Adempimenti

Nella fattura elettronica anche le condizioni contrattuali

di Gian Paolo Tosoni

Le imprese agricole al pari degli altri contribuenti stanno facendo le operazioni di avvicinamento alla fattura elettronica. Infatti dopo l’emanazione del Dl 119/2018 che contiene fra l’altro disposizioni sull’avvio della fattura elettronica, compresa la disapplicazione delle sanzioni per il primo semestre 2019, appare evidente che non ci saranno rinvii.
In base all’allegato “A” al provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, la fattura elettronica può contenere ulteriori eventuali informazioni che possono risultare utili sulla base delle tipologie dei beni ceduti e delle esigenze informative intercorrenti tra singolo fornitore e singolo cliente. Queste informazioni nel settore dell’agricoltura riguardano le condizioni contrattuali ai sensi dell’articolo 62 del Dl 1/2012.

Le informazioni da indicare

La predetta disposizione prevede l’obbligo di stipulare i contratti di vendita per le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari; la redazione del contratto può essere evitata quando gli elementi del contratto sono rilevabili da altri documenti compresa la fattura che, generalmente, è il documento maggiormente utilizzato a questi fini. Gli elementi del contratto sono la durata, la quantità e le caratteristiche dei prodotti, il prezzo, le modalità di consegna e quelle di pagamento. Queste informazioni devono essere contenute nella fattura elettronica ed accompagnate dalla seguente precisazione: «Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62 del Dl 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni nella legge 27 del 24 marzo 2012».
Sempre in base all’allegato “A” del provvedimento dell’Agenzia la fattura elettronica deve contenere le informazioni che la stessa è emessa per conto del cedente, dal cessionario.
Questo è il caso dei conferimenti a cooperative agricole - siano esse in regime speciale che in regime ordinario - in cui si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 34, comma 7, del Dpr 633/72. Viene previsto che gli obblighi di fatturazione possono essere adempiuti dalle cooperative per conto dei produttori agricoli cedenti, in tal caso è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti previsti ai fini dell’Iva. La procedura di trasmissione della fattura mediante lo SdI (Sistema di interscambio) dovrebbe consentire che la fattura emessa per conto del produttore socio, venga trasmessa con le modalità ivi previste (esempio via Pec) sia di ritorno alla cooperativa emittente destinataria (per l’esercizio della detrazione) che al cedente.

Agricoltori in regime di esonero

Poi ci sono gli agricoltori in regime di esonero (volume d’affari dell’anno precedente non superiore a 7.000 euro), che non hanno l’obbligo di emettere la fattura elettronica in quanto il documento deve essere emesso sotto forma di autofattura dall’acquirente ovviamente in forma elettronica. In presenza di acquisti effettuati da imprese agricole in regime di esonero l’emittente della fattura indica il codice convenzionale costituito da sette zeri, ma deve riportare anche l’indirizzo Pec. Il Servizio di interscambio recapita la fattura elettronica all’acquirente mettendola a sua disposizione nella area riservata e rende disponibile un duplicato informatico della fattura anche per il cedente. Il fornitore dell’agricoltore esonerato deve informare, per vie diverse dallo Sdi, l’acquirente che la fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata della Agenzia delle Entrate anche fornendo una copia cartacea. La medesima procedura dovrebbe essere seguita anche per le autofatture di vendita. Non risulta infine alcun esonero per il produttore agricolo di conservare le fatture elettroniche in forma elettronica.

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