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L’ecobonus per l’impresa che demolisce e ricostruisce è compatibile con il sismabonus dell’acquirente

Bonus casa

di Marco Zandonà

La domanda

Una Srl di costruzioni ha acquistato in zona sismica 3 un edificio composto da 12 unità immobiliari, di cui sei riscaldate. Intende presentare un progetto consistente nella completa demolizione e ricostruzione dei fabbricati esistenti, con modifica di sagoma e aumento di volumi, a norma dell’articolo 3 del Dpr 380/2001, comma 1, lettere c) e d), ottenendo un edificio condominiale di 16 unità immobiliari. Questo edificio sarà realizzato con misure antisismiche con due classi di rischio inferiori e con impianti per l’efficientamento energetico, miglioramento di due classi energetiche, il tutto asseverato dal tecnico. Si chiede un parere, in merito alla risposta dell’agenzia delle Entrate, n. 814/2021. In particolare si chiede se i crediti di imposta per sismabonus ed ecobonus, articolo 14, Dl 63/2013, spettanti all’impresa di costruzione sono cumulabili con i crediti spettanti agli acquirenti delle unità abitative in relazione al sismabonus acquisti (articolo 16, comma 1-septies, decreto legge 63/2013), ecobonus acquisti (articolo 16-bis, comma 3, Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986) e bonus acquisto box?
L. L. – Foggia

La risposta è affermativa. L’ecobonus in favore di un’impresa di costruzioni, che demolisce e ricostruisce un fabbricato con miglioramento energetico ed antisismico, è compatibile con il sismabonus acquisti per gli acquirenti delle nuove unità ristrutturate, a condizione che le spese relative all’intervento di efficienza energetica siano identificabili e separabili da quelle relative al miglioramento antisismico dell’edificio. Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate nella risposta 70 del 2 febbraio 2021, prevedendo la compatibilità tra le differenti spese, tenuto conto che le spese agevolate fiscalmente sono riferite a soggetti diversi (impresa cedente, ai fini dell’ecobonus, e soggetto acquirente, ai fini del sismabonus acquisti) e che i due benefici hanno presupposti diversi (l’uno l'efficienza energetica e l’altro il miglioramento sismico).

In particolare, nella risposta 70/E/2021, l’agenzia delle Entrate precisa che l’impresa cedente in fase di ricostruzione del fabbricato può fruire dell’ecobonus sulle spese connesse all’efficientamento energetico (sino al 75% di 40.000 euro per ciascuna unità immobiliare, articolo 1, comma 37 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di bilancio per il 2022, articolo 14, decreto legge 63/2013, convertito in legge 90/2013; si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it), e gli acquirenti delle unità ristrutturate possono beneficiare del sismabonus acquisti (articolo 16, comma 1 septies, decreto legge 63/2013, convertito in legge n. 90/2013, articolo 1, comma 37, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di bilancio per il 2022), a condizione che le spese relative all’intervento di efficienza energetica siano identificabili e separabili da quelle relative al miglioramento antisismico dell’edificio. Sotto il profilo del limite di spesa agevolabile, per l’impresa cedente, l’ecobonus va calcolato in base al numero delle unità originarie di cui è composto l’edificio demolito. Per contro, il sisma acquisti (110% di 96.000) tiene conto del numero delle unità ricostruite.

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