Controlli e liti

Lite non definibile: il processo va riattivato altrimenti si estingue

La Ctr Piemonte, con la circolare 6/E/2019, si pronuncia sul caso di una controversia sospesa ma poi esclusa dall'istituto deflattivo

di Andrea Taglioni

Deve essere dichiarata l’estinzione del processo se la controversia, per la quale è stata richiesta la sospensione finalizzata a «valutare la possibilità di beneficiare della definizione delle liti pendenti», in realtà non poteva beneficiare di questo istituto deflattivo. Infatti, in una situazione come questa – venuta meno la causa che ha determinato la sospensione del processo – il contribuente aveva l’obbligo di presentare l’istanza di trattazione entro i termini di legge. A questa conclusione è giunta la Ctr del Piemonte con la sentenza 573/1/2021 del 19 luglio scorso.

Ricordiamo che l’articolo 6 del Dl 119/18 non prevedeva la sospensione automatica del processo, ma questa operava fino al 10 giugno 2019 se il contribuente ne aveva fatto richiesta. Se entro questa data il contribuente depositava copia della domanda e del relativo versamento – se dovuto – il processo restava ulteriormente sospeso fino al 31 dicembre 2020. Il comma 13 stabiliva, inoltre, che se non veniva presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata il processo si estingueva e che «l’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione».

Così la Ctr ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio a seguito della sua mancata riassunzione. La lite per la quale era stata presentata l’istanza di sospensione, infatti, secondo l’organo giudicante non era definibile perché la controversia non poteva considerarsi pendente – come richiesto dalla normativa – alla data del 24 ottobre 2018, avendo il contribuente notificato il ricorso di primo grado il 21 dicembre 2018.

Risultando quindi inapplicabile la sospensione, la Ctr indica le strade a cui il contribuente deve attenersi per scongiurare la declaratoria dell’estinzione del processo. Nel caso esaminato si è giunti alla cristallizzazione della pretesa tributaria non avendo il contribuente presentato l’istanza di trattazione:

- né entro tre mesi dal 10 giungo 2019 (articolo 297, del Codice di procedura civile);

- né entro sei mesi decorrenti dal deposito dell’ordinanza della Ctp che aveva disposto la sospensione (articolo 43, Dlgs 546/92).

Tale decisione, nonostante la normativa in caso di sospensione fino al 10 giungo 2019 non prevedesse alcunché sugli effetti della mancata riattivazione del processo (se la controversia non era definibile), si pone in maniera opposta all’interpretazione dell’Agenzia, la quale aveva chiarito che, allo scadere dei termini e in assenza del deposito della domanda di definizione, i giudizi potevano proseguire senza che fosse stato necessario presentare l’istanza di trattazione (circolare 6/E/2019).

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