Imposte

Industria 4.0, anche l’ammodernamento apre all’agevolazione

Nel beneficio potenziato rientra il revamping di beni strumentali esistenti

di Paolo Meneghetti

Nell’ambito del credito d’imposta maggiorato per investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” si pone il tema del revamping, cioè dell’intervento su beni già esistenti (quindi non agevolabili perché usati), eseguito per favorire il passaggio alla digitalizzazione tramite dispositivi o strumentazioni e apparecchiature che ne permettano la connessione con il sistema informatico aziendale.

L’attuale normativa, come del resto anche la precedente legge 232/16 in materia di iperammortamento, non cita esplicitamente il revamping come intervento agevolabile. Ma la circolare 4/E/2017, paragrafo 6.1.2, sul punto è stata chiarissima ammettendo quale forma di investimento agevolabile anche il costo dell’intervento di ammodernamento e trasformazione di beni già esistenti.

Non vi sono motivi per affermare che tale agevolazione non sia fruibile anche nella disciplina del credito d’imposta, ancorché sul punto sia stato pubblicato un interpello (394 dell’8 giugno 2021) che ha generato qualche preoccupazione tra gli operatori e rischia di essere equivocato. In tale interpello si parla di carrelli elevatori acquistati in anni precedenti e privi delle caratteristiche “Industria 4.0”, e che, tramite apposizione di software per controllo da remoto delle loro funzioni, diventano beni “Industria 4.0”.

L’Agenzia nega l’agevolazione del credito d’imposta maggiorato affermando che il bene, per entrare nella categoria “4.0”, deve presentare i famosi requisiti «5 + 2» fin dalla sua entrata in funzione. La risposta è condivisibile, ma va integrata su un punto: il bene nella sua interezza non è bene “Industria 4.0” fin dall’origine, ma l’intervento per poterlo connettere al sistema informatico aziendale è in sé un intervento di revamping e come tale agevolabile.

In questo senso si esprime anche un passaggio dello stesso interpello, quando asserisce che il beneficio fiscale “Industria 4.0” potrebbe essere applicabile ai meri dispositivi, ma siccome l’interpellante non ha presentato quesito per questo aspetto non c’è alcuna pronuncia esplicita.

Si può quindi concludere che l’intervento di revamping in sé costituisce titolo per il credito d’imposta, salvo verificare che tramite esso il bene acquisti quei requisiti tecnologici necessari per rientrare nella categoria “Industria 4.0.

Per quanto riguarda il caso specifico dei carrelli elevatori, se si tratta di beni mobili (quindi non le gru a ponte o i carriponte), ricordiamo che una Faq del Mise del 23 maggio 2018 (n. 177355) ha affermato che è necessaria la guida automatica o semiautomatica per rientrare tra i beni “Industria 4.0”.

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