Come fare perAdempimenti

Sportello unico Ue, tempi ridotti e sdoganamento automatizzato

di Ettore Sbandi e Ludovica Clara Milani

  • Quando Dal 12 dicembre 2022

  • Cosa scade Istituzione «ambiente dello Sportello Unico europeo» per le dogane

  • Per chi Stati membri Ue

  • Come adempiere Sistema integrato di servizi elettronici interoperabili per i diversi ambienti nazionali

1In sintesi

Gli scambi internazionali richiedono procedure complesse che coinvolgono non solo l’agenzia delle Dogane bensì numerose altre autorità appartenenti a diversi settori, tra gli obiettivi del legislatore Ue, dunque, vi è proprio quello di collegare tra loro i diversi sportelli doganali ed i sistemi non doganali che gestiscono determinati standard adottati dagli Stati membri.

Il regolamento (Ue) 2022/2399 del 23 novembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 dicembre ed in vigore dal 12 dicembre (terzo giorno successivo), istituisce un ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane («Ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane»), modificando quanto statuito entro il Codice doganale dell’Unione (regolamento 2013/952).

L’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea fornisce un insieme integrato di servizi elettronici interoperabili a livello nazionale ed unionale, tramite un sistema di scambio di certificati nonché di informazioni relative allo sdoganamento, favorendo in tal modo il coordinamento dei diversi ambienti nazionali.

Questa procedura accorcia i tempi e rende lo sdoganamento semplice ed automatizzato, contribuendo dunque a ridurre gli oneri amministrativi.

Lo scambio accelerato di informazioni, tra i diversi Paesi Ue, soddisfa anche una funzione di prevenzione e di contrasto alle frodi.

2Le principali novità

Il regolamento 2022/2399 stabilisce le norme relative agli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane nonché le norme sulla cooperazione amministrativa digitale e sulla condivisione di informazioni mediante una serie di dati interoperabili nell’ambito dell’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane.

Lo sportello si compone, ora, di un ambiente, all’interno del quale convogliano i singoli ambienti nazionali dello Sportello unico per le dogane, affinché sia possibile, mediante apposito sistema elettronico, lo scambio accelerato di certificati e specifiche informazioni tra i diversi Stati membri Ue.

Il processo faciliterà lo sdoganamento con il consequenziale stop all’obbligo di presentare molteplici documentazioni a varie autorità tramite portali diversi.

A tal proposito, quanto statuito si pone sulla scia europea di dare vita ad un front office con l’operatore, come fissato entro il Codice doganale dell’Ue.

Nel dettaglio, l’idea è quella di assoggettare la merce ad un’unica dichiarazione doganale, comprensiva di tutti i dati richiesti anche da altre amministrazioni, per poi successivamente ricevere un unico stop di verifica tramite il c.d. one stop shop o single window.

In tal modo, l’operatore dovrà fornire, una sola volta, tutta la documentazione necessaria poiché le diverse autorità coinvolte saranno in grado di cooperare tra di loro tramite l’ambiente dello sportello unico europeo; inoltre, la merce sarà oggetto di controllo una sola volta e nello stesso momento.

L’apparato EU CSW-CERTEX, sistema di certificazioni elettroniche, collegherà gli ambienti nazionali, permettendo lo scambio di certificati ed informazioni tra gli stessi per via elettronica. Infatti, gli scambi internazionali richiedono procedure complesse che coinvolgono non solo l’agenzia delle Dogane bensì numerose altre autorità appartenenti a diversi settori, al fine del perfezionamento di operazioni comunque strumentali allo stesso sdoganamento.

Si tratta dunque di una cooperazione digitale che avrà ad oggetto alcuni elementi, spesso non propriamente doganali, basti pensare ai controlli sanitari ovvero ai riscontri necessari per le importazioni di beni culturali.

Il regolamento citato mira al rafforzamento della verifica e alla cooperazione sulle procedure doganali, ma anche, e non meno importante, all’agevolazione degli scambi commerciali.

Grazie alla creazione dello sportello unico europeo, viene meno la meccanica ripartizione di competenze tra diverse amministrazioni, eliminando parimenti i controlli documentali manuali per verificare determinate formalità non doganali.

3Le caratteristiche operative del nuovo sistema

L’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane, ex articolo 3 del regolamento (UE) 2022/2399, comprende:
a) un sistema elettronico di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane;
b) gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane;
c) i sistemi non doganali dell’Unione di cui all’allegato, parte A, del regolamento, il cui uso è obbligatorio a norma del diritto dell’Unione;
d) i sistemi non doganali dell’Unione di cui all’allegato, parte B, del regolamento, il cui uso è volontario a norma del diritto dell’Unione.

L’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e le sue componenti sono progettati, interconnessi e gestiti conformemente al diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, libera circolazione dei dati non personali e cybersicurezza, utilizzando tecnologie appropriate tenuto conto delle particolari caratteristiche dei dati e dei sistemi elettronici specifici interessati, nonché delle finalità di tali sistemi.

L’articolo 8 disciplina l’istituzione degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane da parte di ciascuno Stato membro Ue, il quale sarà poi responsabile del suo sviluppo, integrazione e funzionamento.

La Commissione effettua un monitoraggio periodico del funzionamento dell’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane, tenendo conto delle informazioni pertinenti ai fini del monitoraggio e fornite dagli Stati membri, comprese le informazioni relative al funzionamento dei rispettivi ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane.

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