Finanza

Contributi alle imprese turistiche solo per le agenzie costituite entro febbraio 2020

Due decreti regolano lo stanziamento di 400 milioni per il comparto. Domande entro il 29 ottobre

di Stefano Mazzocchi

Il ministero del Turismo ha emanato due decreti datati 11 agosto 2021 (Sg/223 e Sg/224) finalizzati a sostenere l’intero comparto, particolarmente colpito dalle restrizioni Covid, attraverso lo stanziamento di oltre 400 milioni di euro.

Si tratta di misure – talvolta riconosciute in misura forfettaria, in altri casi previa dimostrazione di aver subìto perdite a causa della pandemia - compatibili con gli aiuti riconosciuti alle stesse categorie di soggetti dai vari provvedimenti che si sono susseguiti nella fase emergenziale, da ultimo le misure previste dagli articoli 1 e 1-bis del decreto “Ristori” (Dl 137/2020), dall’articolo 1 del decreto “Sostegni” (Dl 41/2021) e dall’articolo 1 del “Sostegni-bis” (Dl 73/2021).

La presentazione delle domande
Le modalità di presentazione delle domande di contributo sono state determinate attraverso gli avvisi 30 settemmbre 2021, n. 546/SG, 547/SG e 549/SG, e 8.10.2021, n. 594/SG, approvati dalla direzione generale della Programmazione e delle politiche del turismo. Le istanze di assegnazione dei contributi dovranno essere trasmesse entro le ore 17 di venerdì 29 ottobre 2021 (per le imprese turistico-ricettive con ricavi o compensi nel 2019 fino a 10 milioni di euro i contributi saranno erogati automaticamente, ai sensi dell’articolo 6, commi 1-5, Dm 24 agosto 2021, prot. n. SG/243). Lo sportello telematico, accessibile tramite le credenziali Spid2 o Cns, sarà disponibile all'indirizzo https://sportelloincentivi.ministeroturismo.gov.it

Un altro Avviso (30 settembre 2021, n. 545/SG) prevede invece ristori a favore degli esercenti impianti di risalita a fune nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.

Ambito applicativo
Qui appare utile analizzare la perimetrazione soggettiva dell’ambito applicativo dei due decreti, in quanto la norma contiene specifici limiti, a seconda della tipologia giuridica dell’operatore turistico.

Innanzitutto, possono accedere al contributo in esame le agenzie di viaggio e i tour operator che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
1. iscrizione al Registro delle imprese con i codici Ateco 79.11 e 79.12.2;
2. essere impresa attiva e non avere procedure concorsuali in corso;
3. avere sede legale in Italia;
4. essere in regola con gli obblighi di protezione in caso d’insolvenza o fallimento, previsti dal Dlgs 23 maggio 2011, n. 79;
5. non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Dlgs 8 giugno 2001, n. 231;
6. essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;
7. assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
8. essere state costituite entro il 28 febbraio 2020.

Sono inoltre ammessi anche i soggetti che esercitano attività di agenzia di viaggio o di tour operator in maniera non primaria o prevalente, sempreché siano stati costituiti o autorizzati alla data del 28 febbraio 2020 e siano in grado di dimostrare le perdite di fatturato o corrispettivi con riferimento a tali attività.

Una quota dell’importo complessivamente stanziato è riservato inoltre a guide ed accompagnatori turistici in possesso dei seguenti requisiti:
1. avere il domicilio fiscale in Italia;
2. essere titolari di partita Iva relativa a una delle attività identificate dal codice Ateco 79.90.20 o dai codici Atecofin 2004 –63302, Atecofin 1993 –6330A, Atecofin 1993 –6330B; 3. essere in regola con l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020;
4. essere in regola con la normativa antimafia e non incorrere in alcuna delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’articolo 67 del Dlgs 6.9.2011, n. 159 (Codice antimafia);
5. non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato o non essere stati destinatari di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 Codice procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
6. essere in regola con gli adempimenti in materia assicurativa, fiscale e contributiva;
7. non aver superato, alla data di presentazione della domanda, il limite “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti;
8. possesso del patentino di abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica o di accompagnatore turistico.

Tali requisiti devono essere posseduti fino alla data di effettiva erogazione del contributo.In caso di svolgimento contestuale delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico, è possibile presentare una sola istanza, specificando per quale attività si intende chiedere il contributo.

Nell’ambito applicativo dei due decreti in commento rientrano poi le imprese turistico-ricettive, esercenti attività di impresa prevalente riconducibile ai seguenti codici Ateco: 55.10.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.51, 55.20.52, 55.30.00, 55.90.20 e 96.04.20.Nell’elenco dei destinatari del contributo figurano inoltre le imprese esercenti attività mediante autobus scoperti che risultino in possesso dei requisiti prescritti dalla norma, nonché le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici, e i gestori di grotte e siti speleologici.

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