseguita presso la sede dell'Ente, che è al contempo sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio.

Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Ctr Puglia, sezione 3, con la sentenza n. 1663 depositata il 15 giugno 2022, non ravvisando alcuna causa di inammissibilità dell'appello proposto da parte dell’agente della riscossione oltre il termine di 60 giorni dalla notifica presso la sua sede della sentenza di primo grado da parte di una Srl che, proprio con la predetta sentenza, si era vista annullare per vizio di notifica alcuni atti della riscossione.In particolare, la pronuncia in commento si sofferma sulla validità della notifica della sentenza di primo grado resa, nel caso di specie, dalla Ctp di Bari e con cui era stato annullato, per asserito vizio di notifica delle cartelle sottostanti, un preavviso di fermo amministrativo in capo ad una Srl. Seguendo una propria strategia difensiva, in data 30 maggio 2016, la Srl che era risultata vittoriosa in giudizio, notificava la sentenza di primo grado (a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento) direttamente presso l'indirizzo della sede locale dell'allora Equitalia Spa anziché presso il suo difensore.

Quest'ultima proponeva appello nei confronti della società in data 25 ottobre 2016 e, dunque, ben oltre il termine di 60 giorni previsto in caso di notifica della sentenza.Si ricorda, infatti, che nel processo tributario in base all’articolo 51 del Dlgs n. 546/92 vige il cosiddetto “doppio termine” di impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie e in particolare:

1) in caso di notifica della sentenza ad istanza di parte, di 60 giorni dalla notificazione stessa (termine breve);

2) in assenza della suddetta notifica, di 6 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza (termine lungo).

Per tale motivo, nel costituirsi in giudizio, la società eccepiva in via preliminare ed assorbente l'inammissibilità dell'appello per asserita tardività.

Tuttavia, la Ctr Puglia, nel richiamare quanto statuito dalla Corte Suprema a Sezioni Unite con la sentenza n. 20866/2020, non ha accolto l’eccezione di inammissibilità, precisando che ai fini del decorso del termine breve di impugnazione della sentenza, quest’ultima deve essere notificata direttamente al procuratore della parte o comunque alla parte presso il procuratore costituito, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata e che solo la rituale notifica della sentenza è idonea a far decorrere i 60 giorni per l'impugnazione.

Infine, dopo aver esaminato la documentazione allegata per la prima volta in giudizio dall’ente della riscossione che attestava la regolare notifica delle cartelle sottostanti, la stessa Ctr Puglia ha poi anche accolto l’appello con conseguente riforma della sentenza impugnata, precisando che ai sensi dell’articolo 58, comma 2 del Dlgs n. 546/92 è sempre consentito alle Parti di produrre liberamente in sede di appello nuovi documenti, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado.

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