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Superbonus, il secondo Sal pagato nel 2022 e in parte nel 2023 si recupera in quattro quote dal 2024

L’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori

Marco Zandonà

La domanda

Nell’esecuzione dei lavori superbonus mi ritrovo nella seguente situazione. A fine 2022 ho inviato all’Enea l’asseverazione del secondo Sal (stato avanzamento lavori), contenente tutte fatture 2022. Tutte queste fatture sono state anche pagate nel 2022, tranne una che è stata pagata parzialmente nel 2022 e saldata il 2 gennaio 2023. Sono state inviate le relative comunicazioni di cessione del credito (svariate, con diversi codici lavori, per il 2022 e una per il 2023) e sono state tutte accettate dall’agenzia delle Entrate. Questo credito riconosciuto e presente nella piattaforma di cessione crediti è totalmente cedibile? Quale dei seguenti scenari è corretto?
1) Il credito è totalmente cedibile (solo che il credito 2022 sarà in 4 rate dal 2023 al 2026 e il credito 2023 in 4 rate dal 2023 al 2027);
2) Il credito 2022 è cedibile solo per 3 rate su 4 (la rata 1 da portare in detrazione) mentre il credito 2023 cedibile in 4 rate;
3) Il credito 2022 è cedibile per 4 rate su 4 mentre il credito 2023 è cedibile solo per 3 rate su 4 (la rata 1 da portare in detrazione)
S. M. - Roma

Il credito relativo al sal finale con spese sostenute e fatturate parte nel 2022 e parte nel 2023 si recupera in 4 quote solo a partire dal 2024. Nel caso di specie la cessione del credito del primo Sal è stata correttamente calcolata e ceduta nel corso del 2022. Trattandosi di spese 2022, il cessionario ha diritto ad utilizzare in compensazione il credito acquisito in 4 quote annuali per i versamenti con F24 a partire dal gennaio 2023 e sino al 2026. L’articolo 121 comma 1-bis Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020, prevede, infatti, che l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del 110%-90%, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento. È la stessa norma, in sostanza, che prevede il rispetto di due condizioni da osservare nella verifica degli stati d’avanzamento lavori: l’importo minimo del singolo Sal finalizzato sia alla cessione del credito, che alla dimostrazione di aver realizzato una determinata quantità dell’intervento progettato e il riferimento all’intervento complessivo su commisurare le suddette percentuali. In corso d’opera si effettua la contabilizzazione degli interventi al fine di saldare imprese e fornitori con pagamenti in acconto ed a saldo. Solo al termine dell’intervento, dopo il calcolo dei due Sal (minimo al 30% ciascuno), si passa alla stesura del conto finale che, corredato da relazione tecnica, rappresenta l’ effettivo termine delle opere. Il conto finale riguarda gli interventi computati e realizzati, i quali dovranno risultare completati (le relative spese sono, cioè, rilevanti ai fini del superbonus). Pertanto nel caso di specie il credito relativo al sal finale (lavori eseguiti e fatturati parte nel 2022 e parte nel 2023) per spese sostenute a cavallo di anni diversi, è cedibile solo nel 2023 in 4 quote costanti nel periodi di imposta 2024-2027 (risposta 56/2022).

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