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Modello Eas entro il 31 marzo, ma attenzione alle variazioni escluse e all’iscrizione al Runts

L’ingresso nel Registro unico dovrebbe comportare l’esclusione dall’adempimento. Per il cambio del legale rappresentante dell’ente o di alcuni dati identificativi basta la dichiarazione AA5/6 o AA7/10

La variazione dati degli enti associativi va comunicata con il modello Eas entro il 31 marzo. Si tratta di un adempimento previsto ai fini fiscali allo scopo di monitorare le associazioni che beneficiano di incentivi sotto il profilo tributario. Vale a dire il regime di decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dagli associati e l’attuale (almeno fino al 2024) regime di esclusione Iva (articolo 148, comma 3, del Tuir e articolo 4 del Dpr 633/1972).

Il perimetro soggettivo

A livello soggettivo, la stessa normativa delinea l’ambito degli enti tenuti alla presentazione del modello Eas. Tra questi rientrano, ad esempio, le associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) che svolgono attività commerciali, seppure fiscalmente decommercializzate. Discorso diverso, invece, ove le Asd/Ssd non svolgano attività commerciale. In quest’ipotesi, è la stessa disciplina che ne prevede l’esonero, assieme alle:

• associazioni pro loco che optano per il regime agevolato Ires e Iva ex lege 398/91,

• organizzazioni di volontariato (Odv) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali in base al Dm 25 maggio 1995;

• Onlus (articolo 30, comma 3-bis, del Dl 185/2008).

L’incrocio con il Runts

L’adempimento del modello Eas non è previsto per gli enti che si iscrivono nel Runts (Registro unico del Terzo settore) e assumano la qualifica di ente del Terzo settore (Ets). Per questi ultimi, infatti, è il Codice del Terzo settore ad escluderne espressamente l’obbligo (articolo 94, comma 4, del Dlgs 117/2017 o Cts).

Sul punto, va chiarito che, sebbene il modello Eas sia un adempimento a rilevanza fiscale, il Codice del Terzo settore non subordina l’efficacia di tale disposizione al momento in cui diverranno operative le nuove misure fiscali del Cts (Codice del Terzo settore). Vale a dire a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di autorizzazione della Commissione Ue (articolo 104, comma 2, del Cts). Con la conseguenza che, in assenza di previsioni contrarie, per le associazioni di promozione sociale iscritte nei previgenti registri in base alla legge 383/2000 – prima tenute alla presentazione del modello Eas, seppure in modalità semplificate – l’ingresso nel Registro unico del Terzo settore dovrebbe comportare il venir meno di tale adempimento.

In attesa di chiarimenti di prassi e che si completino le procedure di iscrizione nel Runts, resta tuttavia fermo l’obbligo per le associazioni di ripresentare – entro il 31 marzo prossimo – il modello Eas ove le variazioni riguardino dati già resi in precedenza. È il caso, ad esempio, del possesso o meno della personalità giuridica, nonché delle informazioni relative all’organigramma (ad esempio, presenza di articolazioni territoriali/ affiliazioni a federazioni o gruppi).

Le variazioni senza necessità di Eas

Non tutte le variazioni necessitano di un nuovo modello Eas. Si pensi, ad esempio, al caso in cui cambi il legale rappresentante dell’ente o alcuni dati identificativi (come la denominazione o la sede legale). In queste ipotesi, come chiarito anche dalla prassi, non occorrerà presentare un nuovo modello Eas, ma la dichiarazione AA5/6 o AA7/10 che varia a seconda che l’ente sia dotato o meno di partita Iva (si veda la risoluzione 125/E/2010).