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Mutui prima casa, moratoria anche per autonomi e professionisti nel 2022 (e senza Isee)

Con la legge di Bilancio si punta a estendere le modalità «straordinarie» di accesso al Fondo Gasparrini introdotte con il Covid

di Michela Finizio

Per tutto il 2022 anche i lavoratori autonomi e liberi professionisti potranno accedere al Fondo Gasparrini per la sospensione delle rate sui mutui prima casa, istituito con la legge 244 nel 2007 e gestito da Consap (una società del Mef). E non sarà necessario presentare l’Isee per fare domanda. Il testo della legge di Bilancio - in base alle prime bozze esaminate dal Consiglio dei ministri del 28 ottobre - proroga «l’operatività straordinaria» del Fondo di solidarietà sui mutui prima casa gestito da Consap che consente la sospensione delle rate in presenza di determinati requisiti.

L’operatività straordinaria, in particolare, era stata introdotta in un primo momento con l’articolo 54, comma 1, del Dl cura Italia, come convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, e poi prorogata con il Dl 73/2021 fino alla fine del 2021. Prevede di fatto le seguenti deroghe straordinarie che la legge di Bilancio oggi estenderebbe fino al 31 dicembre 2022:

1) l’ammissione ai benefici del fondo viene estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 Dpr 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;

2) l’ammissione ai benefici del fondo viene estesa alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative (con regole definite ad hoc per questa categoria)

3) per l’accesso al fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

4) sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro (altrimenti la soglia ordinaria è fissata a 250mila euro).

5) possono fare domanda anche i titolari di mutui già ammessi ai benefici del fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate;

6) sono ammessi mutui che già fruiscono della garanzia del fondo «Prima casa» (articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 147/2013)

In seguto alla pubblicazion del decreto Sostegni bis, a decorrere dal giorno 26 maggio 2021, queste due disposizioni erano state prorogate fino al 31 dicembre 2021. Ma senza l’intervento della legge di Bilancio l’accesso al fondo dal prossimo gennaio sarebbe limitato ai soli lavoratori dipendenti o disoccupati in presenza di certi requisiti e con Isee inferiore a 30mila euro.

Va ricordato che il fondo è attivo fino a esaurimento risorse e concede la sospensione delle rate - fino a 18 mesi - al verificarsi di queste situazioni di temporanea difficoltà: cessazione del rapporto di lavoro (subordinato, parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia, a tempo determinato o indeterminato), morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento. Il Dl 9/2020 (articolo 26) ha esteso l’accesso poi, in modo strutturale (a regime), anche alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.