Controlli e liti

FISCO E SENTENZE/Le pronunce di Milano: Transfer pricing, Tari, detassazione per il rientro, responsabilità professionale

di Enrico Holzmiller, Cecilia Cantaluppi e Gaetano Sirimarco

Transfer pricing, all’ufficio solo onere di dimostrare l’esistenza di rapporti intercompany

Sull’amministrazione finanziaria grava esclusivamente la prova di avere accertato l’esistenza di ricavi conseguenti a scambi commerciali infra-gruppo, senza che sia necessario dimostrare, né l’intento elusivo, né una più elevata fiscalità nazionale, mentre grava sulla società verificata l’onere della prova che i ricavi contabilizzati sono stati valutati sulla base del valore normale dei beni ceduti, cioè al prezzo in condizioni di libera concorrenza, al medesimo stadio di commercializzazione nel tempo e nel luogo in cui sono avvenute le transazioni, o in quello più prossimo, e con riferimento, per quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni (nota del redattore: la pronuncia si riferisce alla definizione legislativa di “valore normale”, antecedente alle modifiche introdotte con la recente manovra correttiva ex Dl 50/2017)

—Sentenza Ctp Milano n. 3119/17

Per la Tari il contradditorio preventivo non è obbligatorio

Con la sentenza in epigrafe, i primi giudici, respingono in toto in quanto infondato il ricorso di una società di capitali attiva nella distribuzione di articoli di abbigliamento, calzature e accessori, a fronte di un avviso di pagamento emesso a titolo di Tari dal Comune di Milano.
La società, in particolare, lamentava:

■ la violazione del principio del contraddittorio da parte del Comune;

■ nel merito, l’illegittima attribuzione alle superfici adibite alla vendita della categoria tariffaria n.28 che a suo dire sarebbe riferibile agli ipermercati che commercializzano in via prevalente generi alimentari.

La Commissione adita, sul primo punto, richiamando una recente massima delle sezioni unite della Corte di cassazione, ha evidenziato come, diversamente dal caso di specie, l’amministrazione finanziaria sia gravata da un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale solo in presenza di tributi armonizzati; sul secondo punto, ha ritenuto che il Comune abbia legittimamente proceduto, in coerenza del quadro normativo vigente, fondando le categorie tariffarie sul codice Ateco attribuito ad ogni società contribuente.

—Sentenza Ctp Milano n. 3200/17

Incentivi fiscali per rientro lavorativo in Italia

La fattispecie trattata verte sulla validità di usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge 238 del 30/12/2010 per i cittadini europei che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all’estero e che decidono di fare rientro in Italia. La commissione chiamata a valutare l’abuso soggettivo di tali benefici, ha chiarito che l’articolo 2 comma 1 lettera a), il quale individua quali soggetti destinatari del beneficio in parola «i cittadini dell’Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d’origine, hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un’attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività». Vale rilevare che l’amministrazione finanziaria con la circolare 14/E/2012 ha evidenziato come il beneficio in parola possa essere esteso anche al caso di trasferimento antecedente di residenza antecedente all’assunzione, purché tale trasferimento sia funzionale all’inizio dell’attività.

—Sentenza Ctp Milano n. 3935/2017

Il professionista è responsabile per l’attività dei propri collaboratori

Nella fattispecie in commento, il contribuente, professionista abilitato, per alcune dichiarazioni fiscali ha omesso la trasmissione telematica e per talune altre ha provveduto tardivamente alla presentazione. Il professionista è ritenuto personalmente colpevole ai sensi dell’articolo 5 Dlgs 472/1997 per negligenza nella scelta o sulla attività dei propri collaboratori. Relativamente alle sanzioni applicate, la Commissione stabilisce che la ritardata o omessa presentazione delle dichiarazione fiscali ad opera dei soggetti abilitati segue la disciplina prevista dal Dlgs 472/1997. In particolare, l’articolo 12 comma 1 del suddetto decreto, riguardante le plurime violazioni formali, non è applicabile per le violazioni commesse dall’intermediario, né è applicabile il comma 2 dello stesso articolo perché riferibile unicamente alle violazioni sostanziali «unificate dal vincolo della progressione». La mancata trasmissione di plurime dichiarazioni, in definitiva, si riferisce a contribuenti diversi e, di conseguenza la “progressione” dell’illecito non è ravvisabile e le sanzioni sono da determinare secondo il criterio del cumulo materiale.

—Sentenza Ctp Milano n.3148/2017

No all’esercizio dell’opzione in caso di ritardato versamento
Con riferimento alla questione del riallineamento fra valori contabili e fiscali ed all’esercizio dell’opzione per l’imposta sostitutiva, la commissione chiarisce che al contribuente è data la possibilità di presentare istanza di rimborso di imposta sostitutiva purché soddisfi due condizioni consistenti nell’aver versato la prima rata iniziale entro e non oltre il termine massimo previsto dalla legge, e nell’aver presentato richiesta di rimborso entro 48 mesi dal versamento della prima rata. Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta il non perfezionamento dell’opzione di riallineamento dei valori. Il contribuente non aveva provveduto al versamento entro i termini e di conseguenza, si è ritenuto infondato il ricorso per carenza dei requisiti sopracitati.
Un ulteriore chiarimento che viene fornito dalla commissione riguarda l’impossibilità di beneficiare in questa circostanza del ravvedimento operoso, quale strumento che permette di regolarizzare una situazione caratterizzata da irregolarità fiscale.
L’impossibilità di utilizzo dell’istituto deriva dalla natura opzionale dell’atto di versamento , il cui mancato pagamento entro i termini previsti, non prevedendo sanzioni, non comporta il ricorso al ravvedimento.

—Sentenza Ctp Milano n. 3070/17

Hanno collaborato Natalia Falco e Domenico Crosti

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